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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 527/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere Istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 527 /2023 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
signora con sede in Genova via Curtatone 6/14, rappresentata e Controparte_2 difesa con poteri disgiunti dall'Avvocato Montobbio Enrico (C.F.:
-PEC enrico. del Foro di C.F._1 Email_1
Genova e dall'Avvocato Da Passano Filippo (CF: - PEC C.F._2
, presso il cui studio in Genova, piazza San Email_2
Matteo 15/2, ha eletto domicilio per procura allegata all'atto di appello appellante contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
10/11/1954 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avvocatessa Francesca Villa (CF: – PEC C.F._4
del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato Email_3 presso lo Studio di quest'ultima in Genova, Via XX Settembre, 26 come da mandato unito alla comparsa di costituzione in appello appellato
Udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Seconda civile, n.
796/2023, pubblicata il 29/03/2023, RG n. 3965/2021, Repert. n. 883/2023 del
29/03/2023, G.U. dott.ssa Maria GR MB, previa adozione di ogni pronunzia e/o statuizione meglio ritenuta, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie di prova orale articolate con la memoria del 2/5/2022 e non ammesse in primo grado: 1) respingere in tutto o in parte le domande avversarie perché non provate ed infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, rideterminare i compensi richiesti dal dott. sulla base dell'attività effettivamente svolta dallo stesso, CP_3
nonché del suo effettivo valore ed importanza;
3) vinte le spese di lite, con accessori di entrambi i gradi del giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in via preliminare, accertare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis, primo comma, c.p.c. dell'appello proposto dalla e Parte_2 disporre la discussione orale ai sensi dell'Art. 350 bis C.p.c.; in via principale, rigettare l'impugnazione proposta dall'Appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e per effetto confermare la Sentenza n. 796/2023, pubblicata in data 29 marzo 2023 dal Tribunale di Genova
(R.G. n. 3965/2021) e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 748/21 per
Euro 7.609,30, oltre interessi come ivi indicati e rivalutazione ex Art. 1224 comma 2°
C.c. pari alla differenza fra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e il tasso d'interesse legale o nella misura meglio ritenuta;
in via di subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere parzialmente l'appello avversario, condannare la Parte_2
al pagamento a favore del Dott. della diversa minore somma che dovesse
[...] CP_3 risultare per l'attività professionale svolta.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”.
* * *
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sulla pronuncia di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza 796/2023 pubblicata il 29/3/2023 così decideva:
“RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/2021, emesso dal
Tribunale di Genova , G.U. dott. Pietro Spera in data 10.03.2021, che integralmente conferma;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore del convenuto opposto
, che liquida in € 5.077,00, per compensi ex dm 147/22, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA”.
Risulta, infatti, che (da ora Parte_1 Parte_1 Parte_1
aveva citato in giudizio opponendosi al Decreto Ingiuntivo per Controparte_3
7.609,30, oltre interessi moratori e spese da questi ottenuto dal Tribunale di Genova affermando di aver effettuato prestazioni professionali quale Dottore Commercialista a favore della e da questa negate. L'opponente aveva prodotto documenti e Parte_1 formulato istanze istruttorie, e l'opposto, costituitosi aveva contestato le difese di controparte e prodotto documenti.
Il Tribunale, concessi i termini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva emesso la sentenza oggi impugnata previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice di prime cure riteneva fondato il decreto ingiuntivo opposto, per avere l'opposto provato la propria pretesa monitoria, avendo dimostrato l'espletamento di attività professionali, su incarico e nell'interesse dell'opponente, “documentate dalla produzione delle ricevute dell'avvenuto deposito in via telematica dei Bilanci e dei
Modelli Unici relativi agli anni 2016 e 2017 e dei Modelli 770 relativi ai medesimi anni
(docc.
3-7 allegati al fascicolo dell'ingiunzione)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Il Tribunale affermava che il quantum dovuto era desumibile dal contenuto dei preavvisi di parcella inviati da alla controparte, rilevava che Controparte_3 non avesse contestato l'esecuzione di prestazioni professionali, pur Parte_1
riconducendo ad altro professionista la redazione dei documenti contabili e fiscali per gli anni 2016 e 2017 oggetto di ingiunzione. Il Giudice di prime cure riteneva, tuttavia, non provato l'affidamento di tali incarichi professionali da parte di ad altro Parte_1
pag. 3/10 professionista e riteneva fosse stata dimostrata l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale desumibile dalle fatture emesse dal 2007 al 2015 da CP_3 alla aventi ad oggetto “prestazioni professionali”, sempre onorate
[...] Parte_1 dall'opponente.
