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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di IC
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3198/2024 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. ROSSETTI MATTIA SIMONE, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
TO
, cf quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, cf CP_2 P.IVA_2
- difesa: avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Decisa a IC sulle seguenti conclusioni:
Attore: Sempre in via preliminare In accoglimento della eccezione di inopponibilità della cessione del credito intervenuta tra la
CO e la e conseguente difetto di legittimazione di , per CP_1 Controparte_3 le motivazioni in narrativa della memoria 171 ter n. 1, dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsiasi diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig.
. Parte_1
Nel merito in via principale
Accertata per le ragioni in narrativa la prescrizione del Decreto Ingiuntivo n. 2952/2013 emesso dal tribunale di Rovigo il 09.10.2013, e/o del credito portato dal titolo stesso, in accoglimento dell'eccezione sollevata, dichiarare l'intervenuta prescrizione e conseguentemente l'inesistenza di ogni e qualsiasi diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. . Parte_1
In via subordinata
Accertata per le ragioni indicate in narrativa la assenza della legittimazione processuale attiva delle convenute e della titolarità del diritto di credito, dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del patrocinio, antistatario.
Convenuto: IN VIA PRELIMINARE
1) accertato e dichiarato che la presente opposizione è stata promossa oltre il termine di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione spiegata ex adverso;
IN VIA PRINCIPALE
2) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
Fatto e processo
Con atto di citazione, il sig. ha svolto opposizione al precetto notificato in Parte_1 data 15.06.2024, con il quale gli era stato intimato e precettato da Controparte_3
il pagamento entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, della somma complessiva di euro
[...] 25.287,99, rinveniente da Decreto Ingiuntivo n. 2952/2013, emesso dal Tribunale di IC il 09.10.2013 in favore di notificato al sig. il 19.11.2013 CP_4 Parte_1
e dichiarato esecutivo in data 23.01.2024 per mancata opposizione nei termini di legge e successivamente munito di formula esecutiva il 24.01.2014.
In particolare, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito e ha contestato la legittimazione attiva dell'opposta e la titolarità del credito.
Si è costituita (già , e per essa quale mandataria, Controparte_3 CP_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, Controparte_1 in quanto promossa solo in data 22.07.2024 ovvero oltre il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 15.06.2024. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha evidenziato che l'allora titolare del credito (CO CA SP) ebbe ad intervenire, in forza del suddetto titolo, nella procedura esecutiva immobiliare RGE 40/14 avanti il Tribunale di IC (procedura esecutiva promossa da ), conclusasi in CP_5 data 14.11.2018, peraltro con distribuzione di somme unicamente in favore del creditore procedente nel marzo 2021, successivamente all'intervenuta cessione del CP_5 credito, aveva notificato atto di precetto, con il quale aveva azionato Controparte_3 proprio il credito rinveniente dal suddetto decreto ingiuntivo n. 2952/13 del Tribunale di
IC; nel maggio 2021 veniva, altresì, notificato atto di pignoramento presso terzi, in forza del suddetto precetto e titolo esecutivo.
Con ordinanza del 29/11/24, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Concessi i termini 171 ter cpc, all'udienza del 30/6/25, la causa è stata trattenuta in decisione secondo il nuovo rito.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va disattesa.
Preliminarmente occorre dare atto che l'opposta ha allegato una serie di atti interruttivi, che rendono infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
In particolare, a fronte del d.i. emesso dal Tribunale di IC il 7/10/13 (notificato il
19/11/13) e dotato di formula esecutiva il 24/1/24, l'opposta ha allegato il piano di riparto del
14/1/18 relativo alla procedura esecutiva immobiliare RGE 40/14 promossa avanti il Tribunale di IC da , nella quale intervenne CO CA SP (allora CP_5 titolare del credito di causa).
Ancora, è presente la notifica del precetto svolta nel marzo 2021, ad opera della cessionaria
. Controparte_3
Infine, è agli atti il pignoramento presso terzi notificato nel maggio 2021, in forza del suddetto precetto e titolo esecutivo.
In punto legittimazione (e titolarità), parte opposta ha allegato il contratto di cessione nonché la notifica della cessione.
Inoltre, è agli atti la stessa comunicazione della cedente e tale elemento è stato valorizzato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, quale prova concreta della intervenuta cessione (Cass. 10200/2021: “… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)
…”).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di IC, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € Parte_1
1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
IC, 07/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello