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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 33/2022 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 18 R. D. 267/1942 (e succ. modifiche) avverso sentenza dichiarativa di fallimento n. 17/2021 emessa dal Tribunale di TI il 15-17-12.2021
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di p.i. e nato S.Agata di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Militello il 20.12.1957 c.f. elettivamente domiciliati in S.Agata di Militello via C.F._2
Amari n. e/E presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi, che li rappresenta e difende giuste procure in atti e indica a per le comunicazioni e notificazioni l'indirizzo PEC: iuff;
Email_1
reclamanti
e
(p. IVA ), in persona del Curatore avv. Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in Mistretta, via Controparte_4 C.F._3
Vincenzo Salmone n. 19, presso e nello studio professionale dell'Avv. Eugenio Passalacqua (C.F.
- Pec: - fax 0921381466), che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
reclamato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
e
nato a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_5 C.F._5 elettivamente domiciliato in Ficarra via Matini n. 213 presso lo studio dell'avv. Rosanna Gullia (Cod. Fisc.: - PEC: che lo rappresenta e difende C.F._6 Email_3 giusta procura in atti
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica;
reclamato
e con l'intervento del Procuratore Generale
oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 17/2021 emessa dal Tribunale di TI il 15-17-12.2021 con la quale è stato dichiarato il fallimento della Controparte_1
Conclusioni delle parti: per parte reclamante:
“chiede che, in accoglimento del presente reclamo, codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, ai sensi dell'art. 18 L.F., come modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, - revocare il fallimento sopra indicato per le ragioni preliminari e di merito sopra esposte, nonché eventualmente ed ove ritenute infondate le doglianze formulate, previo integrale pagamento di quanto risulta attualmente dovuto in virtù del titolo su cui si fonda il credito del sig. ; -Condannare il creditore istante al Controparte_5 risarcimento dei danni subiti e subendi per avere chiesto la dichiarazione di fallimento in assenza dei presupposti di legge;
- Porre tutte le spese di procedura a carico del sig. . - Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi”; per la Curatela reclamata:
“rigettare il reclamo e confermare la sentenza dichiarativa di fallimento impugnata”; per : Controparte_5
“si conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina:
1. rigetti il reclamo proposto dai ricorrenti essendo lo stesso inammissibile, infondato ed improcedibile per i motivi esposti con la presente memoria;
2. per l'effetto, confermi la sentenza n. 17/2021 del 17.12.2021 resa dal Tribunale di TI che ha dichiarato il fallimento della;
3. in via istruttoria, ove Controparte_1 ritenuto opportuno, anche al fine di fugare ogni dubbio rispetto alle reclamate eccezioni di rito, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - disponga l'acquisizione del fascicolo telematico relativo alla procedura prefallimentare N. 38/2021 R.G. del Tribunale di TI, che ad ogni buon fine si estrae e si allega alla presente memoria difensiva, oltre che, - ordini al gestore della casella pec della società fallita e/o comunque al suo liquidatore, oggi reclamanti, di produrre le ricevute telematiche relative alla consegna dei messaggi pec inviati all'indirizzo della (pec: dalla CP_1 Email_4
Cancelleria del Tribunale di TI, rispettivamente inviati in data 17.08.2021 e in data 30.09.2021; 4. condanni i reclamanti in solido alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 17/2021 emessa in data 15.12.2021 e pubblicata in data 17.12.2021 il Tribunale di TI , in accoglimento dell'istanza proposta da , dichiarava il fallimento di Controparte_5
. Controparte_1
Avverso la sentenza quest'ultima in persona del legale rappresentante , Parte_1 [...]
anche in proprio e proponevano reclamo con ricorso depositato il Pt_1 CP_2
17.01.2022
Si costituivano sia la Curatela fallimentare, sia il , entrambi instando per il rigetto del CP_5 reclamo.
All'udienza del 26.09.2022 la Corte rinviava la causa per la decisione all'udienza del 19.12.2022 e, quindi, a quella del 20.02.2023.
Disposta con decreto presidenziale del 4.01.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte rinviava la causa alla data del 27.01.2025, sempre secondo il rito c.d. cartolare.
Alla data predetta, la Corte, nella composizione di cui in epigrafe - a seguito di decreto di variazione tabellare n. 6/25 e di pedissequo decreto del 15.01.2025– , preso atto delle note scritte depositate dalle parti, poneva la causa in decisione senza termini, attesa la natura camerale del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di reclamo, parte reclamante, nell' eccepire la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 15 L.F., lamenta che il liquidatore non aveva avuto conoscenza del ricorso per la declaratoria di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza anche in conseguenza della mancata notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza del 26.10.2021 , con evidente pregiudizio del diritto di difesa.