Il Tribunale di Genova respingeva, quindi, l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
* * *
2. Sul giudizio di appello. interponeva appello e formulava tre distinte censure con le quali Parte_1
lamentava:
I. l'errata ricostruzione del fatto per scorretta valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 244 cpc e 2729 cc (il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistente un contratto sulla base di un ragionamento inferenziale, non avrebbe valutato che il professionista sino al 2010 aveva svolto per la società la funzione di Sindaco Supplente e aveva rigettato le istanze istruttorie dedotte di cui si reiterava l'ammissione);
II. la violazione dell'art. 9, quarto comma, del D.L. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 150 della l. 124/2017, in vigore dal 29/8/2017, difettando nel caso di specie la prova scritta o digitale del preventivo del professionista, obbligatorio per legge, con conseguente infondatezza della domanda o necessità di applicare i diversi parametri di cui al D.M. 140/2012;
III. la mancanza di prova della predisposizione ed invio modello 770 per l'anno 2017
e della conseguente debenza degli importi richiesti a tale titolo.
L'appellante domandava inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata richiamando quanto al fumus boni iuris le proprie censure e quanto al periculum in mora le circostanze che possedesse solo un Controparte_3
appartamento nel Comune di Recco e avesse cancellato la propria partita IVA.
Si costituiva che rilevava l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_3 dell'art. 342 c.p.c. per aver l'appellante reiterato “sostanzialmente le medesime difese svolte nel Giudizio di I grado, senza di fatto discostarsene e omettendo, di fatto, una vera e propria critica alla decisione impugnata” (cfr. pag. 4 comparsa di appello).
pag. 4/10 L'appellato contestava, poi, nel merito la fondatezza delle diverse doglianze avanzate da controparte e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza, opponendosi all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività difettandone i presupposti.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione e faceva precisare le conclusioni alle parti trattenendo la causa in decisione. Il giudizio era poi rimesso sul ruolo a seguito della nomina della Presidente del Collegio nella Commissione di Esame per il concorso in magistratura con esonero totale dall'attività giurisdizionale.
Le parti precisavano le conclusioni, venivano concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata perché i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia al rigetto delle istanze istruttorie, sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale nel giudizio di primo grado. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulle censure di appello. ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova formulando Parte_1
tre distinte censure che possono essere esaminate congiuntamente.
Invero, l'appellante, in primo luogo, si duole della erronea valutazione della prova offerta dalla controparte da parte del Giudice di prime cure e del rigetto delle proprie istanze istruttorie.
L'appellante sostiene che non vi sarebbe prova in atti dell'esistenza del contratto di erogazione di prestazioni professionali e che le pretese creditorie di CP_3
sarebbero, quindi, infondate.
[...]
pag. 5/10 Inoltre, ad avviso dell'appellante, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012 a mente del quale, per tutte le attività successive al 29/8/2017 il professionista deve comunicare preventivamente il costo delle proprie prestazioni “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” (cfr. art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012). afferma che in difetto di tale prova il Tribunale avrebbe dovuto al più Parte_1
applicare i parametri di cui al D.M. n. 140/2012, senza, quindi, riferirsi alle parcelle come emesse dal professionista.
La Corte osserva che dall'insieme del materiale probatorio versato in atti risulta immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui, valutati i documenti prodotti, ha ritenuto dimostrata l'esistenza di un contratto volto ad erogare prestazioni professionali rese da alla Controparte_3 Parte_1
Invero, le istanze istruttorie come dedotte da sono tutte inammissibili o per Pt_1
genericità delle stesse o per irrilevanza ai fini del decidere. Infatti, il capitolo n. 1 è generico perché si limita ad indicare il termine “gestione della propria contabilità” non indicando se tale attività comprenda o meno la redazione dei bilanci, le pratiche relative al calcolo e al pagamento delle imposte (“Vero che, a partire dal 2016, per la gestione della propria contabilità, la soc. si è affidata al Dott. e non più al Pt_2 Persona_1 dott. ), risultando quanto a tali aspetti smentita dai documenti versati Controparte_3
in atti da (docc. 4, 5, 6 e 7). Controparte_3
I capitoli 2, 3, 4 e 5 sono irrilevanti ai fini del decidere risultando neutra la circostanza che il nuovo contabile e la società opponente abbiano chiesto all' CP_3
la consegna della pregressa contabilità.
