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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/11/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 599/2023 del Ruolo Genera- le Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
LE PO, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv.to Gennaro Pagano, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso monitorio ritualmente notificato, il condominio opposto otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore decreto ingiuntivo n. 61/2023 con il quale veniva ingiunto al Condo- minio 3° di consegnare al condomino Parte_1 Pt_2
copia del registro anagrafe condominiale relativamente ai
[...]
dati afferenti le condizioni di sicurezza del fabbricato e degli impianti condominiali, nonché copia delle dichiarazioni di conformità (DICO) o, in alternativa, di rispondenza (DIRI) re- lative agli impianti comuni.
Avverso tale decreto il Condominio proponeva opposizione deducendo l'inesistenza di un obbligo, alla luce dell'epoca di edificazione (1966), di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, l'avvenuta consegna della documentazione esistente, la pretestuosità dell'azione, già coltivata in separato giudizio ex art. 700 c.p.c. rigettato
2 con decreto del 23.10.2023, in cui era stata esclusa la sussi- stenza sia del fumus che del periculum e la circostanza che i lavori di ristrutturazione eseguiti dal avevano com- CP_1
portato interventi invasivi sulle parti comuni, senza preventi- va autorizzazione assembleare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte op- posta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rin- via, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita solo documentalmente e successiva- mente rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4/06/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposi- zione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto in- giuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnata- mente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il
3 creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve sol- tanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ri- sultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadem- pimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commer- ciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del de- creto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto co-
4 stitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul credi- tore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n. 17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favo- re della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche,
l'avanzata opposizione non può che essere accolta.
La pretesa monitoria dell'opposto si fonda sulla pretesa ad ot- tenere dal condominio la consegna di un'ampia serie di do- cumenti inerenti alla conformità, rispondenza e condizioni di sicurezza degli impianti condominiali. Tale pretesa presuppo- ne, ai fini dell'ingiunzione, l'esistenza di un obbligo certo, at- tuale, liquido ed esigibile, secondo l'art. 633 c.p.c.
Tale obbligo, nella fattispecie, non sussiste.
Va preliminarmente osservato che il fabbricato risale al 1966, epoca anteriore sia alla legge n. 46/1990 sia al D.M. 37/2008, ossia alle normative che disciplinano le dichiarazioni di con- formità e rispondenza degli impianti elettrici. Le richiamate
5 normative non hanno efficacia retroattiva, né impongono al condominio la produzione ex post di documenti non esistenti al momento della costruzione (cfr. Cass. civ. 19.10.2016, n.
21046; Cass. civ. 30.03.2011, n. 7174).
Ne consegue che, per gli impianti anteriori al 13 marzo 1990, non sussiste un obbligo generale di rilascio di dichiarazioni di conformità o rispondenza. Tale obbligo ricorre solo al verifi- carsi di interventi successivi di rifacimento, modifica o ade- guamento, la cui prova è onere del richiedente ex art. 2697
c.c. L'opposto, però, non ha né allegato né documentato in- terventi condominiali successivi idonei a generare obblighi documentali. L'anagrafe condominiale ex art. 1130, n. 6, c.c. riguarda esclusivamente dati in possesso dell'amministratore sullo stato di sicurezza impiantistica, ma non impone al con- dominio di formare, produrre o aggiornare documentazione che per legge non debba esistere. L'obbligo di consegna, dun- que, è limitato alla documentazione esistente e conservata.
È emerso in atti, per tabulas, che l'amministratore ha messo a disposizione del la documentazione effettivamente CP_1
in suo possesso, invitandolo più volte a visionarla ed estrarne copia. L'opposto non si è mai presentato né ha incaricato pro- curatore alla materiale acquisizione: ciò integra mancata coo- perazione ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e preclude di qualificare l'altrui condotta come inadempimento.
6 La giurisprudenza è costante nel ritenere che il Parte_1
non possa pretendere dal l'adeguamento degli Parte_1
impianti comuni in funzione di esigenze individuali (Cass. civ. 22.10.2021, n. 28972; Cass. civ. 26.05.2016, n. 10860), né che il sostenga costi o alteri l'assetto impianti- Parte_1
stico originario per consentire l'implementazione domestica di nuove tecnologie.
Inoltre, dagli atti emerge che le difficoltà lamentate dal Pt_2
nell'ultimazione dei propri lavori traggono origine da in-
[...]
terventi edilizi invasivi sulle parti comuni, eseguiti senza pre- ventiva autorizzazione assembleare, i quali possono incidere sull'equilibrio degli impianti comuni. Ne consegue l'assenza di nesso causale tra la mancata consegna di documenti inesi- stenti e il pregiudizio allegato.
Va, infine, richiamato il decreto emesso da questo Tribunale in data 23.10.2023 (R.G. 5516/2021) tra le medesime parti, con il quale è stata già esclusa la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum e ritenuti adeguati gli impianti condominiali per epoca costruttiva. Tale precedente, pur privo di efficacia vincolante nel presente giudizio, costituisce signi- ficativo elemento valutativo che conferma l'infondatezza del- la pretesa monitoria.
7 All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che ac- cogliersi l'avanzata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 61/2023.
