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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sara Massa Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 con il patrocinio dei funzionari dr.ssa dr. dr.ssa Controparte_2 Controparte_3
dr.ssa dr.ssa e dr.ssa Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.3.2022 ha proposto ricorso in Parte_1 opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 contro l'ordinanza ingiunzione n. 258/2020 protocollo n. 12584 A.G. del 23/06/2020 notificata in data 04.02.2022; con la suddetta ordinanza l' ingiungeva all'opponente il CP_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 14.412,50 a titolo di sanzioni amministrative, oltre a spese di notifica, per la violazione delle seguenti norme in materia di lavoro, relative alla società Break
Food di IC A. & c. snc di cui l'opponente era socio e legale rappresentante:
1. art. 1, L. n. 4 del 05/01/1953 per mancata consegna, al momento del pagamento della retribuzione, delle buste paga relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018, ottobre e di dicembre 2017 alla lavoratrice;
Parte_2
2. art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002, n. 12, conv. con modif. dalla L. 23/04/2002, n.
73, come sost. dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 14/09/2015, n. 151, per avere occupato la sig.ra in carenza assicurativa dal 1.5.2016 al 8.9.2016; Parte_2
1 3. art. 10, comma 1, D. Lgs. 08/04/2003 n. 66, come modif. dal D. Lgs. 19/07/2004,
n. 213 per non aver fatto fruire delle ferie previste per legge nell'anno 2017 al lavoratore
; Parte_3
4. art. 1, commi 910 e 911, L. 27/12/2017, n. 205 per aver corrisposto ai lavoratori
, e le retribuzioni del mese di agosto Parte_3 Parte_4 Parte_5
2018 in contanti.
L'opponente ha eccepito di non avere mai ricevuto alcun atto ispettivo o di contestazione prima dell'ordinanza ingiunzione opposta, che quindi doveva ritenersi illegittima. Nel merito, ha contestato la violazione circa l'impiego della lavoratrice per il periodo 1-5- Pt_2
2016/8.9.2016 e la corresponsione della retribuzione del mese di agosto 2018 in contati ai lavoratori e;
ha infine contestato il quantum delle sanzioni ritenendolo Pt_3 Pt_4 Pt_5 sproporzionato in eccesso alla gravità delle violazioni contestate. Con Si è costituito in giudizio l' convenuto contestando le pretese attoree e precisando che le violazioni erano state accertate e contestate tramite verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00000/2019-287-01 del 21.2.2019, notificato all'opponente in data
8.4.2019, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la causa è stata istruita tramite assunzione di prova testimoniale con i testi , , Parte_3 Parte_2 Pt_5
, , , e
[...] Testimone_1 Parte_4 Testimone_2 Testimone_3
ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio Testimone_4 di note scritte.
***
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi. Con L' resistente ha provato di avere notificato a mezzo posta il verbale unico di accertamento e notificazione LU00000/2019-287-01 del 19.2.2019 (documento 2) presso la residenza di in Viareggio Via Francesco Carrara 17; la raccomandata contenente l'atto Parte_1 giudiziario è stata ritirata all'ufficio postale da persona delegata in data 8.4.2019. L'eccezione preliminare proposta dall'opponente è quindi infondata.
Nel merito, va precisato che l'opponente non ha svolto contestazioni sul punto 1 dell'ordinanza ingiunzione (omessa consegna dei prospetti paga alla dipendente per i Pt_2 mesi di ottobre e dicembre 2017 e aprile, maggio e giugno 2018) e sul punto 3 dell'ordinanza ingiunzione (omessa fruizione delle ferie per l'anno 2017 da parte del dipendente . CP_9
Quanto all'occupazione senza alcun tipo di regolarizzazione della dipendente Parte_2 nel periodo 1.5.2016/8.9.2016 (punto 2 dell'ordinanza), il periodo in oggetto è collocato fra
2 CP_1 due periodi in cui la ha lavorato regolarmente assunta, quindi l' resistente era Pt_2 onerato, in sostanza, della prova della continuità della prestazione lavorativa della a Pt_2 partire dalla prima assunzione a tempo determinato del 22/09/2015 come barista, fino al settembre 2017 quando la lavoratrice si è assentata per congedo di maternità. La medesima lavoratrice, ascoltata all'udienza del 10.5.2023, ha confermato integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori in data 18.9.2018 e 22.11.2018, nel senso, appunto, della sua occupazione dal settembre 2015 al 30.4.2016 con contratto a termine, della prosecuzione del lavoro senza alcun tipo di regolarizzazione dal 1.5.2016 fino al 8.9.2016 e della successiva nuova assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
I testi escussi hanno confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva.