[...]
Il capitolo n. 6 non è contestato (“Vero che la soc. Palù è una società immobiliare che ha per oggetto la gestione dei propri immobili, che concede in locazioni a terzi”).
I capitoli dal 7 all'11 sono irrilevanti al fine del decidere risultando neutra la circostanza che l'opponente locasse solo un numero limitato di alloggi o che l'attività di consulenza per la gestione contabile e fiscale non risultasse complessa.
Risulta, poi, dall'esame degli atti che non ha mai contestato Parte_1
l'esecuzione a proprio favore di prestazioni professionali da parte di CP_3
nel corso degli anni, né di aver onorato le fatture prodotte in atti per gli anni
[...]
pag. 6/10 dal 2007 al 2015. La ha però imputato tali pagamenti, almeno sino al 2010 Parte_1
alla circostanza che avrebbe svolto per la società la funzione di Controparte_3
Sindaco Supplente (l'appellante ha prodotto una visura dalla quale risulta che l'appellato ricopriva tale incarico, cfr. doc. 1 L'imputazione di tali pagamenti Pt_1 all'attività di Sindaco, peraltro Supplente, risulta tuttavia priva di concreti riscontri probatori, come anche evidenziato dal Giudice di prime cure, giacché, la sola circostanza che il professionista fosse Sindaco Supplente non significa che abbia svolto in concreto tale funzione (proprio in ragione della sua “supplenza”), inoltre, tale funzione non esclude che potesse comunque svolgere attività Controparte_3
professionale per la società e, da ultimo, tutte le fatture, onorate anche dopo il 2010, riportano nella causale la medesima dicitura ovvero “prestazioni professionali” e sempre per il medesimo importo di 3.000,00 euro oltre accessori di legge. Risulta contraddittoria la difesa formulata dalla nel proprio appello nella parte in Parte_1 cui, da un lato, afferma che “il dr ha svolto la sua attività di Sindaco proprio in CP_3 quegli anni fino alla fine del 2010” e, dall'altro sostiene che “In seguito, nel corso del
2011, l'attività del dr si è trasformata in attività di tenuta della contabilità ed CP_3 adempimenti fiscali, ma l'accordo – se vi era – riguardava i compensi quale Sindaco”
(cfr. pag. 10 appello). Risulta, poi, incomprensibile la ragione per cui il professionista avrebbe dovuto ricevere sempre il medesimo emolumento per la medesima causale, pur non svolgendo più funzioni di Sindaco Supplente e peraltro per “prestazioni professionali”.
La circostanza che abbia sempre emesso dal 2007 fatture a Controparte_3 favore della per il medesimo importo e la medesima causale, sempre Parte_1 onorate, evidenzia l'esistenza di un rapporto professionale costante e fondato evidentemente su un accordo intercorso tra le parti. Invero, la ha sempre Parte_1 onorato tali fatture senza contestare alcunché ed ha ammesso l'esecuzione di prestazioni professionali da parte del commercialista, comunque anche dopo la asserita cessazione dalla carica di Sindaco Supplente.
Il Giudice di prime cure non ha quindi impiegato un ragionamento inferenziale, ma ha riscontrato l'esistenza di un rapporto costante nel tempo e per una causale omogenea a fronte di un onorario sempre eguale.
pag. 7/10 * * *
La Corte, quanto alla seconda doglianza, rileva che la disciplina normativa richiamata dall'appellante non è confacente al caso in esame. Invero, l'articolo 9, comma quarto, del D.L. 1/2012, è applicabile nella vigente formulazione richiamata dall'appellante solo a far data dal 29/8/2017. La norma fa riferimento ai rapporti professionali e alle prestazioni professionali “al momento del conferimento dell'incarico” (cfr. art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012). Tale inciso evidenzia che quando il cliente conferisce un incarico al professionista questo deve rivestire una determinata forma (“… Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione … In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, … va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”, cfr. art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012). Questa disposizione è però vigente nel testo riportato e indicato dall'appellante solo dal 29/8/2017.
Risulta che nel caso di specie il conferimento dell'incarico, relativo all'attività contabile e fiscale per l'anno 2016 e 2017, deve necessariamente essere collocato da un lato nell'ambito del pluriennale rapporto esistente e dall'altro al più tardi all'inizio di ognuno dei singoli anni, quindi anteriormente all'entrata in vigore della norma richiamata dall'appellante. Risulta del pari evidente che il bilancio della società deve essere redatto al termine dell'arco temporale coperto da tale documento contabile, motivo per cui il riferimento cronologico contenuto nelle proposte di parcella prodotte trova pieno riscontro nei documenti contabili e fiscali prodotti da Controparte_3
L'articolo 9, comma quarto, del D.L. 1/2012 nel testo previgente, cioè prima del
29/8/2017 prevedeva solo “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività
pag. 8/10 professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”. La norma non prevedeva, quindi alcuna forma e le parti potevano pattuire anche verbalmente ogni aspetto del loro rapporto.
Si osserva, da ultimo, che la norma richiamata non prevede sanzioni in caso di mancato rispetto della forma indicata.
* * *
Quanto, infine alla terza e ultima censura, relativa al difetto di prova della prestazione connessa alla dichiarazione 770/2017, la Corte rileva che CP_3 ha prodotto, già in primo grado il documento n.7 che è la “comunicazione di
[...] avvenuto ricevimento” da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'inoltro del modello di dichiarazione 770 per l'anno 2017 a favore del sostituto di imposta “ Parte_1
” identificato con il Codice Fiscale appartenente all'odierna
[...] P.IVA_1
appellante.
Risulta, da quanto esposto, che l'appello formulato da è totalmente Parte_1 infondato e che deve, quindi, essere integralmente confermata l'impugnata sentenza.
* * *
5. Sulle spese di secondo grado.
Le spese del secondo grado vanno integralmente poste a carico di parte appellante, atteso il rigetto di tutte le sue domande con conferma della sentenza di primo grado, come richiesto da parte appellata. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (11.339,70 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva
921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
pag. 9/10
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M: 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 2/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 527/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere Istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 527 /2023 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
signora con sede in Genova via Curtatone 6/14, rappresentata e Controparte_2 difesa con poteri disgiunti dall'Avvocato Montobbio Enrico (C.F.:
-PEC enrico. del Foro di C.F._1 Email_1
Genova e dall'Avvocato Da Passano Filippo (CF: - PEC C.F._2
, presso il cui studio in Genova, piazza San Email_2
Matteo 15/2, ha eletto domicilio per procura allegata all'atto di appello appellante contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
10/11/1954 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avvocatessa Francesca Villa (CF: – PEC C.F._4
del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato Email_3 presso lo Studio di quest'ultima in Genova, Via XX Settembre, 26 come da mandato unito alla comparsa di costituzione in appello appellato
Udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Seconda civile, n.
796/2023, pubblicata il 29/03/2023, RG n. 3965/2021, Repert. n. 883/2023 del
29/03/2023, G.U. dott.ssa Maria GR MB, previa adozione di ogni pronunzia e/o statuizione meglio ritenuta, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie di prova orale articolate con la memoria del 2/5/2022 e non ammesse in primo grado: 1) respingere in tutto o in parte le domande avversarie perché non provate ed infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, rideterminare i compensi richiesti dal dott. sulla base dell'attività effettivamente svolta dallo stesso, CP_3
nonché del suo effettivo valore ed importanza;
3) vinte le spese di lite, con accessori di entrambi i gradi del giudizio”.
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-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in via preliminare, accertare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis, primo comma, c.p.c. dell'appello proposto dalla e Parte_2 disporre la discussione orale ai sensi dell'Art. 350 bis C.p.c.; in via principale, rigettare l'impugnazione proposta dall'Appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e per effetto confermare la Sentenza n. 796/2023, pubblicata in data 29 marzo 2023 dal Tribunale di Genova
(R.G. n. 3965/2021) e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 748/21 per
Euro 7.609,30, oltre interessi come ivi indicati e rivalutazione ex Art. 1224 comma 2°
C.c. pari alla differenza fra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e il tasso d'interesse legale o nella misura meglio ritenuta;
in via di subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere parzialmente l'appello avversario, condannare la Parte_2
al pagamento a favore del Dott. della diversa minore somma che dovesse
[...] CP_3 risultare per l'attività professionale svolta.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”.
