TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, letti gli atti del procedimento civile riunito n. 708/16 R.G. e n. 347/21 R.G., vista la dichiarazione di rinuncia agli atti giudizio depositata il 31.1.2025 dall'Avv. Vincenzo Mandanici per parte attrice, nonché la dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio depositata il 18.3.2025 dall' Avv. Alberto Stagno d'Alcontres per parte convenuta anche quale incorporante di Controparte_1
richiamata l'ordinanza del 4.3.2025, recante Controparte_2
fissazione dell'udienza a trattazione scritta del 1.10.2025, pronuncia la seguente -
SENTENZA nel procedimento civile riunito n. 708/16 R.G. e n. 347/21 R.G. avente per oggetto: azione per ripetizione di indebito
VERTENTE TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Mandanici, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
(CF: , società Controparte_1 P.IVA_2
incorporante di (CF: ), Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Alberto Stagno
d'Alcontres, e dall'Avv. Mirko Farina, giusta procura in atti.
CONVENUTA
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. Iole Nicolai, giusta procura in atti.
CONVENUTA
[...]
Controparte_3
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
(cfr. art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4 c.p.c.)
Con atto di citazione del 24.03.2016 – spedito con raccomandata del
07.04.2016 e notificato in data 11.04.2016 - l'attrice in intestazione ha citato in giudizio con socio unico, Controparte_4
facente parte del Gruppo NCrio Controparte_5
pag. 2/16 quale capogruppo Controparte_6
del e - premettendo di Controparte_3
essere titolare dei rapporti: a) di conto corrente bancario, contrassegnati dai numeri 10374, 10104, 324980; b) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 15.06.1999, con ammortamento in 120 mesi - ha formulato domanda di restituzione dell'indebito quantificato in complessivi € 226.747,21, importo risultante dalla presenza di saldi errati conteggiati dall'istituto bancario al momento della chiusura dei conti correnti – frutto di anomalie bancarie - e, per il mutuo, al termine del periodo di ammortamento dell'acceso mutuo, come elaborato attraverso la perizia di parte prodotta in atti a supporto della domanda.
Parte attrice, in particolare, ha lamentato: a) l'addebito di interessi debitori ultra legali non validamente pattuiti in violazione, tra l'altro, dell'art.1284 c.c., con addebito di spese e commissioni non previamente concordate 3 con variazione arbitraria ed in pejus del tasso di interesse debitore e creditore, così da determinare,
l'ingiustificato pagamento degli interessi ultra legali (comprensivi anche delle provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni) il diritto alla ripetizione degli importi maturati a credito, nel limite prescrizionale di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura dei rapporti;
b) la violazione dell'art.118 T.U.B. - violazione di legge sotto altro profilo ex artt.1175,1375,1439 c.c. - in quanto pag. 3/16 l'istituto di credito, per effetto di un surrettizio meccanismo anatocistico, ha determinato una discrasia fra i tassi nominali comunicati ed i tassi effettivamente praticati, estendendo il meccanismo non solo ai tassi ultra legali ma a tutti i costi dei rapporti oggetto di impugnazione;
c) l'anatocismo illegittimo in quanto gli interessi debitori, unitamente alle spese e commissioni non dovute, sono stati capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art.1283 c.c.;
d) l'addebito costante ed illegittimo della commissione di massimo scoperto trimestrale in assenza di pattuizione alcuna (comunque nulla per mancanza di causa); e) determinazione errata dei giorni di valuta consistente in un aumento degli interessi debitori in favore della banca oppure in una diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente; f) T.E.G. applicato (frutto di sommatoria di interessi ultra legali, commissione massimo scoperto e, in generale, spese e commissioni) superiore a quello di mercato;
g) violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1337, 1366,1375 c.c., oltre all'art.1338 c.c. per mancata comunicazione di cause di invalidità del contratto ed infine per violazione dell'art. 1284 comma 3 per superamento del c.d. tasso soglia per i costi per interessi, spese e competenze.
L'attrice, pertanto, ha le seguenti conclusioni: 1)Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 2 comma c.c. delle clausole dei contratti di apertura di
pag. 4/16 credito e di conto corrente nonché di mutuo impugnati relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.1284 comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale vigente per tempo;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente, con la ripetibilità dell'indebito percetto;
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso degli interi rapporti e per l'effetto dichiarare la inefficacia di qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. , degli addebiti in c/c. a causa delle commissioni di massimo scoperto trimestrale non pattuite;
5) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. , degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione pag. 5/16 causale;
6) accertare e dichiarare, per l'effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7) determinare il Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.) dei rapporti bancari impugnati;
8) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo Globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 2 comma c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto condannare la CP_2
convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, prudentemente quantificate in € 276.069,19 oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
9) condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti pag. 6/16 dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338,1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
10) condannare la banca convenuta ex art.96 c.p.c. oltre alle spese e competenze di giudizio.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della Controparte_2
costituitasi con comparsa del 09.09.2016, eccependo la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza, delle domande avversarie.
