CA
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/05/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1593 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Bacchin e Alberto Prizzon contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 673/2024 del Tribunale di IA emessa e depositata in data 01.03.2024.
Conclusioni di : Parte_1
Vorrà l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
1 - in via pregiudiziale di rito, rilevata la mancata estensione del contraddittorio di primo grado al terzo destinatario della donazione impugnata, quale litisconsorte necessario, riconoscere e dichiarare la nullità dell'intero procedimento di prime cure e della sentenza che lo ha concluso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al
Tribunale di IA, affinché provveda al complessivo riesame della vicenda;
- nel merito, in via principale, riformata la sentenza di primo grado, rigettare per tutti i motivi esposti, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, per assenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria dell'atto di donazione del
20.12.2016 a rogito notaio Dott.ssa (rep. n.
2.340 e racc. n. 1.804), Persona_1
registrato e trascritto presso Ufficio del Territorio di IA in data 17.01.2017;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite per ambo i gradi di giudizio come per legge;
- in via istruttoria, ammettere ex art. 345 co. 3 c.p.c. in quanto non producibili nel giudizio di primo grado, poiché successivi, i seguenti documenti che si offrono in allegato:
Doc. 17, distinta pagamento III rata rottamazione quater;
Doc. 18, distinta pagamento IV rata rottamazione quater;
Doc. 19, distinta pagamento V rata rottamazione quater;
Doc. 20, distinta pagamento VI rata rottamazione quater;
Doc. 21, distinta pagamento VII rata rottamazione quater.
Conclusioni di : Controparte_1
in via principale nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità in toto dell'appello, e pertanto rigettare in tutte le sue parti l'appello di cui si discute;
in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie proposte dall'appellante; in via subordinata: disporre la rimessione al Tribunale di IA per il riesame della vicenda ex art. 354 cpc., in ipotesi di accoglimento della connessa eccezione sollevata da parte appellante;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.09.2021, l Controparte_2
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di IA ,
[...] Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione da lui stipulato in data 20.12.2016 in favore del figlio , avente Controparte_3
ad oggetto un compendio immobiliare sito in San Stino di Livenza (Ve), a tutela di crediti tributari per complessivi €305.703,51 vantati nei confronti del convenuto e sorti anteriormente al compimento dell'atto dispositivo.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Con la sentenza n. 673/2024 in epigrafe indicata, il Tribunale di IA accoglieva la domanda di revocatoria e condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a Parte_1
tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario della donazione, CP_3
.
[...]
2.2 Con il secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto sussistente l'eventus damni.
2.3 Con il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui ha accertato la sussistenza della scientia damni in capo al debitore.
3. Si è costituita l , la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di appello è fondato.
Per giurisprudenza consolidata, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore disponente ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (Cass. n. 16137/2023;
Cass. n. 6390/2020).
3 Ne discende che qualora la domanda di revocatoria abbia ad oggetto una donazione (la quale è un contratto che, a norma dell'art. 782 secondo comma c.c., si perfeziona con l'accettazione del donatario), sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il donante ed il donatario (v. Cass. n. 8230 del 28/03/2025).
Nel caso di specie, la donazione impugnata è stata effettuata da a favore Parte_1
del figlio , il quale non è stato evocato in giudizio dall Controparte_3 [...]
. Controparte_2
Il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di determina la Controparte_3
nullità dell'intero procedimento di primo grado e della sentenza che lo ha concluso, con rimessione della causa al tribunale, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
5. L'accoglimento della prima censura determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, attesa la semplicità della questione decisa, e tenendo conto che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (v. ex multis Cass. n. 3697 del
13/02/2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IA, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contradditorio nei confronti di e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Controparte_3
IA ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
4 2) condanna l' a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano in €11.229,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l' a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_1
del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €7.120,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in IA, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1593 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Bacchin e Alberto Prizzon contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 673/2024 del Tribunale di IA emessa e depositata in data 01.03.2024.
Conclusioni di : Parte_1
Vorrà l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
1 - in via pregiudiziale di rito, rilevata la mancata estensione del contraddittorio di primo grado al terzo destinatario della donazione impugnata, quale litisconsorte necessario, riconoscere e dichiarare la nullità dell'intero procedimento di prime cure e della sentenza che lo ha concluso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al
Tribunale di IA, affinché provveda al complessivo riesame della vicenda;
- nel merito, in via principale, riformata la sentenza di primo grado, rigettare per tutti i motivi esposti, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, per assenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria dell'atto di donazione del
20.12.2016 a rogito notaio Dott.ssa (rep. n.
2.340 e racc. n. 1.804), Persona_1
registrato e trascritto presso Ufficio del Territorio di IA in data 17.01.2017;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite per ambo i gradi di giudizio come per legge;
- in via istruttoria, ammettere ex art. 345 co. 3 c.p.c. in quanto non producibili nel giudizio di primo grado, poiché successivi, i seguenti documenti che si offrono in allegato:
Doc. 17, distinta pagamento III rata rottamazione quater;
Doc. 18, distinta pagamento IV rata rottamazione quater;
Doc. 19, distinta pagamento V rata rottamazione quater;
Doc. 20, distinta pagamento VI rata rottamazione quater;
Doc. 21, distinta pagamento VII rata rottamazione quater.
Conclusioni di : Controparte_1
in via principale nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità in toto dell'appello, e pertanto rigettare in tutte le sue parti l'appello di cui si discute;
in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie proposte dall'appellante; in via subordinata: disporre la rimessione al Tribunale di IA per il riesame della vicenda ex art. 354 cpc., in ipotesi di accoglimento della connessa eccezione sollevata da parte appellante;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.09.2021, l Controparte_2
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di IA ,
[...] Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione da lui stipulato in data 20.12.2016 in favore del figlio , avente Controparte_3
ad oggetto un compendio immobiliare sito in San Stino di Livenza (Ve), a tutela di crediti tributari per complessivi €305.703,51 vantati nei confronti del convenuto e sorti anteriormente al compimento dell'atto dispositivo.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Con la sentenza n. 673/2024 in epigrafe indicata, il Tribunale di IA accoglieva la domanda di revocatoria e condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a Parte_1
tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario della donazione, CP_3
.
[...]
2.2 Con il secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto sussistente l'eventus damni.
2.3 Con il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui ha accertato la sussistenza della scientia damni in capo al debitore.
3. Si è costituita l , la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di appello è fondato.
Per giurisprudenza consolidata, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore disponente ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (Cass. n. 16137/2023;
Cass. n. 6390/2020).
3 Ne discende che qualora la domanda di revocatoria abbia ad oggetto una donazione (la quale è un contratto che, a norma dell'art. 782 secondo comma c.c., si perfeziona con l'accettazione del donatario), sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il donante ed il donatario (v. Cass. n. 8230 del 28/03/2025).
Nel caso di specie, la donazione impugnata è stata effettuata da a favore Parte_1
del figlio , il quale non è stato evocato in giudizio dall Controparte_3 [...]
. Controparte_2
Il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di determina la Controparte_3
nullità dell'intero procedimento di primo grado e della sentenza che lo ha concluso, con rimessione della causa al tribunale, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
5. L'accoglimento della prima censura determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, attesa la semplicità della questione decisa, e tenendo conto che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (v. ex multis Cass. n. 3697 del
13/02/2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IA, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contradditorio nei confronti di e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Controparte_3
IA ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
4 2) condanna l' a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano in €11.229,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l' a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_1
del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €7.120,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in IA, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
5