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pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sulla pronuncia di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza 796/2023 pubblicata il 29/3/2023 così decideva:
“RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/2021, emesso dal
Tribunale di Genova , G.U. dott. Pietro Spera in data 10.03.2021, che integralmente conferma;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore del convenuto opposto
, che liquida in € 5.077,00, per compensi ex dm 147/22, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA”.
Risulta, infatti, che (da ora Parte_1 Parte_1 Parte_1
aveva citato in giudizio opponendosi al Decreto Ingiuntivo per Controparte_3
7.609,30, oltre interessi moratori e spese da questi ottenuto dal Tribunale di Genova affermando di aver effettuato prestazioni professionali quale Dottore Commercialista a favore della e da questa negate. L'opponente aveva prodotto documenti e Parte_1 formulato istanze istruttorie, e l'opposto, costituitosi aveva contestato le difese di controparte e prodotto documenti.
Il Tribunale, concessi i termini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva emesso la sentenza oggi impugnata previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice di prime cure riteneva fondato il decreto ingiuntivo opposto, per avere l'opposto provato la propria pretesa monitoria, avendo dimostrato l'espletamento di attività professionali, su incarico e nell'interesse dell'opponente, “documentate dalla produzione delle ricevute dell'avvenuto deposito in via telematica dei Bilanci e dei
Modelli Unici relativi agli anni 2016 e 2017 e dei Modelli 770 relativi ai medesimi anni
(docc.
3-7 allegati al fascicolo dell'ingiunzione)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Il Tribunale affermava che il quantum dovuto era desumibile dal contenuto dei preavvisi di parcella inviati da alla controparte, rilevava che Controparte_3 non avesse contestato l'esecuzione di prestazioni professionali, pur Parte_1
riconducendo ad altro professionista la redazione dei documenti contabili e fiscali per gli anni 2016 e 2017 oggetto di ingiunzione. Il Giudice di prime cure riteneva, tuttavia, non provato l'affidamento di tali incarichi professionali da parte di ad altro Parte_1
pag. 3/10 professionista e riteneva fosse stata dimostrata l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale desumibile dalle fatture emesse dal 2007 al 2015 da CP_3 alla aventi ad oggetto “prestazioni professionali”, sempre onorate
[...] Parte_1 dall'opponente.
Il Tribunale di Genova respingeva, quindi, l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
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2. Sul giudizio di appello. interponeva appello e formulava tre distinte censure con le quali Parte_1
lamentava:
I. l'errata ricostruzione del fatto per scorretta valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 244 cpc e 2729 cc (il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistente un contratto sulla base di un ragionamento inferenziale, non avrebbe valutato che il professionista sino al 2010 aveva svolto per la società la funzione di Sindaco Supplente e aveva rigettato le istanze istruttorie dedotte di cui si reiterava l'ammissione);
II. la violazione dell'art. 9, quarto comma, del D.L. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 150 della l. 124/2017, in vigore dal 29/8/2017, difettando nel caso di specie la prova scritta o digitale del preventivo del professionista, obbligatorio per legge, con conseguente infondatezza della domanda o necessità di applicare i diversi parametri di cui al D.M. 140/2012;
III. la mancanza di prova della predisposizione ed invio modello 770 per l'anno 2017
e della conseguente debenza degli importi richiesti a tale titolo.
L'appellante domandava inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata richiamando quanto al fumus boni iuris le proprie censure e quanto al periculum in mora le circostanze che possedesse solo un Controparte_3
appartamento nel Comune di Recco e avesse cancellato la propria partita IVA.
Si costituiva che rilevava l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_3 dell'art. 342 c.p.c. per aver l'appellante reiterato “sostanzialmente le medesime difese svolte nel Giudizio di I grado, senza di fatto discostarsene e omettendo, di fatto, una vera e propria critica alla decisione impugnata” (cfr. pag. 4 comparsa di appello).
pag. 4/10 L'appellato contestava, poi, nel merito la fondatezza delle diverse doglianze avanzate da controparte e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza, opponendosi all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività difettandone i presupposti.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione e faceva precisare le conclusioni alle parti trattenendo la causa in decisione. Il giudizio era poi rimesso sul ruolo a seguito della nomina della Presidente del Collegio nella Commissione di Esame per il concorso in magistratura con esonero totale dall'attività giurisdizionale.