In particolare, la convenuta ha contestato/eccepito/rilevato: a) la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art.5 D.lgs. n. 28/2015; b) l'intervenuta prescrizione decennale sulle rimesse solutorie effettuate dalla correntista, in assenza della prova della pattuizione dell'affidamento, o nel caso di sussistenza dell'affidamento, per gli importi oltre il fido concesso per il periodo compreso dall'accensione, o comunque dal primo estratto conto prodotto dall'attrice all'11/04/2016 (dieci anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta l'11/04/2016); c) la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di somme indebite che decorre dalla data di addebito dell'importo sul conto corrente o del versamento;
d) la prescrizione quinquennale degli interessi attivi;
e) nel merito, la validità delle clausole contrattuali in quanto i contratti sono stati stipulato dopo l'adozione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – o, comunque, in sua conformità la quale ha ammesso la capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi, i quali pag. 7/16 sono stati pattuiti per iscritto;
inclusa, peraltro, anche la commissione di massimo scoperto, la cui espressa pattuizione, risulta dai documenti di sintesi dei contratti di conto corrente (e la cui determinazione in percentuale, garantisce il rispetto del requisito ex art. 1346 c.c.); f) la piena legittimità delle commissioni disponibilità immediata fondi espressamente pattuite e predeterminate;
g) l'infondatezza della asserita violazione della legge 108/96 e la inammissibilità della istanza di determinazione e verifica del T.E.G; h) l'inconsistenza della contestazione avversaria della antergazione e postergazione delle valute considerato che per i rapporti dedotti in causa è stato pattuito il regolamento della valute, sia sugli accrediti che sugli addebiti, specificamente predeterminato nel contratto sottoscritto;
i) la compensazione dell'importo creditore per la con le somme che CP_2
eventualmente verranno accertate a credito del correntista, nel caso di rideterminazione del saldo dei rapporti secondo i tassi fissi di interesse concordati e secondo le condizioni economiche espressamente pattuite;
l) il rigetto della domanda di risarcimento del danno in quanto generica ed infondata.
ha, dunque, concluso affinché il Tribunale si Controparte_2
pronunciasse nel: 1)Ritenere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex adverso incoata, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) Rigettare in toto le domande avversarie in quanto prescritte;
3) Rigettare in toto le domande avversarie in quanto nulle,
pag. 8/16 infondate in fatto ed in diritto, inammissibili e tardive, per i motivi di cui al presente atto e/o per qualsivoglia altra motivazione con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. la causa, previo rigetto della richiesta ex art. 210 c.p.c., è stata rinviata – con ordinanza del
29.10.2018 – per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza pubblicata il 28.10.2022 è stata ordinata la riunione tra il procedimento introdotto nei confronti di – Controparte_2
avente a oggetto ripetizione indebito (rubricato al n. R.G. 708/2016) –
e il giudizio, incoato da successivamente, nei confronti di Pt_1
in proprio e nella sua qualità di società Controparte_1
incorporante nell'ambito del progetto di fusione per incorporazione che ha interessato iscritto al n. R.G. 347/2021, Controparte_2
avente a oggetto, in particolare, la contestazione dei saldi dei seguenti rapporti bancari: a) conto corrente affidato numero 324980 (oggi numero 00873/1000/00003348 ; b) conto Controparte_1
corrente anticipo fatture n°10374, sorto con NC EN e successivamente transitato in capo a c) contratto Controparte_2
di mutuo ipotecario sottoscritto in data 15/06/1999 con NC di
Credito Popolare di Siracusa, successivamente transitato in capo a
Controparte_2
Nell'atto di citazione datato 19/02/2021 la nel precisare le Pt_1
domande rispetto al primigenio procedimento, ha, precisamente,
pag. 9/16 concluso: a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma secondo c.c., delle clausole dei contratti di apertura di credito e di contro corrente, nonché di mutuo ipotecario impugnati, relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma terzo c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
b) Accertare e dichiarare la violazione, nel caso di specie, delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi rapporti di conto corrente, nonché di mutuo ipotecario, intercorsi con la società attrice;
c) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti impugnati relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso degli interi rapporti in esame e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi posta in essere nei medesimi. d) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti operati nei rapporti in esame per non convenute commissioni di massimo scoperto trimestrale, anche perché prive di causa negoziale. e) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per pag. 10/16 violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti in esame sulla differenza, in giorni – banca, tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
e) Determinare il Tasso Effettivo
Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
f) Accertare e dichiarare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla Legge n°108 del 07/03/1996, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
g) Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta.