In particolare, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori in Testimone_1 data 22.11.2018; la teste è dipendente della Break Food di IC A. & c. snc dal maggio 2016 ed ha anch'essa lavorato come barista;
ha confermato che, al momento della sua assunzione, la già lavorava ed ha continuato a lavorare in maniera continuativa fino al congedo per Pt_2 maternità.
Anche la teste (che ha lavorato come barista per Break Food di IC A. Testimone_4
& c. snc dal maggio 2016 al maggio 2017) ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, ovvero che la era già al lavoro al momento della sua assunzione e lo è stata per tutto il Pt_2 periodo in cui la teste è stata in servizio.
Uguali dichiarazioni sono state rese agli ispettori e confermati in udienza dal teste S_
(che ha lavorato come barista dal luglio 2016 fino al 31.3.2017), nel senso che la Pt_2 lavorava già al momento della sua assunzione ed ha lavorato per tutto il periodo del suo rapporto di lavoro.
Analoga dichiarazione è stata resa dal teste (anch'egli barista, assunto nel Parte_3
2013); anche se non ricordava con esattezza il periodo, però ha dichiarato che la occupazione della è stata continuativa per un anno e mezzo circa, fino alla sua assenza per Pt_2 maternità.
Le dichiarazioni dei testi sono, quindi, del tutto concordi nel confermare l'occupazione non regolarizzata della sig.ra come barista per il periodo in contestazione. Né è risultato in Pt_2 alcun modo provato che la società avesse occupato la suddetta, in tale periodo, tramite voucher poiché di questi non è stata trovata alcuna traccia documentale, né l'opponente ha fornito alcuna prova in merito.
Circa il pagamento della retribuzione in contanti ai dipendenti e , la Pt_3 Pt_4 Pt_5 società non è stata in grado di documentare i pagamenti nonostante l'invito formulato dagli
3 ispettori nel verbale interlocutorio del 7.11.2018, rimasto senza seguito. Comunque il fatto è provato dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in data 25.10.2018 agli ispettori e confermate in giudizio in qualità di testi;
va osservato poi, per quanto riguarda la lavoratrice , che non Pt_5
Con rileva nei confronti dell' quanto eventualmente dedotto dalla medesima nella causa che la opponeva alla Break Food, in quanto l' non era parte di quel giudizio. CP_1
Da ultimo, l'eccezione svolta dalla società opponente circa la misura delle sanzioni appare infondata, posto che, quanto alla sanzione sub 2) dell'OI, l'importo da euro 6.000 a 36.000 è previsto dalla legge (art 3 comma 3 D.L. n. 12/2022 come modificato dall'art. 22 Dlgs
151/2015) per l'impiego di lavoratore non regolarizzato per più di 60 giorni, come nel caso di specie. La determinazione della sanzione è vincolata e non è, quindi, pertinente l'osservazione dell'opponente circa la brevità del periodo di lavoro irregolare in relazione alla durata totale del rapporto di lavoro della Gli illeciti sub 1 e 2, per cui è intervenuta diffida ex art. 13 D. Pt_2
Lgs n. 124/04, non sono stati sanati;
si è avuta quindi per tutti gli illeciti la determinazione della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981(nella terza parte del massimo della sanzione, misura equivalente o inferiore al doppio del minimo), per un totale di euro 14,166,67;
l'importo non è stato pagato e quindi nell'ordinanza ingiunzione si è avuta la rideterminazione del dovuto in euro 14.454,50 comprensivo di spese di notifica. L'applicazione delle sanzioni risulta quindi del tutto corretta anche in relazione i criteri di legge quali la gravità della violazione, l'elemento soggettivo, il comportamento della parte e le condizioni economiche della medesima, non avendo dedotto l'opponente alcun elemento concreto rispetto a tali criteri.
Per tali motivi l'opposizione merita integrale rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 149/2015.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n.
258/2020 dell' ; Controparte_1
-condanna altresì il ricorrente a rimborsare all' le spese CP_11 CP_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.032,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e accessori di legge.
