Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 31/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1027/2019 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
(c.f./p.iva , Parte_3 C.F._3
(c.f./p.iva ), Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. SCHENA DANIELE contro
(c.f./p.iva , Controparte_1 C.F._5
con il patrocinio dell'avv. PINI MARIO
OGGETTO: Proprieta'
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con separati atti di citazione, gli attori convenivano in giudizio , Controparte_1
chiedendo che venisse condannato a 1) eliminare la tramezza, dotata di porta, apposta nell'androne comune distinto al Catasto del Comune di Sondalo a F. 58 mapp. 24 sub 1 ed a lasciare tale androne pagina 1 di 5
2) ripristinare l'arco sovrastante l'accesso al cortile comune;
3) eliminare il tubo di scarico apposto sulla parete dell'edificio; 4) liberare da autovetture e o qualsiasi altro materiale e/o oggetto l'ex fienile comune, denominato ora disimpegno comune, distinto al Catasto di Sondalo a F. 58 mapp. 24 sub 9.
Si costituiva il convenuto, chiedendo:
Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) nel merito: respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale: condannare , nato a [...] il [...], residente a[...]
Tiziano Vecellio n. 16, C.F. a demolire la parete con porta di ingresso realizzata, al C.F._1
limite del vano scale, nell'atrio comune al piano secondo dell'edificio distinto nella mappa del
Comune di Sondalo al foglio 58 particella 24. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo prove orali e CTU ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 10.10.24, sulle conclusioni di sola parte attrice (Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, Nel merito: A) condannare a: 1) eliminare Controparte_1
la tramezza, dotata di porta, apposta nell'androne comune distinto al Catasto del Comune di Sondalo
a F. 58 mapp. 24 sub 1 ed a lasciare tale androne sempre libero da masserizie, mobili, biciclette e/o comunque di qualsiasi oggetto;
2) ripristinare l'arco sovrastante l'accesso al cortile comune;
3) eliminare il tubo di scarico apposto sulla parete dell'edificio; 4) liberare da autovetture e o qualsiasi altro materiale e/o oggetto l'ex fienile comune, denominato ora disimpegno comune, distinto al
Catasto di Sondalo a F. 58 mapp. 24 sub 9. B) respingere la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, perchè infondata in fatto ed in diritto in quanto la parete costruita al limite del vano scale del piano secondo, e la conseguente occupazione del corridoio, venne realizzata con l'accordo di tutti i condomini;
quantomeno perché l'attore ha acquisito il diritto di mantenere tale parete e la conseguente occupazione del corridoio in forza di usucapione ultraventennale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio), avendo il difensore del convenuto rinunziato al mandato.
Quanto la tramezza posta dal convenuto sull'androne comune.
Dalla CTU è emerso che la tramezza non comporta ostruzione alcuna e non pregiudica l'accesso al vano scala comune.
pagina 2 di 5 Dall'istruttoria orale esperita non si ritiene provato che tale tramezza sia chiusa a chiave, come sostenuto da parte attrice.
Nessuno dei testimoni ha esplicitamente riferito una tale circostanza, mentre dalla lettura delle risposte date dal convenuto in sede di interpello formale si evince, a ben vedere, che lo stesso ha asserito che la tramezza in questione non impedisce l'accesso ed è aperta.
Quanto all'arco demolito dal convenuto.
Dalla CTU è emerso che lo stesso costituiva in effetti pericolo;
“la pericolosità dell'architrave, rivendicata dal convenuto a difesa del proprio operato, trova conferma nella lettera 22.11.2017 prot.
13275 del Comune di Sondalo (cfr. doc. 4 fascicolo avv. Pini) dalla quale si evince inequivocabilmente, che il manufatto costituito da una piccola solettina in calcestruzzo, con legni marcescenti sottostanti, risulta spezzata e pericolante con evidenti pericolo di caduta a danno dei passanti”.
Tanto risulta confermato dal teste tecnico del Comune di Sondalo. Testimone_1
Il convenuto ha pertanto agito bensì senza interpellare gli altri condomini (stanti i pessimi rapporti di vicinato), ma al fine di scongiurare una situazione di oggettivo pericolo.
Quanto al il tubo di scarico apposto dal convenuto.
Dalla CTU è risultato che la sua apposizione regolare è certificata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dalla ditta installatrice.
D'altra parte, le tubazioni in gomma per la raccolta e lo scarico della condensa mostrano fuoriuscita di liquame verso il basso, visibile nelle fotografie allegate dal CTU, dovuta certamente a un difettoso collegamento dei tubi in gomma allo scarico fognario.
Onde il convenuto dovrà eliminarlo o quanto meno intervenire in modo che venga risolto tale problema.
Quanto alla parete realizzata da parte attrice sull'atrio comune a piano secondo.
Dalla CTU si evince che la costruzione di detta parete ha comportato l'inclusione di una porzione di atrio comune nella disponibilità esclusiva delle attrici e la derivata privazione, del medesimo diritto di godimento, da parte degli atri comproprietari.
Non si ritiene provato che tale manufatto sia stato realizzato sulla scorta di un comune accordo.
pagina 3 di 5 Né si ritiene dimostrato l'avvenuto acquisto del diritto a titolo di usucapione, posto che trattasi di cosa comune e dunque al prova dell'avvenuto acquisto a titolo originario avrebbe dovuto portare alla certa conclusione che a tale inclusione fosse conseguita la definitiva consapevole esclusione del convenuto e dei suoi danti causa dall'uso della porzione usurpata;
ciò che non si ritiene dimostrato alla luce della considerazione per cui “la parete realizzata dalle attrici impedisce la fruizione comune di una parte di atrio, ma non ostacola il passaggio sulla scala che sale ai piani”.
Quanto alla occupazione dell'ex fienile.
E' emerso che il convenuto ha provveduto a sgomberare tale area dai propri oggetti,
provvisoriamente ivi depositati.
L'autovettura che ancora si trova sul posto non appartiene al convenuto e non è stato dimostrato che si trovi lì per sua volontà o in virtù di pregressi presunti contratti di deposito o simili.
Viene pertanto statuito come da dispositivo e la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
condanna il convenuto ad eliminare il tubo di scarico apposto sulla parete dell'edificio o ad eliminare la fuoriuscita di liquame verso il basso;
condanna a demolire la parete con porta di ingresso realizzata, al limite del Parte_1
vano scale, nell'atrio comune al piano secondo dell'edificio distinto nella mappa del Comune di
Sondalo al foglio 58 particella 24.
pagina 4 di 5 Compensa le spese;
pone le spese di CTU a carico di parte attrice per la metà ed a carico di parte convenuta per l'altra metà.
Sondrio, 30.1.2.5
Il Giudice
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