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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1654 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
06/06/2025, vertente
TRA
- ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Giannotti C.F._2 come da procura in atti;
RECLAMANTI
E
- ( , ( , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
( ), Controparte_3 P.IVA_3 [...]
( ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
( ), ( ), P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_5 [...]
( ), Controparte_6 P.IVA_6 [...]
( ) nonché avv. Controparte_7 P.IVA_7
Danilo Ciccarelli ( ) quale gestore della crisi da C.F._3 sovraindebitamento;
r.g. n. 1 RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza di diniego dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
CONCLUSIONI
Per le reclamanti: “CHIEDONO che l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente reclamo, Voglia riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Latina n. 15/2025 del 12/02/2025, notificata il 24/02/2025 e, per l'effetto: - in via principale, verificata l'inesistenza di condizioni soggettive ostative e l'ammissibilità della proposta e del piano nonché l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano nonché, ancora, la convenienza dello stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 7 CCII, disporre l'omologazione del piano di ristrutturazione con contestuale sospensione: 1) della esecuzione mobiliare promossa innanzi al Tribunale di Latina NRGE 404/2023 e/o dei pagamenti mensili disposti con ordinanza di assegnazione in data 17/07/2023; 2) del pignoramento presso terzi ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato in data 08/07/2024 a datore di lavoro di , e/o dei Parte_3 Parte_2 pagamenti mensili da eseguire in virtù dell'ordine diretto di pagamento a favore del creditore procedente Concessionaria del servizio di riscossione Controparte_7 delle entrate del Comune di Minturno;
3) dell'addebito mensile relativo al rimborso del finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio in favore di
- in via subordinata e in ogni caso, verificata l'inesistenza di CP_1 condizioni soggettive ostative e l'ammissibilità della proposta e del piano, nonché l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano nonché, ancora, la convenienza dello stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 7 CCII, disporre che il Tribunale di Latina adotti ogni e conseguente determinazione”.
FATTO E DIRITTO
Le reclamanti e hanno impugnato il diniego Parte_1 Parte_2 dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il piano si fonda sull'attivo risultante dal trattenimento –previa sospensione dei pagamenti mensili derivanti dall'assegnazione in sede esecutiva, dal pignoramento esattoriale e dalla cessione del quinto- di quota mensile del reddito lavorativo (per sette anni) con soddisfacimento del chirografo nella misura almeno pari al 14,87%
(salvo l'incremento derivante dal ricavato dalla vendita del box in comproprietà).
In seguito alle osservazioni del creditore (estese anche ad ulteriori CP_1
r.g. n. 2 profili), il Tribunale di Latina ha rilevato l'assenza della condizione soggettiva di cui all'art. 69, I comma C.C.I.I. poiché, “contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti”, dalla relazione OCC risulta che, al momento della stipula -in data
14/9/2020- del finanziamento con aveva in essere CP_1 Parte_2 due impegni economici -e cioè il “finanziamento auto” con Controparte_4 del 2007, rinegoziato l'1/5/2011, nonché il mutuo ipotecario stipulato con
[...]
BNL in data 1/10/2008- con conseguente non rispondenza al vero della dichiarazione rilasciata al creditore”; richiamando altra pronuncia di merito (CDA
Ancona 7/7/2022), il giudice di prime cure ha evidenziato che tale dichiarazione, idonea a determinare la concessione del finanziamento, costituisce violazione della buona fede e che il “mancato approfondimento” del creditore “è elemento che non rientra nella valutazione circa la ricorrenza della mala fede, la quale deve fondarsi esclusivamente sulle condotte tenute dai debitori”.
Le reclamanti lamentano l'erroneità della statuizione, in quanto fondata sulla violazione della buona fede nella singola operazione negoziale: ai sensi dell'art. 69,
I comma C.C.I.I., per contro, va valutato il comportamento complessivo del debitore e l'insorgenza del sovraindebitamento “nel suo formarsi dinamico” che, nella specie,
è “incolpevole” o comunque non è tale da “integrare il più altro grado di colpa”.
Secondo le ricorrenti, infatti, l'indebitamento deriva principalmente dall'omesso rimborso del mutuo che, al pari del precedente “finanziamento auto”, era stato contratto in costanza della regolare retribuzione (di ): l'impiego, Parte_2 dapprima ridotto a tempo parziale, è poi cessato in data 4/11/2011 con le dimissioni
(per la mancata corresponsione dello stipendio); “nell'ottobre 2012” è intervenuta l'assunzione presso altro datore di lavoro, di talché il finanziamento con CP_1
(già IGnor Prestito) -successivamente contratto per i “bisogni della famiglia”- è stato “garantito” con “il prelievo alla fonte” mediante la cessione del quinto.
Sotto altro profilo, le reclamanti lamentano che la decisione è in contrasto con l'art. 124 bis TUB, poiché -in ipotesi di insufficienza del positivo “responso CTC” rilasciato al creditore si configura il concorso di quest'ultimo per CP_1
r.g. n. 3 l'inadeguata valutazione del merito creditizio.
Il reclamo, con il decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente notificato a ed agli altri creditori (oltre che al gestore della crisi nominato CP_1 dall'OCC): nessuno si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il diniego di omologa si fonda sull'assenza del presupposto di cui all'art. 69, I comma C.C.I.I., quale verifica che, attenendo all'ammissibilità stessa della proposta, può essere svolta in ogni momento e quindi anche nella fase successiva a quella di cui all'art. 70, I comma C.C.I.I. (tanto più, come nella specie, sulla base delle risultanze emerse successivamente).