Con precipuo riferimento alla evoluzione del rapporto bancario – in esito anche all'avvicendamento nella titolarità da parte delle aziende di credito succedutesi – ha concluso: h) per effetto delle violazioni pag. 11/16 messe in evidenza nel corso del presente atto, condannare la banca convenuta, in relazione al rapporto di conto corrente affidato ex
n°324980, oggi numero 00873/1000/00003348 Controparte_1
ad effettuare un ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti, dalla data di apertura del conto e fino all'esecuzione della disponenda
C.T.U. e/o comunque fino alla proposizione della presente domanda giudiziaria, con storno delle annotazioni indebite e conseguente contabilizzazione, in favore della società attrice, di un importo pari ad
€ 175.053,83, oppure della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute per la redazione della C.T.P.; i) per effetto delle violazioni messe in evidenza nel corso del presente atto, condannare la banca convenuta, in relazione al conto anticipo fatture n°10374, alla restituzione in favore di parte attrice delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nel corso del rapporto, per un ammontare pari ad € 4.749,34, oppure della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute per la redazione della C.T.P.; l) per effetto delle violazioni messe in evidenza nel corso del presente atto, condannare la banca convenuta, in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
15/06/1999, alla restituzione in favore di parte attrice delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nel corso del rapporto, per un pag. 12/16 ammontare pari ad € 58.436,86, oppure della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute per la redazione della C.T.P..
Le cause riunite – per le rationes spiegate nella citata ordinanza del
28.10.2022 – sono transitate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
⃰ ⃰ ⃰ Tanto chiarito – premessa la sussumibilità del contenuto dell'atto processuale depositato dalla difesa della Controparte_1
nel novero degli atti coi quai si manifesta l'onere della
[...]
partecipazione all'udienza (nella specie calendarizzata al 1.10.2025) atteso il riferimento alle precise conclusioni con cui si chiede “sia dichiarata l'estinzione del processo” (cfr. dichiarazione depositata in data 18.3.2025) e, quanto alla posizione della Controparte_3
non costituita ab origine, considerata l'applicazione del
[...]
principio della ragione più liquida in maniera assorbente rispetto ad ogni verifica circa la ritualità della notifica alla stessa (anche in relazione alla mancanza di narrato attoreo meglio esplicativo delle ragioni della chiamata) - alla luce del compendio processuale acquisto va, in linea sostanziale con le concordi istanze delle parti che hanno manifestato interesse a tal tipo di decisione, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pag. 13/16 Dagli atti di causa, infatti, emerge esplicita dichiarazione del venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sul merito dell'azione che ha dato vita alle cause riunite.
Al riguardo, la difesa della attrice ha dichiarato, riferendosi Pt_1
al giudizio rubricato al n. R.G. 708/2016 a cui è stato riunito il giudizio civile iscritto al n. 347/2021 nei confronti di Controparte_7
“che, non si ha più interesse nella prosecuzione del
[...]
giudizio”(cfr. atto datato 1.2.2025 pubblicato il 31.1.2025, a firma avv. Mandanici).
A tale esplicita dichiarazione ha fatto seguito altrettanto esplicita e univoca dichiarazione – questa resa dal procuratore costituito nell'interesse di (contenuta nell'atto Controparte_7
processuale depositato in vista dell'udienza a trattazione scritta del
1.10.2025) – di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio
“formulata dall'avv. Vincenzo Mandanici, in nome e per conto di
. Parte_1
Benché formalmente rubricata come “Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” la dichiarazione di rinuncia resa dal procuratore di – valutata in sinergia con la dichiarazione Parte_1
di presa d'atto e annessa accettazione, riconducibile all'avv. Alberto
Stagno d'Alcontres e, quindi, in prospettiva di fattispecie a formazione progressiva – è idonea a dar luogo a una declaratoria di pag. 14/16 cessata materia del contendere (non già di mera rinuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., pure invocato).
Al riguardo, richiamando le argomentazioni, sia pure esposte succintamente, di cui all'ordinanza del 4.3.2025, è sufficiente evidenziare – in via troncante – la carenza, in atti, di prova di sussistenza di procura speciale in forma notarile pubblica in alternativa alla dichiarazione scritta proveniente e sottoscritta dalla parte personalmente (con riguardo, appunto, alla posizione attorea).
Del pari, alla pronuncia di cessata materia del contendere – con compensazione delle spese data l'inferibilità di accordo delle parti anche su tale profilo – si perviene in ragione del rilievo per cui
[...]
è stata – fino alla recente incorporazione in CP_2 [...]
(con conseguente unicità di difensore) - patrocinata da CP_7
diverso avvocato (valorizzandosi, comunque, oltre alla dichiarazione resa dal procuratore della banca incorporata e incorporante, il contegno processuale complessivo).
In definitiva, una volta accertato il venir meno di un interesse concreto e attuale alla decisione di merito – in virtù di fattori sopravvenuti, di cui sono sintomatiche le chiare dichiarazioni dei procuratori delle parti
– la causa va, dunque, definita con sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere.
pag. 15/16 Le spese vanno compensate, data la già accennata inferibilità di accordo in tal senso (mancando, al riguardo, una esplicita richiesta da parte della azienda di credito titolare dei rapporti odierna convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 708/16 R.G, riunita alla n. r.G. 347/2021, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
SPESE compensate;
Barcellona P.G. 19.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 16/16