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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 27.03.2025 Il GOT Lette le note di udienza depositate dalle parti Visti gli artt. 281 sexies e 281 terdecies c .p.c. Decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di CA, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., tenutasi mediante deposito di note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5789/2019 R.G.A.C. vertente TRA
, (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, (cod. fisc. ppre Parte_2 C.F._2 ra in calce ll'avv. Gisella Severelli del Foro di CA, con domicilio eletto presso il suo Studio Legale sito in Soveria Simeri (CZ) via Risorgimento n. 142;
-ATTRICE- CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., PA
) rappresentata e difesa in virtù di P.IVA_1 procura generale alle liti di CA Rep. n. Persona_1
153.618, Racc. 31.846 del 2 aprile 2015 e di Decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, di nomina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176, 2° co., c.p.c., , dall'avv. Massimiliano Manna , elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, sito in CA, Loc. Germaneto - Cittadella Regionale.
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica. Conclusioni delle parti: come da note depositate per l'udienza del 27/03/2025 Causa decisa all'udienza del 27.03.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione delle parti avvenuta mediante trattazione scritta e deposito delle note d'udienza. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la c
[...] PA esponsabilità dell'Ente danni causati al veicolo IT C4 IC ,dall'impatto con un cinghiale, quantificandoli in euro 13.647,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria , nonché per le lesioni fisiche subite pari ad euro 2.000,00 A fondamento della domanda hanno rappresentato che in data 03.11.2018, alle ore 19:50 circa, la SI.ra si trovava a bordo Parte_2 dell'autovettura IT C4 IC i proprietà del marito e con a bordo i due figli e nonché la Parte_1 CP_2 CP_3
a percorrere la SS 106 con di CA- CP_4
Sover uando, all'altezza del chilometro 180+300, del Comune di Squillace (CZ), improvvisamente, un cinghiale di grosse dimensioni attraversava la sede stradale, impattando contro il mezzo attoreo. Gli attori hanno dedotto che in conseguenza del violento impatto l'animale rimaneva a terra ed il veicolo riportava seri ed importanti danni alla carrozzeria ed ai sistemi meccanici e che inoltre alcuni passeggeri riportavano lesioni rendendosi necessario il trasporto al vicino nosocomio . Sul posto intervenivano una pattuglia della Polizia Stradale di CA , prontamente avvisati nonché gli agenti della Polizia Municipale del
Questi ultimi provvedevano a redigere Relazione di Controparte_5 ocumentazione fotografica. Rimasto infruttuoso ogni tentativo di conciliare la lite in via extragiudiziale, gli attori hanno azionato il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contriariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della per i danni causati dal cinghiale all'autovettura PA del SI. lesioni subite dalla SI.ra Parte_1 Parte_2
; b al pagamento, in favore
[...] PA Pt_1
di risarcimento d la somma pari ad € 13.647,0 re interessi e rivalutazione monetaria dovuti a far data dal sinistro o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia e, comunque, nei limiti della competenza dell'Autorità Giudiziaria adita;
c) condannare la al pagamento, in favore della PA SI.ra , a ti o danni da lesioni fisiche della Parte_2 somm re interessi e rivalutazione monetaria dovuti a far data dal sinistro o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, comunque, nei limiti della competenza dell'Autorità Giudiziaria adita;
d) condannare il convenuto Ente
Pagina 2 di 6 Regionale al pagamento delle spese e competenze professionali, da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 cpc.
1.1. Si è costituita la eccependo il proprio difetto di PA legittimazione passiva on l'Approvazione del Piano di Selezione cinghiale L. n. 157/92 e L.R. 9/96; del Piano Faunistico Venatorio Regionale, prorogato dal conSIlio Regionale con propria deliberazione n. 49 del 4 agosto 2010; con l'approvazione del “Piano di Abbattimento”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 15 marzo 2019, e con l'approvazione del Calendario Venatorio finalizzata alla riduzione del rischio di danni da cinghiale, la in applicazione della PA normativa richiamata, aveva post gli strumenti in suo possesso atti a prevenire e contenere la popolazione dei cinghiali, e gli eventi dannosi connessi. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda per essere la stessa del tutto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di termine per deposito note conclusionali.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta. Al riguardo, deve premettersi che può dirsi ormai risolto l'originaria incertezza sia sulla legittimazione passiva che sul titolo di responsabilità nell'alternativa tra responsabilità oggettiva e colposa. Va considerato, infatti, che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) - e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici - il più recente approdo della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo Tribunale (cfr. Trib. CA 343/2023; Trib. CA 55/2023), individua nell'art.2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica. Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Pagina 3 di 6 Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex PA art. 2052 c.c., l'esclusiva res i causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito. 3. Dalla domanda risarcitoria proposta, si osserva che, dovendosi applicare al caso di specie l'art. 2052 c.c., “grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla CP_1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'ani posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente eSIibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” ( cfr. Cass. civ. sez. VI n.35556 del 02.12.2022). Nella peculiare ipotesi, poi: “di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c. c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1, Cass. Civ. sez. VI, n.27931 del 23.09.2022). 3.1. Orbene, alla luce della documentazione prodotta dalle parti attrici non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c. c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato
Pagina 4 di 6 l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1, Cass. Civ. sez. VI, n.27931 del 23.09.2022). 4. Nulla emerge, infatti, in ordine alle concrete modalità di svolgimento dei fatti, neanche attraverso la prova testimoniale assunta, tanto è vero che nella deposizione dei testi, escussi all'udienza del 24.06.2021, non viene descritto come l'animale abbia interferito nella circolazione del veicolo o nella invasione della corsia, né la distanza dello stesso dal veicolo né le precise modalità dell'impatto o le manovre poste in essere dall'automobilista per cercare di evitarlo. Basti qui evidenziare che la prova liberatoria deve essere supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui possa desumersi, appunto, una guida prudente e attenta, ossia che permetta allo stesso guidatore di eseguire anche manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni. Inoltre, del tutto privo di rilievo probatorio risulta il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale del allegato in atti, dal Controparte_5 momento che gli stessi sono int cessivamente alla verificazione del sinistro, per cui nulla hanno potuto accertare personalmente, essendosi limitati a verbalizzare le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata e a dare atto della presenza sulla strada dell'animale, tramortito. Per le medesime motivazioni anche il materiale fotografico in atti - che ritrae i danni subiti dall'autoveicolo dell'attore ed il cinghiale privo di sensi sull'asfalto - non può essere considerato come un valido elemento di prova del fatto prospettato, in quanto attiene alla mera fase statica del sinistro, senza che nulla possa affiorare in ordine alle modalità di svolgimento degli stessi.
Pagina 5 di 6 Alla luce di ciò e di tutto quanto sopra esposto, a parere di questo Tribunale, non può dirsi raggiunta la prova del fatto oggetto di causa così come ricostruito dalle parti attrici e quindi del nesso di causalità e, pertanto, non occorre indagare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla che ha come indefettibile presupposto l'intervenuta prova del fatto CP_1
subito (cfr. sul punto Cass. civ. n. 7969 del 20/04/2020 secondo cui potrebbe “ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. “presunzione” di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., poiché essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. […]”). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo, in base a valori minimi, in ragione del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta. Le spese di CTU medico legali, liquidate come da decreto emesso in pari data alla sentenza, vengono poste a carico delle parti attrici in solido tra loro.
P.Q.M.
Il tribunale di CA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti: 1) rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
[...]
2) anna le parti attrici in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore della in persona PA del legale rappresentante p.t., in complessi rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
3) Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti attrici in solido tra loro. CA, 27.03.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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