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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4777 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRARO ANITA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. Controparte_1
ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente OGGETTO: Assegno - pensione
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile, presentava in data domanda amministrativa, non accolta dall' . Avverso il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. CP_1 proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, che sortiva esito negativo.
L'istanza è stata riproposta nel presente giudizio, nel quale l' si è costituito CP_1 chiedendo ancora una volta il rigetto.
§§§
Rilevato che non ricorrono cause di inammissibilità, decadenza e improponibilità della domanda, nel merito il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle argomentazioni del CTU, il quale ha concluso che: “.. (è) inabile Parte_1 al 100% a partire dalla data della presentazione della domanda (24/06/2022), data in cui le patologie erano già presenti...”.
Risultano presenti anche gli ulteriori requisiti, socio-economici (v. allegati telematici).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- condanna l' – in Controparte_2 persona del suo l.r.p.t., al riconoscimento e alla condanna al pagamento della prestazione richiesta, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, con interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € CP_1
900,00, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRARO ANITA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. Controparte_1
ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente OGGETTO: Assegno - pensione
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile, presentava in data domanda amministrativa, non accolta dall' . Avverso il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. CP_1 proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, che sortiva esito negativo.
L'istanza è stata riproposta nel presente giudizio, nel quale l' si è costituito CP_1 chiedendo ancora una volta il rigetto.
§§§
Rilevato che non ricorrono cause di inammissibilità, decadenza e improponibilità della domanda, nel merito il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle argomentazioni del CTU, il quale ha concluso che: “.. (è) inabile Parte_1 al 100% a partire dalla data della presentazione della domanda (24/06/2022), data in cui le patologie erano già presenti...”.
Risultano presenti anche gli ulteriori requisiti, socio-economici (v. allegati telematici).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- condanna l' – in Controparte_2 persona del suo l.r.p.t., al riconoscimento e alla condanna al pagamento della prestazione richiesta, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, con interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € CP_1
900,00, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO