Sentenza 20 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 9584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9584 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Gilio - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EF NC, elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida n. 20, presso l'avv. Monica Battaglia, che, con l'avv. Costanza Malerba, lo difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Genova n. 1248 del 23 maggio-17 luglio 2002;
- sentiti -
il Cons. Dr. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Battaglia, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
CONSIDERATO
- che EF NC, denunciando l'irragionevole durata di una procedura fallimentare a suo carico aperta dal Tribunale di Prato nel 1980 e chiusa nel 2001, con ricorso depositato il 22 marzo 2002 ha chiesto alla Corte d'appello di Genova la condanna del Ministero della giustizia al ristoro del pregiudizio morale e patrimoniale, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89;
- che il Ministero ha replicato contestando l'applicabilità di detta legge al fallimento, e comunque negando la spettanza di equa riparazione, anche per la mancata dimostrazione del danno e della sua derivazione dal fatto allegato;
- che la Corte d'appello, con decreto depositato il 17 luglio 2002 e notificato il 1 ottobre successivo, ha disatteso la prima delle indicate deduzioni del Ministero, ma ha condiviso la seconda, così respingendo la domanda, sul rilievo che le peculiarità del processo fallimentare, caratterizzato da ampia discrezionalità del giudice delegato e degli altri organi chiamati a tutelare i complessi interessi coinvolti dall'espropriazione concorsuale, non autorizzano pretese indennitarie per il solo fatto della lunga durata del processo medesimo, occorrendo che l'istante fornisca la prova, nella specie mancante, dell'illogicità o contraddittorietà delle scelte effettuate da quegli organi;
- che l'NC, con atto notificato il 29 novembre 2002, ha chiesto la cassazione di detto decreto, addebitando alla Corte di Genova, con due connesse censure, di essere incorsa in violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n, 89 ed in vizio di motivazione, per aver trascurato che la macroscopica lesione del diritto alla conclusione del fallimento in un tempo congruo era evidenziata dalle risultanze del relativo procedimento, e non richiedeva la dimostrazione del verificarsi di specifiche disfunzioni od incongruità delle scelte degli organi fallimentari;
- che il Ministero ha replicato con controricorso;
- che l'attribuzione al giudice del processo civile di cognizione o di esecuzione (individuale o concorsuale), ovvero alle autorità chiamate a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, di poteri discrezionali, in ordine all'individuazione degli strumenti più consoni alla protezione degli interessi in gioco, nonché dei tempi e delle modalità della loro adozione, non introduce limitazioni od eccezioni al diritto della persona di ottenere la "determinazione delle sue posizioni in un termine ragionevole", ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea del 4 novembre 1950, recepito dall'ordinamento interno con la legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848, poi con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione (fissato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), ed infine con la legge n. 89 del 2001, ne'
condiziona la domanda di equa riparazione, per il danno arrecato dal superamento di quel termine, alla dimostrazione di specifici errori o devianze nell'esercizio dei poteri medesimi;
-che il principio discende dalla spettanza di quella riparazione in dipendenza dell'oggettivo protrarsi del procedimento oltre il tempo giustificato dalla complessità del caso (ed in relazione ad essa dal comportamento delle parti, del giudice e dei suoi ausiliari), anche se il ritardo sia ascrivibile non a fatti o contegni illeciti od illegittimi, ma ad atti ed opzioni conformi alla normativa processuale, e, dunque, ad inconvenienti o lacune derivanti da tale normativa o dall'organizzazione della complessiva struttura cui è affidata la "risposta di giustizia" (v., ex pluribus, Cass. 14 gennaio 2003 n. 358, 13 febbraio 2003 n. 2148, 3 settembre 2003 n. 12807 e 15 ottobre 2003 n. 15395, in sintonia con l'indirizzo espresso dalla Corte di Strasburgo, alla quale lo Stato italiano, come rilevato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 26 gennaio 2004 n. 1338, riconosce il compito istituzionale d'interpretare le disposizioni della Convenzione ed individuarne le inosservanze);
- che, pertanto, a fronte della deduzione e dimostrazione da parte del fallito di una durata del fallimento oggettivamente eccedente il termine ragionevole, il diritto alla riparazione non può essere condizionato alla prova di erronee od inopportune iniziative degli organi della procedura (valutabili al diverso fine della determinazione della complessità del caso e dell'entità del superamento di quel termine nella concreta vicenda);
- che detti rilievi evidenziano il fondamento del ricorso, ed esigono, con la cassazione del decreto impugnato, la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per un riesame che si conformi ai criteri dinanzi enunciati;
- che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Corte d'appello, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 27 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004