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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2435 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Caterina Ferrari Messina ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vibo Marina (VV) alla Via Lombardia,
Palazzo Valotta
RICORRENTE
E
gi à Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro domiciliato ope legis in via G. Da Fiore n.
34;
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.05.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in data 21.05.24, Parte_1 premetteva: di aver proposto ricorso, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, avverso il Decreto Direttoriale n. 864 del 17/2/2017, con il quale era stata revocata l'agevolazione concessa all'impresa , con Decreto Direttoriale del 23/5/2014, inerente il Parte_1
Decreto Interministeriale del 10/4/2013 Zone Franche Urbane – ZFU di Vibo Valentia, per un importo di
Euro 11.839,48, con il conseguente obbligo di restituzione dell'importo fruito di Euro 4.867,61, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
di aver eccepito l'infondatezza del decreto di revoca e della conseguente statuizione di restituzione delle somme elargite, siccome basato su un erroneo presupposto, ovvero che l'impresa fosse attiva nel settore della pesca e dell'acquacultura, mentre invece si era limitata all'attività di commercializzazione, acquisto all'ingrosso e vendita al dettaglio di prodotti ittici e di aver, quindi, concluso, previa istanza di sospensione, per l'annullamento del decreto di revoca e della
1 statuizione in esso contenuta, con vittoria di spese;
che con sentenza n. 510/2019, l'adita Commissione
Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione essendo la Contr stessa devoluta all' , compensando tra le parti le spese del giudizio;
di aver depositato ricorso in riassunzione, presso il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, il quale in accoglimento dell'eccezione sollevata, in sede di costituzione, dal resistente , fondata sulla Controparte_2 applicazione della disciplina inderogabile relativa al c.d. foro erariale, con la sentenza n. 217/2024, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catanzaro, assegnando termine di
60 gg, decorrenti dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione dinanzi al giudice competente.
Nell'odierno ulteriore ricorso in riassunzione, dopo aver ribadito, ai fini della proponibilità del ricorso, di aver ricevuto comunicazione dell'adottato provvedimento di revoca solo in data 18.1.2018, ovvero a seguito del perfezionarsi della notifica “cartacea” del decreto del 17.2.2017, essendo la prima notifica effettuata dall'amministrazione via pec non andata a buon fine, inquanto nelle more l'impresa aveva cessato l'attività, insisteva nelle eccezioni e conclusioni, per come già formulate, innanzi alle autorità giudiziarie precedentemente adite.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente
, ora denominato , il quale Controparte_2 Controparte_1 richiamando la disciplina contenuta nel DM 10 aprile 2013 relativa alle condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU e nella circolare esplicativa del 30 settembre 2013 n. 32024, evidenziando le cause di esclusione espressamente previste dalla normativa richiamata all'art. 3 comma 2, le ipotesi di revoca contemplate all'art. 19 del D.M ed i necessari controlli documentali a svolgersi da parte della dell'amministrazione competente, eccepiva la improponibilità ed infondatezza del ricorso.
Deduceva, infatti, la correttezza dell'agire amministrativo, essendo stato il provvedimento di revoca fondato sulla circostanza che a seguito di controlli svolti tramite sistema informativo camerale, era emerso che la ditta ricorrente, dopo aver avuto accesso ai benefici previsti dalla richiamata disciplina, era risultava attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del DM 10 aprile 2013, nonché cancellata dal registro delle imprese, per cessazione attività, situazione che produceva lo stesso effetto estintivo delle circostanze di esclusione di cui all'art. 3.
Deduceva, altresì, l'infondatezza della dedotta erronea applicazione nel caso de quo, delle condizioni di esclusione fondanti la revoca, ribadendo come il comma 2 dell'articolo 3 del DM 10 aprile
2013 escludeva dall'ammissibilità alle agevolazioni riconosciute dalla legge, le “imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio” il quale, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dal ricorrente, non si rivolgeva solo alla attività di produzione dei prodotti ittici, bensì mirava ad istituire un'organizzazione comune dei mercati relativi sia alla produzione che alla commercializzazione dei prodotti della pesca, inclusa la vendita al dettaglio al consumatore finale, come ulteriormente specificato nel Regolamento
(UE) N. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ed abrogante il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
ed, infatti, nella disciplina
2 comunitaria veniva ribadito che “settore della pesca e dell'acquacoltura” è “il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
o dell'acquacoltura” per come affermato anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
Valentia, originariamente investita della questione e dichiaratasi carente di giurisdizione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della reiterata istanza di sospensione nonché del proposto ricorso, vinte le spese.
