Articolo 4 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 3Articolo 5
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29 luglio 1945
Art. 4. (Richiamo di disposizioni abrogate) .


Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945