Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13015/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13015/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 15202/2022)
TRA
, n. a NAPOLI (NA) il 26.03.1965 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE BAGNUOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCO FAZIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/10/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, presentando poi
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di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 15202/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, la presente controversia può essere decisa in base al criterio della c.d. ragione più liquida in quanto i motivi di opposizione non meritano accoglimento poichè il giudice condivide le considerazioni espresse dal
C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U., in riferimento alle condizioni cliniche del periziando, ha dichiarato che: “Sulla base della nostra visita possiamo affermare che il quadro clinico del sig. nato a [...] il [...] si delinea, ai Parte_1 fini della valutazione medico-legale, in un complesso patologico di cui si può affermare che la patologia principale è la spondilodiscoartrosi ed esiti
2 di discectomia L5-S1, con modesto impegno funzionale delle attività neuromotorie, sicuramente l'intervento chirurgico di discectomia ha dato un notevole miglioramento della rachialgia, i movimenti globali del rachide sono possibili e completi, non vi è ipostenia degli arti superiori ed inferiori, la stazione eretta e la deambulazione risultano autonome senza difficoltà.
Non sono risultati esiti di deficit neurologici a seguito del remoto evento ischemico cerebrale, la TC evidenzia semplici note di vasculopatia;
le altre patologie (BPCO, esiti di intervento per prolasso rettale, lieve ipertensione) risultano essere poco rilevanti ai fini della riduzione della capacità lavorativa, in quanto patologie per cui al momento il ricorrente deve sottoporsi esclusivamente a periodici controlli, adeguata terapia per prevenzione primaria e quindi non responsabili di limitazione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica. Altre patologie di interesse medico legale non sono state rilevate, se non uno sfumato stato ansioso peraltro in soggetto normalmente orientato e con conservate capacità di critica e di giudizio. Premesso quanto sopra, a ragion veduta, considerato il tipo di lavoro svolto dal periziato, operaio presso la cooperativa Omnia, si ritiene che egli allo stato attuale non abbia ridotto in maniera permanente le sue capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e quindi non è meritevole di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 art. 1 dal primo giorno del mese successivo di presentazione della domanda di conferma triennale.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
3 Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente, nel ricorso in opposizione, con riferimento alla documentazione medica del 5.10.2023, redatta tra l'altro a pochi mesi dalla visita peritale, non deduce un aggravamento delle proprie condizioni di salute ma, anzi, evidenzia come tale documentazione sia in linea con quanto già refertato il 4.5.2022 e valutato dal C.T.U.,
Egli, inoltre, con le note di trattazione scritta ha richiesto l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal
C.T.U. in sede di A.T.P.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass.
1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso,
4 giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle
10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, "senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n.
21151)”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
Allo stesso modo, secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.
37126/2022) “quanto all'altro profilo, denunciato quale vizio di motivazione, esso risulta parimenti inammissibile, atteso che la censura non fa riferimento all'omesso esame "di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
5 carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, nell'accezione intesa da Sez. Un. 8053 del
2014; la sentenza afferma testualmente (p. 3) che "...parte ricorrente ha richiesto l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha in alcun modo dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P."; come appare evidente, la doglianza di error in iudicando è proposta al di fuori dei parametri consentiti dall'attuale formulazione del vizio, così come sopra richiamati, tenuto conto che essa pretende di censurare quale difetto di motivazione l'omessa valutazione di un documento che il giudice del merito ha valutato, sebbene fosse stato depositato tardivamente, dichiarandone espressamente la non decisività ai fini della risoluzione della controversia;
”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
A questo punto, però, devono essere anche sanzionate la gravi carenze assertive contenute nel ricorso ove parte ricorrente non descrive le mansioni svolte. Manca, quindi, qualsiasi descrizione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente con conseguente possibilità di valutare l'incidenza funzionale di tali presunte patologie sulla sua capacità lavorativa in concreto. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 6443/2017) secondo cui “che al riguardo deve osservarsi che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacitàspecifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione
6 soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
che la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute;
che in tale senso si è già espressa in precedenza questa Corte (Cass. sez. lav. n. 3519 del 9/3/2001, Cass. 14.6.2002 n.
8596, Cass.
6.7.2007 n. 15265, Cass. 14.3.2011 n. 5964) che, tra l'altro, ha anche avuto modo di aggiungere che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini”.
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i criteri di cui al D.M. 55/2014. Non è possibile, infatti, valorizzare le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
7 contenute sia nel ricorso per A.T.P. sia nel ricorso in opposizione in ragione del difetto di sottoscrizione della parte personalmente. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21962/2018) secondo cui “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”.
Allo stesso modo, nella procura ad litem non vi è alcun riferimento alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
2. condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in € 3.065,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 18/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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