Rigettata la proposta istanza di sospensione, le parti venivano inviate ad una definizione bonaria della vertenza, ovvero alla rinuncia al ricorso a spese compensate, ed in difetto di accordo, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.05.2025, nella quale a seguito della discussione orale veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per come correttamente rilevato dall'adita Commissione Tributaria di Vibo
Valentia, nella materia de qua sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, risultando pacificamente resi da un lato, il provvedimento favorevole dell'amministrazione, e dall'altro il successivo decreto di revoca;
pertanto, posto che la controversia attiene ad una fase di ripetizione di un contributo già erogato, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario, trattasi di controversia relativa ad una fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, in cui è fatto valere l'inadempimento del beneficiario alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo previsto.
Ne consegue che, secondo consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, in tale fase di gestione del rapporto, successiva alla attribuzione del beneficio, la cognizione della controversia spetti al giudice ordinario, non risultando configurabili posizioni di interesse legittimo del beneficiario, bensì posizioni di diritto soggettivo, alla ritenzione delle somme già conseguite. Cass. 16457 /20; Ord. 1946/24)
Pertanto, considerando i fatti allegati dalle parti e prescindendo in questa fase preliminare dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di questione attinente al merito della controversia, si può affermare che la decadenza è stata disposta dalla P.A. non già per un vizio originario dell'atto amministrativo, ma per un inadempimento alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo, successivo alla concessione delle agevolazioni ed attinente ai presupposti per l'accesso ed il mantenimento delle medesime.
Dalle considerazioni svolte, discende, quindi, la possibilità di scrutinare la fondatezza della domanda proposta del ricorrente, la quale è infondata e va pertanto rigettata sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova precisare che l'agevolazione concessa al ricorrente, con il decreto direttoriale del 23/5/2014, discende dalla previsione del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il quale, stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU, di cui all'articolo 5, ovvero del territorio dei
Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'articolo 7.
3 Le agevolazioni contemplate, consistono in esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'imposta municipale propria ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, concesse ai sensi ed alle condizioni del
Regolamento (CE) n. 1998/2006; ne possono beneficiare le imprese di piccola e micro dimensione, già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14, purché la data di costituzione non sia successiva al 31 dicembre 2015, e purché siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, svolgono la propria attività all'interno della ZFU, ovvero ambiti territoriali di dimensioni prefissate, che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Tanto premesso, per come correttamente sostenuto dal resistente , il comma 2 CP_2 dell'articolo 3 del D.M. 10.4.2013 esclude espressamente dall'accesso alle agevolazioni in questione i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n.
1998/2006; in particolare, per ciò che direttamente interessa, le “imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio”, mentre il successivo art. 19 del medesimo D.M. contempla tra le ipotesi di revoca, quella scaturente dall'accertamento dell'insussistenza, in capo al beneficiario, dei requisiti previsti dall'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle medesime agevolazioni.
Tanto premesso, risulta dalle allegazioni delle parti, per come ulteriormente confermato dai riscontri documentali in atti, che in esito all'espletamento da parte del competente Ministero della necessaria attività di controllo e verifica è emerso che l'impresa beneficiaria/ricorrente fosse attiva nel settore della pesca e dell'acquacultura, per come dalla stessa dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, con indicazione del “Codice ATECO: 47.23.00” e dell'attività svolta: “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi” oltre a risultare cancellata dal registro delle Imprese.
Ciò posto l'amministrazione, a fronte di tali condizioni ostative, ha posto in essere un'attività legittima e ha adottato un provvedimento di revoca ed intrapreso la conseguente attività di recupero delle somme indebitamente percepite, per difetto dei presupposti fondanti l'accesso ai benefici previsti.