4 Lucca, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sara Massa Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 con il patrocinio dei funzionari dr.ssa dr. dr.ssa Controparte_2 Controparte_3
dr.ssa dr.ssa e dr.ssa Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.3.2022 ha proposto ricorso in Parte_1 opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 contro l'ordinanza ingiunzione n. 258/2020 protocollo n. 12584 A.G. del 23/06/2020 notificata in data 04.02.2022; con la suddetta ordinanza l' ingiungeva all'opponente il CP_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 14.412,50 a titolo di sanzioni amministrative, oltre a spese di notifica, per la violazione delle seguenti norme in materia di lavoro, relative alla società Break
Food di IC A. & c. snc di cui l'opponente era socio e legale rappresentante:
1. art. 1, L. n. 4 del 05/01/1953 per mancata consegna, al momento del pagamento della retribuzione, delle buste paga relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018, ottobre e di dicembre 2017 alla lavoratrice;
Parte_2
2. art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002, n. 12, conv. con modif. dalla L. 23/04/2002, n.
73, come sost. dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 14/09/2015, n. 151, per avere occupato la sig.ra in carenza assicurativa dal 1.5.2016 al 8.9.2016; Parte_2
1 3. art. 10, comma 1, D. Lgs. 08/04/2003 n. 66, come modif. dal D. Lgs. 19/07/2004,
n. 213 per non aver fatto fruire delle ferie previste per legge nell'anno 2017 al lavoratore
; Parte_3
4. art. 1, commi 910 e 911, L. 27/12/2017, n. 205 per aver corrisposto ai lavoratori
, e le retribuzioni del mese di agosto Parte_3 Parte_4 Parte_5
2018 in contanti.
L'opponente ha eccepito di non avere mai ricevuto alcun atto ispettivo o di contestazione prima dell'ordinanza ingiunzione opposta, che quindi doveva ritenersi illegittima. Nel merito, ha contestato la violazione circa l'impiego della lavoratrice per il periodo 1-5- Pt_2
2016/8.9.2016 e la corresponsione della retribuzione del mese di agosto 2018 in contati ai lavoratori e;
ha infine contestato il quantum delle sanzioni ritenendolo Pt_3 Pt_4 Pt_5 sproporzionato in eccesso alla gravità delle violazioni contestate. Con Si è costituito in giudizio l' convenuto contestando le pretese attoree e precisando che le violazioni erano state accertate e contestate tramite verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00000/2019-287-01 del 21.2.2019, notificato all'opponente in data
8.4.2019, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la causa è stata istruita tramite assunzione di prova testimoniale con i testi , , Parte_3 Parte_2 Pt_5
, , , e
[...] Testimone_1 Parte_4 Testimone_2 Testimone_3
ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio Testimone_4 di note scritte.
***
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi. Con L' resistente ha provato di avere notificato a mezzo posta il verbale unico di accertamento e notificazione LU00000/2019-287-01 del 19.2.2019 (documento 2) presso la residenza di in Viareggio Via Francesco Carrara 17; la raccomandata contenente l'atto Parte_1 giudiziario è stata ritirata all'ufficio postale da persona delegata in data 8.4.2019. L'eccezione preliminare proposta dall'opponente è quindi infondata.
Nel merito, va precisato che l'opponente non ha svolto contestazioni sul punto 1 dell'ordinanza ingiunzione (omessa consegna dei prospetti paga alla dipendente per i Pt_2 mesi di ottobre e dicembre 2017 e aprile, maggio e giugno 2018) e sul punto 3 dell'ordinanza ingiunzione (omessa fruizione delle ferie per l'anno 2017 da parte del dipendente . CP_9
Quanto all'occupazione senza alcun tipo di regolarizzazione della dipendente Parte_2 nel periodo 1.5.2016/8.9.2016 (punto 2 dell'ordinanza), il periodo in oggetto è collocato fra
2 CP_1 due periodi in cui la ha lavorato regolarmente assunta, quindi l' resistente era Pt_2 onerato, in sostanza, della prova della continuità della prestazione lavorativa della a Pt_2 partire dalla prima assunzione a tempo determinato del 22/09/2015 come barista, fino al settembre 2017 quando la lavoratrice si è assentata per congedo di maternità. La medesima lavoratrice, ascoltata all'udienza del 10.5.2023, ha confermato integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori in data 18.9.2018 e 22.11.2018, nel senso, appunto, della sua occupazione dal settembre 2015 al 30.4.2016 con contratto a termine, della prosecuzione del lavoro senza alcun tipo di regolarizzazione dal 1.5.2016 fino al 8.9.2016 e della successiva nuova assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
I testi escussi hanno confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva.
