TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso deposito il 27.12.2024, la ricorrente – docente di ruolo del Controparte_1
siccome assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.1991 e collocata a
[...] riposo a decorrere dal 1.9.2021- lamenta l'erronea ricostruzione della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso, non avendo l'amministrazione convenuta computato l'annualità 2013, ancorchè regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione.
Secondo la ricorrente, l'amministrazione convenuta, sulla scorta di una erronea interpretazione del dettato normativo dell'art.9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122 – che aveva previsto, per il triennio
2010-2013, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale – ha assunto che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo pagina 1 di 5 della carriera del docente, così creando una fittizia interruzione in un iter unitario e determinando la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia.
In punto di fatto, la ricorrente ha lamentato come l'interpretazione adottata dalla amministrazione convenuta abbia comportato, negli anni, l'erogazione di un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in quanto, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, avrebbe maturato la posizione stipendiale 35 a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2020/2021 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione Controparte_1 integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on. le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anno
pagina 2 di 5 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Si è costituito il che ha contestato tutto quanto dedotto dalla Controparte_1 ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con le note di trattazione scritta la ricorrente, preso atto del principio affermato dalla Corte di
Cassazione con le sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306
c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ..
La ricorrente ha invece insistito per la pronuncia sulla domanda volta all'accertamento a fini giuridici dell'annualità 2013, deducendo di avervi interesse nella gestione del rapporto lavorativo per l'applicazione di numerosi istituti contrattuali e normativi (mobilità, compilazione graduatorie perdenti posto, ecc.) e lamentando che il sia pervenuto alla totale Controparte_1 esclusione dell'annualità in questione dal computo dell'anzianità complessiva.
A conforto di quanto dedotto la ricorrente ha riportato il passaggio della sentenza della Corte di
Cassazione 13618/2025 allorchè ha precisato che La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Con le note di trattazione scritta il ha ribadito l'infondatezza Controparte_1 della domanda della ricorrente in relazione al recupero dell'anno 2013 ai fini economici e previdenziali e, quanto al recupero dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, ha eccepito il difetto di interesse ad agire in pagina 3 di 5 capo alla ricorrente.
***
La rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. manifestata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta più propriamente va ricondotta ad una rinuncia alle domande ivi indicate. Ciò in quanto non è possibile una rinuncia “parziale” agli atti del giudizio ai fini e per gli effetti di cui all'art.306 c.p.c. nei confronti di una parte, contro la quale purtuttavia si intendano mantenere ferme altre domande proposte nello stesso giudizio.
E' invece possibile rinunciare ad alcune delle domande proposte nei confronti della parte convenuta, così determinandosi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande rinunciate.
Nel caso di specie la ricorrente ha rinunciato alle domande relative al recupero dell'anno 2013 ai fini economici e alle conseguenziali domande di condanna, mentre ha insistito per l'accertamento del diritto alla valutazione ai fini giuridici dell'annualità 2013.
La rinuncia alle domande relative al recupero dell'anno 2013 ai fini economici e alle conseguenziali domande di condanna comporta la cessazione della materia del contendere relativamente ad esse.
Per quanto invece riguarda la domanda volta alla valutazione dell'anno 2013 ai fini giuridici – pur dandosi atto che con le recenti sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato che la “non utilità” degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici – non si ravvisa alcun interesse in capo alla ricorrente alla richiesta pronuncia.
Secondo il consolidato principio della Corte di Cassazione l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
(Cass. 6749/2012, così anche Cass.2057/2019; 12733/2024).
Ebbene la Corte di Cassazione con le citate sentenze del 2025 ha rilevato come vi possa essere un'utilità non economica al recupero dell'anno 2013 e, in via esemplificativa, ha menzionato la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
pagina 4 di 5 Non senza osservare che, né nel ricorso e neppure nelle note di trattazione scritta, la ricorrente ha mai allegato l'utilità che intendeva conseguire con il riconoscimento dell'annualità ai fini giuridici, avendo evidenziato unicamente i riflessi economici del mancato computo dell'anno 2013, resta che la ricorrente, ancor prima del deposito del ricorso, era collocata a riposo.
Pertanto nei suoi confronti non è ravvisabile alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile per effetto della richiesta pronuncia, visto che non potrebbe usufruire degli istituti contrattuali conseguenti al recupero dell'anno 2013 inerenti alla gestione del rapporto lavorativo, ma essendo il rapporto di lavoro ormai cessato.
La restante domanda va quindi rigettata.