Il ricorrente dal canto suo, senza contestare specificamente le circostanze addotte dal resistente in merito alla carenza dei presupposti, ha tentato di sottrarsi alle conseguenze afflittive CP_2 scaturenti dal provvedimento di revoca, di cui al decreto direttoriale n. 864 del 17/2/2017, eccependone genericamente la nullità e fondando il proprio assunto su di un'unica doglianza, ovvero la errata applicazione delle cause di esclusione, poste a base del provvedimento di revoca, derivante dall'erronea considerazione del tipo dell'attività dallo stesso svolta.
A tale proposito è necessario rilevare che il medesimo ricorrente, al quale era stata prospettata la possibilità di definizione bonaria della vertenza a spese compensate e che ha inteso non aderire a tale proposta giudiziale, non è stato in grado di fornire alcun elemento obiettivo a supporto della sua tesi difensiva, ovvero che limitandosi alla sola attività di commercializzazione di prodotti ittici, non dovesse la propria impresa essere esclusa dalle agevolazioni, inquanto, in ragione della specifica attività svolta, non potesse considerarsi alla stregua di impresa attiva nel “settore della pesca e dell'acqua cultura”.
È opportuno segnalare che tale “alternativa” interpretazione non trova alcuna conferma nella disciplina interna di settore e risulta ulteriormente smentita alla luce dei pertinenti richiami, offerti dal
4 resistente, alla normativa sovranazionale ed alla corretta interpretazione della stessa, ovvero in relazione ai regolamenti europei applicabili al caso di specie.
Ed in effetti, il richiamato Regolamento (CE) n. 104/2000 in materia di “organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, risulta adottato con la finalità di istituire un'organizzazione comune dei mercati e concerneva sia la produzione che la commercializzazione dei prodotti della pesca, in modo da favorirne “lo sfruttamento sostenibile”.
Pertanto, risulta priva di pregio la prospettazione del ricorrente, inquanto, il “settore della pesca e dell'acquacoltura” per come ribaditoanche dal successivo regolamento UE n. 1379/14, che ha abrogato il 104/2000, è da intendersi: “il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura”, per come, altresì, confermato, anche più di recente, nella sentenza CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.10^,
15/12/2022, Sentenza C-23/22, 15 dicembre 2022 .
Tale arresto giurisprudenziale, verte sull'interpretazione degli articoli 1 e 2, punto 11, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1) e specificamente richiama il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 1), in combinato disposto con l'allegato I del Trattato FUE.
In esso è testualmente riportato: “quanto al contesto normativo, diritto dell'unione regolamento
n. 1379/2013, l'art. 2 del regolamento n. 1379/2013 intitolato «Ambito di applicazione» così dispone:
«L'[organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (OCM)] si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione [europea]». L'articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così recita: «(…) Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) “prodotti della pesca”: gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato
I;(…) d) “settore della pesca e dell'acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura”.
Pertanto, sulla base di un'interpretazione coerente e costante dell'assetto normativo e regolamentare, nella cui vigenza, ratione temporis, si colloca la vicenda prospettata, si deve concludere nel senso della infondatezza della allegazione del ricorrente, secondo la quale il settore della pesca cui farebbe riferimento il Regolamento (CE) sarebbe, soltanto quello primario, con esclusione delle attività produttive e di commercio di prodotti ittici, che non ha trovato alcuna conferma.
Senza inoltre trascurare che nulla di concreto è stato dedotto dal ricorrente, la cui attività assertiva sul punto risulta assente, in relazione all'ulteriore motivo di decadenza fatto valere dall'amministrazione, ovvero la rilevata cancellazione, della impresa beneficiaria, dal registro delle imprese, condizione anch'essa ostativa al mantenimento dei benefici accordati, sulla base della medesima normativa citata.
Tanto premesso il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di riferimento.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Adele
Ferraro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ora , la rigetta. Controparte_2 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
– ora che liquida in complessivi euro Controparte_2 Controparte_1
2500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%
Catanzaro, 9.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Adele Ferraro
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