Art. 4. (Richiamo di disposizioni abrogate) .
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.