TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Aspra (Bagheria), in via Messina n. 2, presso lo studio dell'avv. Cosima Ticali, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Villabate, corso Vittorio Emanuele n. 537, presso lo studio dell'avv.
Domenico Schillaci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2021, , premettendo di avere contratto Parte_1
l'8.6.1996 a Bagheria matrimonio concordatario con – trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1996 – dal quale sono nate le figlie il 15.8.1997, e il 10.5.1999, Per_1 Persona_2 domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di non avere più intrattenuto alcun rapporto con la controparte dalla data comparizione innanzi al presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione.
In particolare, chiedeva di confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione del 6.12.2019, ossia di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) nella misura di € 150,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo, in questa sede, di effettuare direttamente il versamento in favore delle stesse e non della moglie, come stabilito in sede di separazione giudiziale.
Rispetto alla propria situazione economica deduceva di lavorare presso un'impresa di prodotti ittici, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 e di sostenere mensilmente le seguenti spese: € 400,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile ove viveva con il nuovo nucleo familiare, € 698,89 per la rata del mutuo contratto per l'acquisto di un terreno ed € 300,00 per il mantenimento delle figlie maggiorenni.
costituitasi con comparsa depositata il 21.2.2022, si associava alla Controparte_1 domanda di divorzio, chiedendo di porre a carico del ricorrente, oltre all'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 150,00 ciascuna), l'obbligo di versarle la somma mesile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
A tale proposito deduceva che, a seguito dell'improvvisa e conflittuale separazione dovuta esclusivamente alle condotte marito, era caduta in un profondo stato di depressione, al punto da essere stata anche ricoverata in ospedale e che da allora soffriva di diverse patologie.
Allegava, altresì, di essere stata sfrattata dalla casa coniugale condotta in locazione precisando che tutte le utenze erano rimaste a suo carico.
Infine, affermava di lavorare saltuariamente come colf deducendo per converso che il marito percepiva guadagni superiori rispetto a quelli indicati nel ricorso introduttivo, dove peraltro risultavano esborsi maggiori rispetto alle entrate.
Con ordinanza del 9.3.2022, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi stante la mancata costituzione della resistente e l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni statuite con la sentenza di separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 21.2.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc. ***************
Sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio
Così ricostruite le posizioni della parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini
Imerese nell'ambito del giudizio di separazione (R.G. n. 2280/2016), conclusosi con sentenza del 6.12.2019, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come peraltro acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sulla domanda di assegno divorzile
La resistente ha chiesto di porre a carico di l'obbligo di versarle l'importo Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento, invocando la funzione
“risarcitoria, assistenziale e compensativa” dell'assegno divorzile.
A fondamento della domanda ha dedotto che, dopo l'improvvisa e conflittuale separazione dovuta alle condotte del marito – che aveva intrapreso una relazione extraconiugale, lasciando poi la famiglia per instaurare una convivenza con la nuova compagna –, ha attraversato una profonda crisi depressiva dalla quale sono scaturite varie patologie;
ha altresì allegato la sussistenza della sperequazione reddituale tra le parti, affermando di lavorare saltuariamente come colf, mentre il marito, impiegato presso impresa ittica, percepisce guadagni superiori rispetto a quelli dichiarati.
Ebbene, in materia di assegno divorzile deve osservarsi che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, nella sentenza n. 18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come
“La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr. Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice non sussistono i presupposti per riconoscere a il diritto a percepire l'assegno divorzile, che non consegue Controparte_1 di per sé alla sola differenza reddituale atteso che “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione” è solamente “il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr., ex multis, Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n.
7596/2022).
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21926/2019 – richiamata dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 35385/2023 – ha affermato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
Nella vicenda in esame, innanzitutto, non sono emersi elementi idonei a ritenere che tra le parti vi sia uno squilibrio reddituale effettivo e non di modesta entità, atteso che la resistente ha genericamente affermato di lavorare come colf senza fornire un'indicazione precisa dei guadagni, a fronte della situazione reddituale del marito, cristallizzata nella documentazione reddituale dal medesimo offerta, da cui si evince che, almeno fino al
2020, egli ha percepito uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 (cfr. mod. 730 relativo agli anni 2020 e 2021, da cui emerge rispettivamente un reddito annuo di € 16.653,54 ed €
18.448,12).
