Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1455
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1957
Art. 1.
E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, la concessione a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo annuo di lire 10.000.000 a carico dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957