La complessità delle questioni giuridiche che hanno dato luogo a opposti orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande cui la ricorrente ha dichiarato di rinunciare nelle note di trattazione scritta e rigetta nel resto;
2) Spese compensate
Brescia, 13 ottobre 2025
La giudice
LD RA
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso deposito il 27.12.2024, la ricorrente – docente di ruolo del Controparte_1
siccome assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.1991 e collocata a
[...] riposo a decorrere dal 1.9.2021- lamenta l'erronea ricostruzione della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso, non avendo l'amministrazione convenuta computato l'annualità 2013, ancorchè regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione.
Secondo la ricorrente, l'amministrazione convenuta, sulla scorta di una erronea interpretazione del dettato normativo dell'art.9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122 – che aveva previsto, per il triennio
2010-2013, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale – ha assunto che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo pagina 1 di 5 della carriera del docente, così creando una fittizia interruzione in un iter unitario e determinando la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia.
In punto di fatto, la ricorrente ha lamentato come l'interpretazione adottata dalla amministrazione convenuta abbia comportato, negli anni, l'erogazione di un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in quanto, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, avrebbe maturato la posizione stipendiale 35 a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2020/2021 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione Controparte_1 integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on. le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anno
pagina 2 di 5 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Si è costituito il che ha contestato tutto quanto dedotto dalla Controparte_1 ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con le note di trattazione scritta la ricorrente, preso atto del principio affermato dalla Corte di
Cassazione con le sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306
c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ..
La ricorrente ha invece insistito per la pronuncia sulla domanda volta all'accertamento a fini giuridici dell'annualità 2013, deducendo di avervi interesse nella gestione del rapporto lavorativo per l'applicazione di numerosi istituti contrattuali e normativi (mobilità, compilazione graduatorie perdenti posto, ecc.) e lamentando che il sia pervenuto alla totale Controparte_1 esclusione dell'annualità in questione dal computo dell'anzianità complessiva.
A conforto di quanto dedotto la ricorrente ha riportato il passaggio della sentenza della Corte di
Cassazione 13618/2025 allorchè ha precisato che La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Con le note di trattazione scritta il ha ribadito l'infondatezza Controparte_1 della domanda della ricorrente in relazione al recupero dell'anno 2013 ai fini economici e previdenziali e, quanto al recupero dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, ha eccepito il difetto di interesse ad agire in pagina 3 di 5 capo alla ricorrente.
***
La rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. manifestata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta più propriamente va ricondotta ad una rinuncia alle domande ivi indicate. Ciò in quanto non è possibile una rinuncia “parziale” agli atti del giudizio ai fini e per gli effetti di cui all'art.306 c.p.c. nei confronti di una parte, contro la quale purtuttavia si intendano mantenere ferme altre domande proposte nello stesso giudizio.
E' invece possibile rinunciare ad alcune delle domande proposte nei confronti della parte convenuta, così determinandosi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande rinunciate.
Nel caso di specie la ricorrente ha rinunciato alle domande relative al recupero dell'anno 2013 ai fini economici e alle conseguenziali domande di condanna, mentre ha insistito per l'accertamento del diritto alla valutazione ai fini giuridici dell'annualità 2013.
La rinuncia alle domande relative al recupero dell'anno 2013 ai fini economici e alle conseguenziali domande di condanna comporta la cessazione della materia del contendere relativamente ad esse.
Per quanto invece riguarda la domanda volta alla valutazione dell'anno 2013 ai fini giuridici – pur dandosi atto che con le recenti sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato che la “non utilità” degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici – non si ravvisa alcun interesse in capo alla ricorrente alla richiesta pronuncia.
Secondo il consolidato principio della Corte di Cassazione l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
(Cass. 6749/2012, così anche Cass.2057/2019; 12733/2024).
Ebbene la Corte di Cassazione con le citate sentenze del 2025 ha rilevato come vi possa essere un'utilità non economica al recupero dell'anno 2013 e, in via esemplificativa, ha menzionato la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
pagina 4 di 5 Non senza osservare che, né nel ricorso e neppure nelle note di trattazione scritta, la ricorrente ha mai allegato l'utilità che intendeva conseguire con il riconoscimento dell'annualità ai fini giuridici, avendo evidenziato unicamente i riflessi economici del mancato computo dell'anno 2013, resta che la ricorrente, ancor prima del deposito del ricorso, era collocata a riposo.
Pertanto nei suoi confronti non è ravvisabile alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile per effetto della richiesta pronuncia, visto che non potrebbe usufruire degli istituti contrattuali conseguenti al recupero dell'anno 2013 inerenti alla gestione del rapporto lavorativo, ma essendo il rapporto di lavoro ormai cessato.
La restante domanda va quindi rigettata.
La complessità delle questioni giuridiche che hanno dato luogo a opposti orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande cui la ricorrente ha dichiarato di rinunciare nelle note di trattazione scritta e rigetta nel resto;
2) Spese compensate
Brescia, 13 ottobre 2025
La giudice
LD RA
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5