In particolare, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori in Testimone_1 data 22.11.2018; la teste è dipendente della Break Food di IC A. & c. snc dal maggio 2016 ed ha anch'essa lavorato come barista;
ha confermato che, al momento della sua assunzione, la già lavorava ed ha continuato a lavorare in maniera continuativa fino al congedo per Pt_2 maternità.
Anche la teste (che ha lavorato come barista per Break Food di IC A. Testimone_4
& c. snc dal maggio 2016 al maggio 2017) ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, ovvero che la era già al lavoro al momento della sua assunzione e lo è stata per tutto il Pt_2 periodo in cui la teste è stata in servizio.
Uguali dichiarazioni sono state rese agli ispettori e confermati in udienza dal teste S_
(che ha lavorato come barista dal luglio 2016 fino al 31.3.2017), nel senso che la Pt_2 lavorava già al momento della sua assunzione ed ha lavorato per tutto il periodo del suo rapporto di lavoro.
Analoga dichiarazione è stata resa dal teste (anch'egli barista, assunto nel Parte_3
2013); anche se non ricordava con esattezza il periodo, però ha dichiarato che la occupazione della è stata continuativa per un anno e mezzo circa, fino alla sua assenza per Pt_2 maternità.
Le dichiarazioni dei testi sono, quindi, del tutto concordi nel confermare l'occupazione non regolarizzata della sig.ra come barista per il periodo in contestazione. Né è risultato in Pt_2 alcun modo provato che la società avesse occupato la suddetta, in tale periodo, tramite voucher poiché di questi non è stata trovata alcuna traccia documentale, né l'opponente ha fornito alcuna prova in merito.
Circa il pagamento della retribuzione in contanti ai dipendenti e , la Pt_3 Pt_4 Pt_5 società non è stata in grado di documentare i pagamenti nonostante l'invito formulato dagli
3 ispettori nel verbale interlocutorio del 7.11.2018, rimasto senza seguito. Comunque il fatto è provato dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in data 25.10.2018 agli ispettori e confermate in giudizio in qualità di testi;
va osservato poi, per quanto riguarda la lavoratrice , che non Pt_5
Con rileva nei confronti dell' quanto eventualmente dedotto dalla medesima nella causa che la opponeva alla Break Food, in quanto l' non era parte di quel giudizio. CP_1
Da ultimo, l'eccezione svolta dalla società opponente circa la misura delle sanzioni appare infondata, posto che, quanto alla sanzione sub 2) dell'OI, l'importo da euro 6.000 a 36.000 è previsto dalla legge (art 3 comma 3 D.L. n. 12/2022 come modificato dall'art. 22 Dlgs
151/2015) per l'impiego di lavoratore non regolarizzato per più di 60 giorni, come nel caso di specie. La determinazione della sanzione è vincolata e non è, quindi, pertinente l'osservazione dell'opponente circa la brevità del periodo di lavoro irregolare in relazione alla durata totale del rapporto di lavoro della Gli illeciti sub 1 e 2, per cui è intervenuta diffida ex art. 13 D. Pt_2
Lgs n. 124/04, non sono stati sanati;
si è avuta quindi per tutti gli illeciti la determinazione della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981(nella terza parte del massimo della sanzione, misura equivalente o inferiore al doppio del minimo), per un totale di euro 14,166,67;
l'importo non è stato pagato e quindi nell'ordinanza ingiunzione si è avuta la rideterminazione del dovuto in euro 14.454,50 comprensivo di spese di notifica. L'applicazione delle sanzioni risulta quindi del tutto corretta anche in relazione i criteri di legge quali la gravità della violazione, l'elemento soggettivo, il comportamento della parte e le condizioni economiche della medesima, non avendo dedotto l'opponente alcun elemento concreto rispetto a tali criteri.
Per tali motivi l'opposizione merita integrale rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 149/2015.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n.
258/2020 dell' ; Controparte_1
-condanna altresì il ricorrente a rimborsare all' le spese CP_11 CP_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.032,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e accessori di legge.
4 Lucca, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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