Ad ogni modo, anche volendo aderire alla tesi prospettata da – che ha Controparte_1 allegato una disparità economica senza fornire alcun elemento a supporto –, la non configurabilità dell'assegno divorzile in favore della resistente consegue all'esito negativo dell'accertamento in ordine agli ulteriori parametri da tenere in considerazione nell'indagine.
Invero, la resistente non ha fornito alcun elemento – neanche sul piano assertivo – idoneo a ricostruire concretamente il contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, non avendo, per altro verso, neanche allegato di aver sacrificato eventuali aspettative professionali durante il matrimonio, in ragione del contributo contestualmente dato sul piano familiare, rispetto al quale non ha dedotto alcunché, limitandosi ad affermare genericamente di essersi occupata, dopo la separazione dal marito, dei bisogni delle figlie, nonostante il turbamento psicologico subito a causa della crisi familiare.
Inoltre, non ha dimostrato di non avere “adeguati mezzi per vivere ovvero Controparte_1 di non poterli procurare per ragioni oggettive”, non potendosi ritenere sufficiente a tale riguardo, anche in considerazione dell'età della stessa (anni 49), la asserita crisi depressiva attraversata e le ulteriori patologie conseguitene, anch'esse sforniti di qualsivoglia supporto probatorio, la cui prova – trattandosi di circostanze suscettibili di essere dimostrate mediante apposita documentazione medica – non può essere affidata alla prova testimoniale articolata dalla resistente nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc (cfr. ordinanza del 12.2.2024).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda formulata dalla resistente non può trovare accoglimento.
È utile, a questo punto, soffermarsi brevemente sulle indagini di polizia tributaria sollecitate dalla resistente.
A tale riguardo va detto che “Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9,
l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini" (cfr., ex multis, Cass., n. 22616/22). Ora, la genericità delle allegazioni svolte da in ordine alla non corrispondenza tra i redditi Controparte_1 dichiarati dal ricorrente e quelli dallo stesso percepiti non consente, ad avviso del
Tribunale, di approfondire tale profilo.
Sul mantenimento delle figlie Rispetto alle figlie maggiorenni e il ricorrente ha chiesto di Per_1 Persona_2 confermare l'obbligo, a proprio carico, di contribuire al loro mantenimento versando l'importo mensile di € 150,00 ciascuna – già disposto nella sentenza di separazione – deducendo il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte loro;
domanda alla quale la controparte si è associata.
Sul punto deve richiamarsi l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici
Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni (non autonome)
e (€ 150,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie (così Per_1 Persona_2 come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia), non potendosi statuire unicamente su quelle sanitarie come domandato dal ricorrente.
Quanto alla richiesta di versamento diretto dell'importo in questione in favore delle figlie, va detto che la stessa non può trovare accoglimento in assenza della loro partecipazione al presente giudizio, in aderenza all'orientamento granitico della giurisprudenza, secondo cui la modifica del soggetto (attivo o passivo) dell'obbligazione non può prescindere dall'esercizio della legittimazione processuale (attiva/passiva) allo stesso spettante a tal fine (Cass., n. 1474/2023; Cass., n. 11047/2022).
Sulle spese di lite
La soccombenza parziale depone nel senso della compensazione delle spese di lite in misura della metà, con condanna, per la restante parte, della resistente, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
8.6.1996 a Bagheria tra e trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, parte II, serie A dell'anno 1996;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie nata il [...], e , nata il Per_1 Persona_2
10.5.1999 (€ 150,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- dispone la compensazione delle spese di lite in misura della metà e condanna, per la restante parte, a rifondere a le spese di lite e le liquida Controparte_1 Parte_1 in € 1.904,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Aspra (Bagheria), in via Messina n. 2, presso lo studio dell'avv. Cosima Ticali, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Villabate, corso Vittorio Emanuele n. 537, presso lo studio dell'avv.
