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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE così composto: dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice dott. Vittorio Todisco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1655/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Montano Antonio (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
C.F. ); Parte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Napolitano Domenico (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Adriano Controparte_2 P.IVA_3
Paolo (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.02.2017, ha formulato Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2412/2016, pubblicata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 31.08.2016, con cui sono state rigettatele domanda formulate dalla stessa nei confronti di di e di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
1.1 – Con comparsa depositate rispettivamente in data 20.06.2017 e 27.09.2018, si sono costituite in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
dell'avverso gravame;
è rimasta contumace, invece, la Parte_2
1.2 – Dopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
06.02.2020 l'appellante ha proposto querela di falso, in via incidentale, al fine di accertare la falsità del verbale dell'udienza del 12.10.2015, tenuta dinanzi al Giudice di Pace, in quanto risulta interlineata la parte relativa all'escussione del teste;
conseguentemente, Testimone_1
è stata disposta la comunicazione della querela di falso al Pubblico Ministero.
1.3 – All'udienza successiva, ritenuta la rilevanza del documento contestato ai fini della decisione, è stata ammessa la querela di falso ed è stata disposta l'acquisizione dei mezzi istruttori richiesti dal querelante;
a seguito dell'escussione dei testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in merito alla querela di falso, ai sensi dell'art. 225 c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – La querela di falso formulata dall'appellante in via incidentale deve essere dichiarata inammissibile, revocando la precedente ordinanza con cui essa è stata ammessa.
2.1 – In effetti, l'art. 222 c.p.c. prevede che “quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio”. La diposizione normativa in questione, dunque, presuppone che la querela di falso sia formulata da una parte, in via incidentale, con riferimento a documenti prodotti in giudizio dalla controparte;
essa, pertanto, non può essere ammessa con riguardo ai verbali di causa, in quanto gli stessi non sono documenti prodotti in giudizio dalle parti ed esulano dalla loro disponibilità.
Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in molteplici occasioni che “la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che
2 ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
25/07/2007, n. 16402; Cassazione civile sez. I, 16/01/1990, n. 395; Cassazione civile sez. I,
28/07/1980, n. 4856; Cassazione civile sez. I, 17/10/1975, n. 3375).
2.2 – Nel caso di specie, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la querela di falso formulata in via incidentale deve essere dichiarata inammissibile, poiché attiene a un verbale del giudizio di primo grado, che non può essere contestato mediante tale strumento processuale.
3 – La liquidazione delle spese di lite relative al presente procedimento incidentale è rimessa alla successiva pronuncia con cui sarà definito il giudizio principale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n. 7243).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, dichiara inammissibile la querela di falso formulata in via incidentale da parte appellante.
Nola, data del deposito
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott. Vittorio Todisco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE così composto: dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice dott. Vittorio Todisco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1655/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Montano Antonio (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
C.F. ); Parte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Napolitano Domenico (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Adriano Controparte_2 P.IVA_3
Paolo (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.02.2017, ha formulato Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2412/2016, pubblicata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 31.08.2016, con cui sono state rigettatele domanda formulate dalla stessa nei confronti di di e di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
1.1 – Con comparsa depositate rispettivamente in data 20.06.2017 e 27.09.2018, si sono costituite in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
dell'avverso gravame;
è rimasta contumace, invece, la Parte_2
1.2 – Dopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
06.02.2020 l'appellante ha proposto querela di falso, in via incidentale, al fine di accertare la falsità del verbale dell'udienza del 12.10.2015, tenuta dinanzi al Giudice di Pace, in quanto risulta interlineata la parte relativa all'escussione del teste;
conseguentemente, Testimone_1
è stata disposta la comunicazione della querela di falso al Pubblico Ministero.
1.3 – All'udienza successiva, ritenuta la rilevanza del documento contestato ai fini della decisione, è stata ammessa la querela di falso ed è stata disposta l'acquisizione dei mezzi istruttori richiesti dal querelante;
a seguito dell'escussione dei testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in merito alla querela di falso, ai sensi dell'art. 225 c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – La querela di falso formulata dall'appellante in via incidentale deve essere dichiarata inammissibile, revocando la precedente ordinanza con cui essa è stata ammessa.
2.1 – In effetti, l'art. 222 c.p.c. prevede che “quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio”. La diposizione normativa in questione, dunque, presuppone che la querela di falso sia formulata da una parte, in via incidentale, con riferimento a documenti prodotti in giudizio dalla controparte;
essa, pertanto, non può essere ammessa con riguardo ai verbali di causa, in quanto gli stessi non sono documenti prodotti in giudizio dalle parti ed esulano dalla loro disponibilità.
Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in molteplici occasioni che “la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che
2 ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
25/07/2007, n. 16402; Cassazione civile sez. I, 16/01/1990, n. 395; Cassazione civile sez. I,
28/07/1980, n. 4856; Cassazione civile sez. I, 17/10/1975, n. 3375).
2.2 – Nel caso di specie, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la querela di falso formulata in via incidentale deve essere dichiarata inammissibile, poiché attiene a un verbale del giudizio di primo grado, che non può essere contestato mediante tale strumento processuale.
3 – La liquidazione delle spese di lite relative al presente procedimento incidentale è rimessa alla successiva pronuncia con cui sarà definito il giudizio principale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n. 7243).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, dichiara inammissibile la querela di falso formulata in via incidentale da parte appellante.
Nola, data del deposito
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott. Vittorio Todisco
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