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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8455 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. ) Parte_1
Opponente esecutata
E
Controparte_1
(Avv. Malatesta Francesco)
Opposta esecutante e terza pignorata
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80026/2022
CONCLUSIONI
Per “[…] NEL MERITO, 1. accertare il difetto assoluto ed insanabile della Parte_1 notifica dei prodromici atti della riscossione e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, l'estinzione di diritto della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare de qua, finanche l'insussistenza stessa
1 del diritto a procedere in executivis, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
2. accertare la violazione degli artt. 479, 480, 491, 492, 543 c.p.c., 25, 26, 50 e 72-bis del D.P.R. 602/1973 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, l'estinzione di diritto della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare de qua, finanche l'insussistenza stessa del diritto a procedere in executivis, per tutte le ragioni spiegate in narrativa.
3. accertare la violazione degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R.
602/1973 per quanto attiene alla duplice veste di creditore procedente terzo esecutato che ricopre il Concessionario e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, l'estinzione di diritto della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare de qua, finanche l'insussistenza stessa del diritto a procedere in executivis, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge idonei a legittimare la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, condannare il Concessionario alla refusione di queste relativamente alla preventiva fase cautelare, nella misura dei medi tariffari ex D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge. IN
OGNI CASO, 5. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi nella misura dei massimi tariffari di legge, di per sé inderogabili, a sua volta comprensivi dei relativi aumenti di cui all'art. 4, I comma-bis, del D.M. 55/2014, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, ovvero come da notula che contestualmente si deposita”.
Per “[…] in via preliminare: confermare l'ordinanza Controparte_2 impugnata che ha accertato l'inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 617 c.p.c. in quanto proposto tardivamente;
nel merito: accertare e dichiarare la rituale notificazione del pignoramento, della intimazione e di tutti gli atti sottesi, quindi rigettare l'opposizione proposta nel merito nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto. In Controparte_1 via gradata ed eventuale, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione compensare le spese di lite. Con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.01.2022 proponeva opposizione ex artt. 615 e Parte_1 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
con ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per la
[...] somma di € 19.384,18 sulla base di nove cartelle di pagamento.
2 L'opponente eccepiva:
a) La illegittimità del pignoramento, data l'identità tra creditore pignorante e terzo pignorato, avendo l' inteso pignorare i crediti vantati da nei confronti della CP_3 Parte_1 stessa (da qualificare come motivo di opposizione agli Controparte_2 atti esecutivi),
b) la illegittimità del pignoramento in quanto talune cartelle erano già contenute in altro e precedente pignoramento esattoriale ove terzo pignorato era il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
c) il difetto di notifica dell'atto di pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
d) il difetto di notifica degli atti presupposti al pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
e) la compensazione (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione).
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.12.2022, comunicata il 12.12.2022, il Giudice rigettava l'istanza cautelare, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, n.q. di esecutante e di terza pignorata, riproponendo i medesimi motivi di Controparte_2 contestazione fatti valere nella precedente fase cautelare e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza del 09.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa. La data di deposito del ricorso cautelare in opposizione
Dagli atti di causa risulta che il debitore ha depositato il ricorso cautelare in opposizione in data
19.01.2022 (mediante iscrizione nel ruolo contenzioso RG 6715/2022, poi archiviato dalla cancelleria che ha infine provveduto ad iscrivere la causa nel ruolo esecuzioni RGE 80026/2022). Il deposito è quindi avvenuto entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica del pignoramento, eseguita a mezzo PEC il 30.12.2021.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Il motivo di opposizione sub lett. a) è infondato. non agisce nella Controparte_2 veste di ente impositore/ente creditore ma nella mera qualità di ente della riscossione e di mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Il motivo di opposizione sub lett. b)
3 Il motivo di opposizione sub lett. b) non merita accoglimento. Il debitore, sul quale gravava il relativo onus probandi, non ha dato prova che avesse già impiegato fruttuosamente gli CP_3 strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito e che quindi il terzo pignorato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla data della notifica del pignoramento opposto in questa sede, avesse già corrisposto all'ente le somme pignorate con il precedente pignoramento. Del resto, l'azione esecutiva si consuma solo con la piena e definitiva soddisfazione del creditore, come conferma sul piano sostanziale la previsione dell'art. 2740 c.c.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
L'esame del problema di fondo che pone il motivo di opposizione sub lett. c), ovvero l'individuazione di un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione deve dipartirsi dalla ricostruzione sistematica che di esso ha dato la pronuncia a Sezioni Unite, n. 14916 del 2016, che ha toccato la stessa validità concettuale e la concreta utilità della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell'atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano.