Le parti precisavano le conclusioni, venivano concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata perché i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia al rigetto delle istanze istruttorie, sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale nel giudizio di primo grado. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
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4. Sulle censure di appello. ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova formulando Parte_1
tre distinte censure che possono essere esaminate congiuntamente.
Invero, l'appellante, in primo luogo, si duole della erronea valutazione della prova offerta dalla controparte da parte del Giudice di prime cure e del rigetto delle proprie istanze istruttorie.
L'appellante sostiene che non vi sarebbe prova in atti dell'esistenza del contratto di erogazione di prestazioni professionali e che le pretese creditorie di CP_3
sarebbero, quindi, infondate.
[...]
pag. 5/10 Inoltre, ad avviso dell'appellante, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012 a mente del quale, per tutte le attività successive al 29/8/2017 il professionista deve comunicare preventivamente il costo delle proprie prestazioni “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” (cfr. art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012). afferma che in difetto di tale prova il Tribunale avrebbe dovuto al più Parte_1
applicare i parametri di cui al D.M. n. 140/2012, senza, quindi, riferirsi alle parcelle come emesse dal professionista.
La Corte osserva che dall'insieme del materiale probatorio versato in atti risulta immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui, valutati i documenti prodotti, ha ritenuto dimostrata l'esistenza di un contratto volto ad erogare prestazioni professionali rese da alla Controparte_3 Parte_1
Invero, le istanze istruttorie come dedotte da sono tutte inammissibili o per Pt_1
genericità delle stesse o per irrilevanza ai fini del decidere. Infatti, il capitolo n. 1 è generico perché si limita ad indicare il termine “gestione della propria contabilità” non indicando se tale attività comprenda o meno la redazione dei bilanci, le pratiche relative al calcolo e al pagamento delle imposte (“Vero che, a partire dal 2016, per la gestione della propria contabilità, la soc. si è affidata al Dott. e non più al Pt_2 Persona_1 dott. ), risultando quanto a tali aspetti smentita dai documenti versati Controparte_3
in atti da (docc. 4, 5, 6 e 7). Controparte_3
I capitoli 2, 3, 4 e 5 sono irrilevanti ai fini del decidere risultando neutra la circostanza che il nuovo contabile e la società opponente abbiano chiesto all' CP_3
la consegna della pregressa contabilità.
[...]
Il capitolo n. 6 non è contestato (“Vero che la soc. Palù è una società immobiliare che ha per oggetto la gestione dei propri immobili, che concede in locazioni a terzi”).
I capitoli dal 7 all'11 sono irrilevanti al fine del decidere risultando neutra la circostanza che l'opponente locasse solo un numero limitato di alloggi o che l'attività di consulenza per la gestione contabile e fiscale non risultasse complessa.
Risulta, poi, dall'esame degli atti che non ha mai contestato Parte_1
l'esecuzione a proprio favore di prestazioni professionali da parte di CP_3
nel corso degli anni, né di aver onorato le fatture prodotte in atti per gli anni
[...]
pag. 6/10 dal 2007 al 2015. La ha però imputato tali pagamenti, almeno sino al 2010 Parte_1
alla circostanza che avrebbe svolto per la società la funzione di Controparte_3
Sindaco Supplente (l'appellante ha prodotto una visura dalla quale risulta che l'appellato ricopriva tale incarico, cfr. doc. 1 L'imputazione di tali pagamenti Pt_1 all'attività di Sindaco, peraltro Supplente, risulta tuttavia priva di concreti riscontri probatori, come anche evidenziato dal Giudice di prime cure, giacché, la sola circostanza che il professionista fosse Sindaco Supplente non significa che abbia svolto in concreto tale funzione (proprio in ragione della sua “supplenza”), inoltre, tale funzione non esclude che potesse comunque svolgere attività Controparte_3
professionale per la società e, da ultimo, tutte le fatture, onorate anche dopo il 2010, riportano nella causale la medesima dicitura ovvero “prestazioni professionali” e sempre per il medesimo importo di 3.000,00 euro oltre accessori di legge. Risulta contraddittoria la difesa formulata dalla nel proprio appello nella parte in Parte_1 cui, da un lato, afferma che “il dr ha svolto la sua attività di Sindaco proprio in CP_3 quegli anni fino alla fine del 2010” e, dall'altro sostiene che “In seguito, nel corso del
2011, l'attività del dr si è trasformata in attività di tenuta della contabilità ed CP_3 adempimenti fiscali, ma l'accordo – se vi era – riguardava i compensi quale Sindaco”
(cfr. pag. 10 appello). Risulta, poi, incomprensibile la ragione per cui il professionista avrebbe dovuto ricevere sempre il medesimo emolumento per la medesima causale, pur non svolgendo più funzioni di Sindaco Supplente e peraltro per “prestazioni professionali”.