Secondo la norma richiamata, l'accesso alla procedura di ristrutturazione è precluso se il debitore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; la verifica del grado della colpa -così come della malafede o della frode- postula l'esame delle circostanze che hanno indotto il debitore ad assumere le obbligazioni, dell'esatta tempistica dei finanziamenti e degli inadempimenti successivamente insorti, nonché delle risorse disponibili al momento della stipula dei relativi contratti.
Nella specie, la debitrice ha dedotto che “la perdita del lavoro e la mancanza di reddito per almeno un anno, unitamente alla circostanza che la coobbligata
non era in grado di sostenere in via esclusiva la rata del mutuo, Parte_1 costituiscono le ragioni dell'incolpevole indebitamento legato al mutuo fondiario”.
La stessa reclamante ha però evidenziato che “il modestissimo ricavato dell'esecuzione immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Velletri, NRGE
783/13, da sul bene gravato da ipoteca, pari ad appena Euro 56.000,00 CP_8
(cfr. doc. 12), ha contribuito in modo determinante, unitamente al corso degli interessi via via maturati, alla formazione del ragguardevole credito a tutt'oggi vantato dalla cessionaria dell'Istituto bancario, pari addirittura ad Controparte_2
Euro 311.053,03”; inoltre, “per il recupero di tale somma, la ha poi CP_8 promosso nei confronti di entrambe le debitrici pignoramento presso terzi innanzi al
r.g. n. 4 Tribunale di Latina, NRGE 404/2023, concluso con ordinanza di assegnazione in data 17/07/2023 (cfr. doc. 14) delle somme dovute dal terzo pignorato Parte_3 datore di lavoro di ” (p. 30). Parte_2
Quest'ultima -nel dare conto di aver già onorato circa la metà del finanziamento di ha quindi precisato che “se non che, a seguito CP_1 dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del procedimento NRGE
404/2023 promosso da lo stipendio medio mensile di Euro 1.499,53, CP_8 come da dichiarazione del terzo (cfr. doc. 39), è stato ulteriormente Parte_3 inciso dalla trattenuta di 1/5 della retribuzione di Euro 290,00, che si è andata a sommare a quella di pari importo derivante dalla cessione del quinto dello stipendio. A tal punto, per via della forte riduzione dell'importo netto dello stipendio
a sua disposizione, si è vista costretta ad instaurare la procedura da sovraindebitamento” (p. 35).
Secondo la stessa debitrice, dunque, la necessità di accesso alla procedura di ristrutturazione risulta dal pignoramento di (cessionario di BNL). CP_2
Tale iniziativa esecutiva, tuttavia, discende dal limitato soddisfacimento di
BNL (con il realizzo di euro 56.000,00 dalla vendita dell'immobile ipotecato):
l'obiettiva consistenza del risalente debito residuo (ora indicato in euro 311.053,03), dunque, costituiva circostanza ben nota al momento della richiesta dell'ulteriore finanziamento presso , che ha determinato il sovraindebitamento. CP_1
Secondo la stessa prospettazione delle reclamanti, infatti, tale condizione (di sovraindebitamento) risulta dal cumulo della cessione del quinto con il pignoramento dello stipendio che, sebbene successivo al finanziamento, trova fondamento nel rilevante debito pregresso: resta quindi esclusa, a monte, ogni ragionevole valutazione, da parte della debitrice, della propria capacità restitutoria.
Nella descritta situazione, peraltro, non consta alcuna rappresentazione della Contr concomitante incidenza (in disparte i debiti di minore entità verso e CP_7
del rimborso a favore di , quale finanziamento a sua
[...] Controparte_4 volta pre-esistente al mutuo ipotecario.
r.g. n. 5 È in tale complessivo contesto, dunque, che va valutata l'informazione inveritiera al creditore , quale condotta che (come pure evidenziato nella CP_1 sentenza impugnata) era stata persino negata nelle note di replica alle osservazioni
(essendo stato dedotto che “alla data di stipula del finanziamento garantito da cessione del quinto, effettivamente la IG.ra , come emerge dalla Parte_2 documentazione in atti, non aveva alcun finanziamento in corso e nessun impegno economico, per cui la dichiarazione fornita è del tutto rispondente al vero”):
l'omissione di informazioni determinanti -o addirittura la dichiarazione inveritiera, come nella specie- esclude l'assenza della “condizione soggettiva ostativa” nell'insorgenza dell'indebitamento, risultante proprio dalla stipula del finanziamento
(a seguito della riduzione dello stipendio determinata dell'esecuzione forzata - tutt'altro che imprevedibile- del precedente creditore).
Sotto altro profilo, va considerato che l'eventuale concorso del creditore finanziario, che abbia concesso il finanziamento in violazione dell'art. 124 bis TUB, si aggiunge ma non esclude la “colpa grave, malafede o frode” rilevante ai fini di cui all'art. 69, I comma C.C.I.I.: le “condizioni soggettive ostative” riguardano la valutazione del comportamento del debitore.
D'altro canto: a) l'inosservanza della verifica sul merito creditizio rileva sul piano meramente processuale, precludendo (al singolo creditore inadempiente) la contestazione della convenienza della proposta (quale profilo che, nella specie, non è oggetto del giudizio); b) per contro, la verifica delle “condizioni soggettive ostative”
è presupposto di ammissibilità alla procedura di ristrutturazione del debito, che risponde all'esigenza di bilanciare il contrapposto interesse dei creditori (tutti) a conseguire il massimo soddisfacimento e del debitore all'esdebitazione, nel senso che l'esdebitazione del debitore mediante il sacrificio dei creditori non può essere conseguita quando il debitore ha cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Per quanto premesso, il reclamo va respinto.
Le spese del procedimento restano a carico delle reclamanti.
r.g. n. 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
e contro la sentenza del Tribunale di Latina n.
[...] Parte_2
15/2025:
- rigetta il reclamo;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7