Art. 1.
E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, la concessione a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo annuo di lire 10.000.000 a carico dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, la concessione a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo annuo di lire 10.000.000 a carico dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.