Le ulteriori doglianze ed eccezioni restano assorbite.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in osse- quio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opposta alla refusione a favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.900,00 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 599/2023 del Ruolo Genera- le Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
LE PO, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv.to Gennaro Pagano, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso monitorio ritualmente notificato, il condominio opposto otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore decreto ingiuntivo n. 61/2023 con il quale veniva ingiunto al Condo- minio 3° di consegnare al condomino Parte_1 Pt_2
copia del registro anagrafe condominiale relativamente ai
[...]
dati afferenti le condizioni di sicurezza del fabbricato e degli impianti condominiali, nonché copia delle dichiarazioni di conformità (DICO) o, in alternativa, di rispondenza (DIRI) re- lative agli impianti comuni.
Avverso tale decreto il Condominio proponeva opposizione deducendo l'inesistenza di un obbligo, alla luce dell'epoca di edificazione (1966), di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, l'avvenuta consegna della documentazione esistente, la pretestuosità dell'azione, già coltivata in separato giudizio ex art. 700 c.p.c. rigettato
2 con decreto del 23.10.2023, in cui era stata esclusa la sussi- stenza sia del fumus che del periculum e la circostanza che i lavori di ristrutturazione eseguiti dal avevano com- CP_1
portato interventi invasivi sulle parti comuni, senza preventi- va autorizzazione assembleare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte op- posta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rin- via, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita solo documentalmente e successiva- mente rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4/06/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposi- zione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto in- giuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnata- mente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il
3 creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve sol- tanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ri- sultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadem- pimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commer- ciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del de- creto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto co-
4 stitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul credi- tore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n. 17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favo- re della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche,
l'avanzata opposizione non può che essere accolta.
La pretesa monitoria dell'opposto si fonda sulla pretesa ad ot- tenere dal condominio la consegna di un'ampia serie di do- cumenti inerenti alla conformità, rispondenza e condizioni di sicurezza degli impianti condominiali. Tale pretesa presuppo- ne, ai fini dell'ingiunzione, l'esistenza di un obbligo certo, at- tuale, liquido ed esigibile, secondo l'art. 633 c.p.c.
Tale obbligo, nella fattispecie, non sussiste.
Va preliminarmente osservato che il fabbricato risale al 1966, epoca anteriore sia alla legge n. 46/1990 sia al D.M. 37/2008, ossia alle normative che disciplinano le dichiarazioni di con- formità e rispondenza degli impianti elettrici. Le richiamate
5 normative non hanno efficacia retroattiva, né impongono al condominio la produzione ex post di documenti non esistenti al momento della costruzione (cfr. Cass. civ. 19.10.2016, n.
21046; Cass. civ. 30.03.2011, n. 7174).
Ne consegue che, per gli impianti anteriori al 13 marzo 1990, non sussiste un obbligo generale di rilascio di dichiarazioni di conformità o rispondenza. Tale obbligo ricorre solo al verifi- carsi di interventi successivi di rifacimento, modifica o ade- guamento, la cui prova è onere del richiedente ex art. 2697
c.c. L'opposto, però, non ha né allegato né documentato in- terventi condominiali successivi idonei a generare obblighi documentali. L'anagrafe condominiale ex art. 1130, n. 6, c.c. riguarda esclusivamente dati in possesso dell'amministratore sullo stato di sicurezza impiantistica, ma non impone al con- dominio di formare, produrre o aggiornare documentazione che per legge non debba esistere. L'obbligo di consegna, dun- que, è limitato alla documentazione esistente e conservata.
È emerso in atti, per tabulas, che l'amministratore ha messo a disposizione del la documentazione effettivamente CP_1
in suo possesso, invitandolo più volte a visionarla ed estrarne copia. L'opposto non si è mai presentato né ha incaricato pro- curatore alla materiale acquisizione: ciò integra mancata coo- perazione ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e preclude di qualificare l'altrui condotta come inadempimento.
6 La giurisprudenza è costante nel ritenere che il Parte_1
non possa pretendere dal l'adeguamento degli Parte_1
impianti comuni in funzione di esigenze individuali (Cass. civ. 22.10.2021, n. 28972; Cass. civ. 26.05.2016, n. 10860), né che il sostenga costi o alteri l'assetto impianti- Parte_1
stico originario per consentire l'implementazione domestica di nuove tecnologie.
Inoltre, dagli atti emerge che le difficoltà lamentate dal Pt_2
nell'ultimazione dei propri lavori traggono origine da in-
[...]
terventi edilizi invasivi sulle parti comuni, eseguiti senza pre- ventiva autorizzazione assembleare, i quali possono incidere sull'equilibrio degli impianti comuni. Ne consegue l'assenza di nesso causale tra la mancata consegna di documenti inesi- stenti e il pregiudizio allegato.
Va, infine, richiamato il decreto emesso da questo Tribunale in data 23.10.2023 (R.G. 5516/2021) tra le medesime parti, con il quale è stata già esclusa la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum e ritenuti adeguati gli impianti condominiali per epoca costruttiva. Tale precedente, pur privo di efficacia vincolante nel presente giudizio, costituisce signi- ficativo elemento valutativo che conferma l'infondatezza del- la pretesa monitoria.
7 All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che ac- cogliersi l'avanzata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 61/2023.
Le ulteriori doglianze ed eccezioni restano assorbite.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in osse- quio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opposta alla refusione a favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.900,00 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/11/2025
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