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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 462/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARAMUZZA MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SCARAMUZZA MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in IA EN (TV) il
01/12/2001, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 23/01/2012, omologato con decreto
Cron. n. 1218 Rep. n. 732 del 17/02/2012 – R.G. 7329/2011 - Tribunale di
Venezia;
1 con le seguenti figlie: , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...], entrambe Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IA EN (TV)
il giorno 01/12/2001, atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di IA EN (TV) al n. 71, Parte II, Serie A, anno 2201
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA EN (TV), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
B) regolare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
(1) le due figlie e , entrambe maggiorenni ma non ER Per_2
economicamente indipendenti, continueranno a vivere con la madre a
AR (VE) in Via Cavalieri di Vittorio EN n. 10 e concorderanno autonomamente con il padre le modalità di visita;
(2) i due coniugi provvederanno al mantenimento delle due figlie e ER
, e ciò fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'autosufficienza Per_2
economica, secondo le modalità consolidatesi nel tempo e cioè attraverso il versamento mensile di € 650,00 ciascuno, entro il giorno 27 di ogni mese, sul conto corrente bancario cointestato che gli stessi hanno aperto e dedicato esclusivamente alla gestione delle necessità delle figlie medesime avente il seguente Iban: [...];
(3) per le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie, le parti concordano che le stesse verranno sostenute, previa condivisione, al 50% da entrambi i coniugi;
rinviandosi in ogni caso per la loro
2 migliore individuazione al Protocollo d'Intesa Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
(4) per se stessi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ordine al mantenimento”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 11/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in IA EN (TV), in data
[...] Controparte_1
01/12/2001;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOGLIANO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 71, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 462/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARAMUZZA MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SCARAMUZZA MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in IA EN (TV) il
01/12/2001, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 23/01/2012, omologato con decreto
Cron. n. 1218 Rep. n. 732 del 17/02/2012 – R.G. 7329/2011 - Tribunale di
Venezia;
1 con le seguenti figlie: , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...], entrambe Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IA EN (TV)
il giorno 01/12/2001, atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di IA EN (TV) al n. 71, Parte II, Serie A, anno 2201
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA EN (TV), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
B) regolare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
(1) le due figlie e , entrambe maggiorenni ma non ER Per_2
economicamente indipendenti, continueranno a vivere con la madre a
AR (VE) in Via Cavalieri di Vittorio EN n. 10 e concorderanno autonomamente con il padre le modalità di visita;
(2) i due coniugi provvederanno al mantenimento delle due figlie e ER
, e ciò fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'autosufficienza Per_2
economica, secondo le modalità consolidatesi nel tempo e cioè attraverso il versamento mensile di € 650,00 ciascuno, entro il giorno 27 di ogni mese, sul conto corrente bancario cointestato che gli stessi hanno aperto e dedicato esclusivamente alla gestione delle necessità delle figlie medesime avente il seguente Iban: [...];
(3) per le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie, le parti concordano che le stesse verranno sostenute, previa condivisione, al 50% da entrambi i coniugi;
rinviandosi in ogni caso per la loro
2 migliore individuazione al Protocollo d'Intesa Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
(4) per se stessi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ordine al mantenimento”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 11/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in IA EN (TV), in data
[...] Controparte_1
01/12/2001;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOGLIANO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 71, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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