La circostanza che abbia sempre emesso dal 2007 fatture a Controparte_3 favore della per il medesimo importo e la medesima causale, sempre Parte_1 onorate, evidenzia l'esistenza di un rapporto professionale costante e fondato evidentemente su un accordo intercorso tra le parti. Invero, la ha sempre Parte_1 onorato tali fatture senza contestare alcunché ed ha ammesso l'esecuzione di prestazioni professionali da parte del commercialista, comunque anche dopo la asserita cessazione dalla carica di Sindaco Supplente.
Il Giudice di prime cure non ha quindi impiegato un ragionamento inferenziale, ma ha riscontrato l'esistenza di un rapporto costante nel tempo e per una causale omogenea a fronte di un onorario sempre eguale.
pag. 7/10 * * *
La Corte, quanto alla seconda doglianza, rileva che la disciplina normativa richiamata dall'appellante non è confacente al caso in esame. Invero, l'articolo 9, comma quarto, del D.L. 1/2012, è applicabile nella vigente formulazione richiamata dall'appellante solo a far data dal 29/8/2017. La norma fa riferimento ai rapporti professionali e alle prestazioni professionali “al momento del conferimento dell'incarico” (cfr. art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012). Tale inciso evidenzia che quando il cliente conferisce un incarico al professionista questo deve rivestire una determinata forma (“… Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione … In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, … va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”, cfr. art. 9, comma quarto, del D.L. 1/2012). Questa disposizione è però vigente nel testo riportato e indicato dall'appellante solo dal 29/8/2017.
Risulta che nel caso di specie il conferimento dell'incarico, relativo all'attività contabile e fiscale per l'anno 2016 e 2017, deve necessariamente essere collocato da un lato nell'ambito del pluriennale rapporto esistente e dall'altro al più tardi all'inizio di ognuno dei singoli anni, quindi anteriormente all'entrata in vigore della norma richiamata dall'appellante. Risulta del pari evidente che il bilancio della società deve essere redatto al termine dell'arco temporale coperto da tale documento contabile, motivo per cui il riferimento cronologico contenuto nelle proposte di parcella prodotte trova pieno riscontro nei documenti contabili e fiscali prodotti da Controparte_3
L'articolo 9, comma quarto, del D.L. 1/2012 nel testo previgente, cioè prima del
29/8/2017 prevedeva solo “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività
pag. 8/10 professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”. La norma non prevedeva, quindi alcuna forma e le parti potevano pattuire anche verbalmente ogni aspetto del loro rapporto.
Si osserva, da ultimo, che la norma richiamata non prevede sanzioni in caso di mancato rispetto della forma indicata.
* * *
Quanto, infine alla terza e ultima censura, relativa al difetto di prova della prestazione connessa alla dichiarazione 770/2017, la Corte rileva che CP_3 ha prodotto, già in primo grado il documento n.7 che è la “comunicazione di
[...] avvenuto ricevimento” da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'inoltro del modello di dichiarazione 770 per l'anno 2017 a favore del sostituto di imposta “ Parte_1
” identificato con il Codice Fiscale appartenente all'odierna
[...] P.IVA_1
appellante.
Risulta, da quanto esposto, che l'appello formulato da è totalmente Parte_1 infondato e che deve, quindi, essere integralmente confermata l'impugnata sentenza.
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5. Sulle spese di secondo grado.
Le spese del secondo grado vanno integralmente poste a carico di parte appellante, atteso il rigetto di tutte le sue domande con conferma della sentenza di primo grado, come richiesto da parte appellata. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (11.339,70 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva
921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
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pag. 9/10
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M: 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 2/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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