Domenico Schillaci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2021, , premettendo di avere contratto Parte_1
l'8.6.1996 a Bagheria matrimonio concordatario con – trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1996 – dal quale sono nate le figlie il 15.8.1997, e il 10.5.1999, Per_1 Persona_2 domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di non avere più intrattenuto alcun rapporto con la controparte dalla data comparizione innanzi al presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione.
In particolare, chiedeva di confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione del 6.12.2019, ossia di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) nella misura di € 150,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo, in questa sede, di effettuare direttamente il versamento in favore delle stesse e non della moglie, come stabilito in sede di separazione giudiziale.
Rispetto alla propria situazione economica deduceva di lavorare presso un'impresa di prodotti ittici, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 e di sostenere mensilmente le seguenti spese: € 400,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile ove viveva con il nuovo nucleo familiare, € 698,89 per la rata del mutuo contratto per l'acquisto di un terreno ed € 300,00 per il mantenimento delle figlie maggiorenni.
costituitasi con comparsa depositata il 21.2.2022, si associava alla Controparte_1 domanda di divorzio, chiedendo di porre a carico del ricorrente, oltre all'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 150,00 ciascuna), l'obbligo di versarle la somma mesile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
A tale proposito deduceva che, a seguito dell'improvvisa e conflittuale separazione dovuta esclusivamente alle condotte marito, era caduta in un profondo stato di depressione, al punto da essere stata anche ricoverata in ospedale e che da allora soffriva di diverse patologie.
Allegava, altresì, di essere stata sfrattata dalla casa coniugale condotta in locazione precisando che tutte le utenze erano rimaste a suo carico.
Infine, affermava di lavorare saltuariamente come colf deducendo per converso che il marito percepiva guadagni superiori rispetto a quelli indicati nel ricorso introduttivo, dove peraltro risultavano esborsi maggiori rispetto alle entrate.
Con ordinanza del 9.3.2022, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi stante la mancata costituzione della resistente e l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni statuite con la sentenza di separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 21.2.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc. ***************
Sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio
Così ricostruite le posizioni della parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini
Imerese nell'ambito del giudizio di separazione (R.G. n. 2280/2016), conclusosi con sentenza del 6.12.2019, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come peraltro acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sulla domanda di assegno divorzile
La resistente ha chiesto di porre a carico di l'obbligo di versarle l'importo Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento, invocando la funzione
“risarcitoria, assistenziale e compensativa” dell'assegno divorzile.
A fondamento della domanda ha dedotto che, dopo l'improvvisa e conflittuale separazione dovuta alle condotte del marito – che aveva intrapreso una relazione extraconiugale, lasciando poi la famiglia per instaurare una convivenza con la nuova compagna –, ha attraversato una profonda crisi depressiva dalla quale sono scaturite varie patologie;
ha altresì allegato la sussistenza della sperequazione reddituale tra le parti, affermando di lavorare saltuariamente come colf, mentre il marito, impiegato presso impresa ittica, percepisce guadagni superiori rispetto a quelli dichiarati.
Ebbene, in materia di assegno divorzile deve osservarsi che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, nella sentenza n. 18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come
“La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr. Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice non sussistono i presupposti per riconoscere a il diritto a percepire l'assegno divorzile, che non consegue Controparte_1 di per sé alla sola differenza reddituale atteso che “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione” è solamente “il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr., ex multis, Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n.
7596/2022).
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21926/2019 – richiamata dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 35385/2023 – ha affermato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
Nella vicenda in esame, innanzitutto, non sono emersi elementi idonei a ritenere che tra le parti vi sia uno squilibrio reddituale effettivo e non di modesta entità, atteso che la resistente ha genericamente affermato di lavorare come colf senza fornire un'indicazione precisa dei guadagni, a fronte della situazione reddituale del marito, cristallizzata nella documentazione reddituale dal medesimo offerta, da cui si evince che, almeno fino al
2020, egli ha percepito uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 (cfr. mod. 730 relativo agli anni 2020 e 2021, da cui emerge rispettivamente un reddito annuo di € 16.653,54 ed €
18.448,12).