La predetta sentenza ha ricordato che, in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla in realtà la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, il che induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione
(le Sezioni Unite segnalano che già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass.,sez. un., n.
22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n.12478 del 2013).
Partendo da questa considerazione, la Corte di Cassazione ha affermato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. Ha ricostruito quindi la nozione di inesistenza non come un vizio dell'atto più grave della nullità, ma ha ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l'atto e il non atto.
Ancora, le Sezioni Unite hanno richiamato il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi, evidenziando che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa.
Hanno richiamato altresì la lettura da privilegiare del principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel senso di comprendere, tra i valori che intende tutelare, il diritto di ogni persona ad un “giudice” che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità.
Ciò premesso, la richiamata pronuncia n. 14916 del 2016 ha espresso il principio di diritto secondo il quale l'inesistenza della notificazione (nel caso sottoposto all'attenzione della Corte si trattava della notificazione di un ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità
4 delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Facendo applicazione dei principi sopra detti, deve escludersi che la notifica del pignoramento effettuata da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri sia inesistente.
La notifica non può nemmeno ritenersi nulla per le seguenti ragioni.
Il combinato disposto degli articoli 49 e 26 del D.P.R. n. 602/73 consente la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione esattoriale mediante posta elettronica certificata, cosicché deve ritenersi certamente possibile la notifica degli atti della riscossione con tale modalità.
Quanto alle concrete modalità di esplicazione di tale attività notificatoria, deve osservarsi come i predetti articoli non richiamino in alcun modo il contenuto dell'art.
3-bis della L. n. 53/94 - dettato in tema di facoltà di notificazione degli atti processuali da parte di avvocati e procuratori legali – il quale prevede, al termine del primo comma, che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Pertanto, in mancanza di un espresso richiamo di tale disposizione da parte dei menzionati articoli
26 e 49 del D.lgs. n. 602/73, deve concludersi che la stessa sia limitata alle notifiche con modalità telematiche effettuate dagli avvocati e dai procuratori legali e non possa estendersi anche alle notifiche effettuate da parte dell'agente della riscossione.
Peraltro, anche a voler, per ipotesi, ritenere applicabile anche alle notifiche effettuate dall'agente della riscossione una tale previsione, al più verrebbe in rilievo un caso di nullità della notifica, certamente sanato, nel presente caso, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Deve in ultimo aggiungersi come tale posizione - stando alla quale deve ritenersi legittima la notifica effettuata dall'agente della riscossione mediante pec, anche allorché la stessa avvenga da un indirizzo non iscritto in pubblici registri - sia stata di recente fatta propria anche dalla Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023.
Il motivo di opposizione sub lett. d)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. d) occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Quanto alle prime (cartella n. 09720190057544564000 limitatamente al ruolo 2019/559, cartella n.
09720200027368572000) deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere della relativa doglianza, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui
“l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in
5 base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., n. 13913/2017).
Quanto alle cartelle extratributarie, il motivo di opposizione sub lett. d) è infondato. Dagli atti di causa risulta che l'avviso di intimazione n. 09720211932101239 è stato notificato a mezzo PEC il 21.12.2021. Valgano, al riguardo, le medesime ragioni descritte nel paragrafo precedente in merito al motivo di opposizione sub lett. c).
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Il motivo di opposizione sub lett. e) non può trovare accoglimento, alla luce della genericità del relativo motivo, formulato tanto nel ricorso cautelare quanto nell'atto di citazione attraverso l'allegazione generica di una pretesa compensazione di crediti, senza specificare alcunché al riguardo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di
, n.q. di esecutante (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 Controparte_2 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni Parte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere del motivo di opposizione sub lett. d) avuto riguardo alle carelle tributarie
(cartella n. 09720190057544564000 limitatamente al ruolo 2019/559, cartella n.
