Articolo 1 della Legge 16 giugno 1960, n. 583
Articolo 2
Versione
27 giugno 1960
Art. 1.
Il termine di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098 , e' prorogato al 31 dicembre 1960.
Entrata in vigore il 27 giugno 1960