Ad ogni modo, anche volendo aderire alla tesi prospettata da – che ha Controparte_1 allegato una disparità economica senza fornire alcun elemento a supporto –, la non configurabilità dell'assegno divorzile in favore della resistente consegue all'esito negativo dell'accertamento in ordine agli ulteriori parametri da tenere in considerazione nell'indagine.
Invero, la resistente non ha fornito alcun elemento – neanche sul piano assertivo – idoneo a ricostruire concretamente il contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, non avendo, per altro verso, neanche allegato di aver sacrificato eventuali aspettative professionali durante il matrimonio, in ragione del contributo contestualmente dato sul piano familiare, rispetto al quale non ha dedotto alcunché, limitandosi ad affermare genericamente di essersi occupata, dopo la separazione dal marito, dei bisogni delle figlie, nonostante il turbamento psicologico subito a causa della crisi familiare.
Inoltre, non ha dimostrato di non avere “adeguati mezzi per vivere ovvero Controparte_1 di non poterli procurare per ragioni oggettive”, non potendosi ritenere sufficiente a tale riguardo, anche in considerazione dell'età della stessa (anni 49), la asserita crisi depressiva attraversata e le ulteriori patologie conseguitene, anch'esse sforniti di qualsivoglia supporto probatorio, la cui prova – trattandosi di circostanze suscettibili di essere dimostrate mediante apposita documentazione medica – non può essere affidata alla prova testimoniale articolata dalla resistente nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc (cfr. ordinanza del 12.2.2024).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda formulata dalla resistente non può trovare accoglimento.
È utile, a questo punto, soffermarsi brevemente sulle indagini di polizia tributaria sollecitate dalla resistente.
A tale riguardo va detto che “Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9,
l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini" (cfr., ex multis, Cass., n. 22616/22). Ora, la genericità delle allegazioni svolte da in ordine alla non corrispondenza tra i redditi Controparte_1 dichiarati dal ricorrente e quelli dallo stesso percepiti non consente, ad avviso del
Tribunale, di approfondire tale profilo.
Sul mantenimento delle figlie Rispetto alle figlie maggiorenni e il ricorrente ha chiesto di Per_1 Persona_2 confermare l'obbligo, a proprio carico, di contribuire al loro mantenimento versando l'importo mensile di € 150,00 ciascuna – già disposto nella sentenza di separazione – deducendo il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte loro;
domanda alla quale la controparte si è associata.
Sul punto deve richiamarsi l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici
Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni (non autonome)
e (€ 150,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie (così Per_1 Persona_2 come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia), non potendosi statuire unicamente su quelle sanitarie come domandato dal ricorrente.
Quanto alla richiesta di versamento diretto dell'importo in questione in favore delle figlie, va detto che la stessa non può trovare accoglimento in assenza della loro partecipazione al presente giudizio, in aderenza all'orientamento granitico della giurisprudenza, secondo cui la modifica del soggetto (attivo o passivo) dell'obbligazione non può prescindere dall'esercizio della legittimazione processuale (attiva/passiva) allo stesso spettante a tal fine (Cass., n. 1474/2023; Cass., n. 11047/2022).
Sulle spese di lite
La soccombenza parziale depone nel senso della compensazione delle spese di lite in misura della metà, con condanna, per la restante parte, della resistente, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
8.6.1996 a Bagheria tra e trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, parte II, serie A dell'anno 1996;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie nata il [...], e , nata il Per_1 Persona_2
10.5.1999 (€ 150,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- dispone la compensazione delle spese di lite in misura della metà e condanna, per la restante parte, a rifondere a le spese di lite e le liquida Controparte_1 Parte_1 in € 1.904,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44