09720200027368572000),
- respinge, per il resto, le domande spiegate da , Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Malatesta Francesco dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Roma, 08.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8455 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. ) Parte_1
Opponente esecutata
E
Controparte_1
(Avv. Malatesta Francesco)
Opposta esecutante e terza pignorata
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80026/2022
CONCLUSIONI
Per “[…] NEL MERITO, 1. accertare il difetto assoluto ed insanabile della Parte_1 notifica dei prodromici atti della riscossione e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, l'estinzione di diritto della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare de qua, finanche l'insussistenza stessa
1 del diritto a procedere in executivis, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
2. accertare la violazione degli artt. 479, 480, 491, 492, 543 c.p.c., 25, 26, 50 e 72-bis del D.P.R. 602/1973 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, l'estinzione di diritto della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare de qua, finanche l'insussistenza stessa del diritto a procedere in executivis, per tutte le ragioni spiegate in narrativa.
3. accertare la violazione degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R.
602/1973 per quanto attiene alla duplice veste di creditore procedente terzo esecutato che ricopre il Concessionario e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, l'estinzione di diritto della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare de qua, finanche l'insussistenza stessa del diritto a procedere in executivis, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge idonei a legittimare la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, condannare il Concessionario alla refusione di queste relativamente alla preventiva fase cautelare, nella misura dei medi tariffari ex D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge. IN
OGNI CASO, 5. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi nella misura dei massimi tariffari di legge, di per sé inderogabili, a sua volta comprensivi dei relativi aumenti di cui all'art. 4, I comma-bis, del D.M. 55/2014, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, ovvero come da notula che contestualmente si deposita”.
Per “[…] in via preliminare: confermare l'ordinanza Controparte_2 impugnata che ha accertato l'inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 617 c.p.c. in quanto proposto tardivamente;
nel merito: accertare e dichiarare la rituale notificazione del pignoramento, della intimazione e di tutti gli atti sottesi, quindi rigettare l'opposizione proposta nel merito nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto. In Controparte_1 via gradata ed eventuale, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione compensare le spese di lite. Con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.01.2022 proponeva opposizione ex artt. 615 e Parte_1 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
con ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per la
[...] somma di € 19.384,18 sulla base di nove cartelle di pagamento.
2 L'opponente eccepiva:
a) La illegittimità del pignoramento, data l'identità tra creditore pignorante e terzo pignorato, avendo l' inteso pignorare i crediti vantati da nei confronti della CP_3 Parte_1 stessa (da qualificare come motivo di opposizione agli Controparte_2 atti esecutivi),
b) la illegittimità del pignoramento in quanto talune cartelle erano già contenute in altro e precedente pignoramento esattoriale ove terzo pignorato era il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
c) il difetto di notifica dell'atto di pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
d) il difetto di notifica degli atti presupposti al pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
e) la compensazione (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione).
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.12.2022, comunicata il 12.12.2022, il Giudice rigettava l'istanza cautelare, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, n.q. di esecutante e di terza pignorata, riproponendo i medesimi motivi di Controparte_2 contestazione fatti valere nella precedente fase cautelare e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza del 09.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa. La data di deposito del ricorso cautelare in opposizione
Dagli atti di causa risulta che il debitore ha depositato il ricorso cautelare in opposizione in data
19.01.2022 (mediante iscrizione nel ruolo contenzioso RG 6715/2022, poi archiviato dalla cancelleria che ha infine provveduto ad iscrivere la causa nel ruolo esecuzioni RGE 80026/2022). Il deposito è quindi avvenuto entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica del pignoramento, eseguita a mezzo PEC il 30.12.2021.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Il motivo di opposizione sub lett. a) è infondato. non agisce nella Controparte_2 veste di ente impositore/ente creditore ma nella mera qualità di ente della riscossione e di mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Il motivo di opposizione sub lett. b)
3 Il motivo di opposizione sub lett. b) non merita accoglimento. Il debitore, sul quale gravava il relativo onus probandi, non ha dato prova che avesse già impiegato fruttuosamente gli CP_3 strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito e che quindi il terzo pignorato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla data della notifica del pignoramento opposto in questa sede, avesse già corrisposto all'ente le somme pignorate con il precedente pignoramento. Del resto, l'azione esecutiva si consuma solo con la piena e definitiva soddisfazione del creditore, come conferma sul piano sostanziale la previsione dell'art. 2740 c.c.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
L'esame del problema di fondo che pone il motivo di opposizione sub lett. c), ovvero l'individuazione di un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione deve dipartirsi dalla ricostruzione sistematica che di esso ha dato la pronuncia a Sezioni Unite, n. 14916 del 2016, che ha toccato la stessa validità concettuale e la concreta utilità della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell'atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano.
La predetta sentenza ha ricordato che, in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla in realtà la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, il che induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione
(le Sezioni Unite segnalano che già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass.,sez. un., n.
22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n.12478 del 2013).
Partendo da questa considerazione, la Corte di Cassazione ha affermato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. Ha ricostruito quindi la nozione di inesistenza non come un vizio dell'atto più grave della nullità, ma ha ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l'atto e il non atto.
Ancora, le Sezioni Unite hanno richiamato il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi, evidenziando che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa.
Hanno richiamato altresì la lettura da privilegiare del principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel senso di comprendere, tra i valori che intende tutelare, il diritto di ogni persona ad un “giudice” che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità.
Ciò premesso, la richiamata pronuncia n. 14916 del 2016 ha espresso il principio di diritto secondo il quale l'inesistenza della notificazione (nel caso sottoposto all'attenzione della Corte si trattava della notificazione di un ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità
4 delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Facendo applicazione dei principi sopra detti, deve escludersi che la notifica del pignoramento effettuata da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri sia inesistente.
La notifica non può nemmeno ritenersi nulla per le seguenti ragioni.
Il combinato disposto degli articoli 49 e 26 del D.P.R. n. 602/73 consente la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione esattoriale mediante posta elettronica certificata, cosicché deve ritenersi certamente possibile la notifica degli atti della riscossione con tale modalità.
Quanto alle concrete modalità di esplicazione di tale attività notificatoria, deve osservarsi come i predetti articoli non richiamino in alcun modo il contenuto dell'art.
3-bis della L. n. 53/94 - dettato in tema di facoltà di notificazione degli atti processuali da parte di avvocati e procuratori legali – il quale prevede, al termine del primo comma, che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Pertanto, in mancanza di un espresso richiamo di tale disposizione da parte dei menzionati articoli
26 e 49 del D.lgs. n. 602/73, deve concludersi che la stessa sia limitata alle notifiche con modalità telematiche effettuate dagli avvocati e dai procuratori legali e non possa estendersi anche alle notifiche effettuate da parte dell'agente della riscossione.
Peraltro, anche a voler, per ipotesi, ritenere applicabile anche alle notifiche effettuate dall'agente della riscossione una tale previsione, al più verrebbe in rilievo un caso di nullità della notifica, certamente sanato, nel presente caso, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Deve in ultimo aggiungersi come tale posizione - stando alla quale deve ritenersi legittima la notifica effettuata dall'agente della riscossione mediante pec, anche allorché la stessa avvenga da un indirizzo non iscritto in pubblici registri - sia stata di recente fatta propria anche dalla Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023.
Il motivo di opposizione sub lett. d)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. d) occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Quanto alle prime (cartella n. 09720190057544564000 limitatamente al ruolo 2019/559, cartella n.
09720200027368572000) deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere della relativa doglianza, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui
“l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in
5 base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., n. 13913/2017).
Quanto alle cartelle extratributarie, il motivo di opposizione sub lett. d) è infondato. Dagli atti di causa risulta che l'avviso di intimazione n. 09720211932101239 è stato notificato a mezzo PEC il 21.12.2021. Valgano, al riguardo, le medesime ragioni descritte nel paragrafo precedente in merito al motivo di opposizione sub lett. c).
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Il motivo di opposizione sub lett. e) non può trovare accoglimento, alla luce della genericità del relativo motivo, formulato tanto nel ricorso cautelare quanto nell'atto di citazione attraverso l'allegazione generica di una pretesa compensazione di crediti, senza specificare alcunché al riguardo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di
, n.q. di esecutante (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 Controparte_2 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni Parte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere del motivo di opposizione sub lett. d) avuto riguardo alle carelle tributarie
(cartella n. 09720190057544564000 limitatamente al ruolo 2019/559, cartella n.
09720200027368572000),
- respinge, per il resto, le domande spiegate da , Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Malatesta Francesco dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Roma, 08.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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