Rappresenta, in particolare, di aver accertato, a seguito di istanza di visibilità del fascicolo telematico prefallimentare, che il sistema SIEFIC aveva rilevato un errore nell'apertura del messaggio di posta elettronica inoltrato dalla Cancelleria all'indirizzo PEC della società debitrice.
Pertanto, il liquidatore, anche qualora avesse tempestivamente aperto la propria casella, non avrebbe potuto conoscere il contenuto dei files inviati.
Aggiunge parte reclamante che, in ogni caso, l'omessa comunicazione del rinvio e la mancata comparizione del liquidatore ad entrambe le udienze avrebbero dovuto indurre il giudice a disporre il rinvio dell'udienza del 2.11.2021 e la notifica alla società e/o al legale rappresentante personalmente.
Peraltro, lo stesso importo del credito, cui si riferiva l'istanza di fallimento (euro 5.000,00) induceva a ricondurre l'omessa comparizione della debitrice proprio alla mancata conoscenza dell'udienza di comparizione .
In via subordinata , attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza, chiede che venga sollevata la questione dell'illegittimità costituzionale “ dell'art. 15 L.F. e/o art. 138 e segg o 145 c.p.c. nella misura in cui consente che venga dichiarato il fallimento di una società in assenza di notifica e con il semplice invio della pec, poi non letta, con palese violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dei cas i in cui il legislatore prevede la notifica personalmente alla residenza del legale rapp.te”.
2.- In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, parte reclamante dichiara di offrire in pagamento banco iudicis la somma di cui all'istanza di fallimento, come determinata dal creditore
.
Rileva che, rappresentando il reclamo la prima difesa utile dopo la conoscenza dell'istanza di fallimento, il pagamento determina l'improcedibilità dell'istanza stessa e la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
3.- Con l'ultimo motivo di reclamo, parte reclamante, nell' eccepire la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 11 L.F., deduce il mancato superamento delle soglie di fallibilità, come emerge dai bilanci relativi agli esercizi 2018-2020, quanto all'attivo patrimoniale ed ai ricavi, e dalla stessa sentenza quanto, invece, ai debiti, accertati in misura inferiore all'importo di euro 500.000.
4.- Il reclamo è infondato in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'art. 15, co. 3, l.f. (come modificato dal d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla I. 17.12.2012, n. 221, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31.12.2013) stabilisce che "il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso".
Tali semplificate modalità del procedimento notificatorio, volte a coniugare le finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, sono state, nella specie, esattamente osservate.
Risulta, invero, dalla documentazione in atti (v. fascicoli parti reclamate) che la Cancelleria del Tribunale di TI:
- ha attestato che il 17.08.2021 aveva inviato il messaggio di posta elettronica certificata alla società all'indirizzo di posta elettronica t/GLME;2021”, tratto CP_1 Email_5 da INI-PEC Imprese, e che tale messaggio era stato consegnato, come emergeva dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario n.28320208;
- ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente l'esito della CP_5 comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per l'audizione del debitore all'indirizzo di posta elettronica t/GLME;2021” nonché la ricevuta di Email_5 avvenuta consegna generata dal sistema alle ore 8.01 del 17.08.2021. Ebbene, in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. ( Cass. n. 12134/2024).
Inoltre, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, che l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perché le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario (Cass.n.29732/2018; Cass. n. 15035/2016)
La Corte di Cassazione ha precisato che , una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, “la disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell'avvenuta notificazione degli atti digitali salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente ricevuto dal destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata” (Cass. n.29732/2018)
Nella specie, però, parte reclamante non contesta la ricezione del messaggio né la concordanza tra il contenuto dello stesso e il testo degli atti oggetto della notificazione telematica, ma assume di aver appurato, a seguito di istanza di visibilità del fascicolo prefallimentare , che il sistema SIEFIC aveva evidenziato un errore nell'apertura del messaggio inoltrato dalla Cancelleria.
Tuttavia , tale assunto risulta del tutto sfornito di prova, affidato, com'è, alla mera allegazione dei reclamanti.
Né può sfuggire che dalla stessa narrativa del reclamo emerge che il liquidatore, , Parte_1 una volta nominato, si era limitato a seguire le indicazioni del commercialista, senza mai curarsi della apertura della casella di posta, a suo dire forse neanche funzionante, nè della lettura dei messaggi, nella convinzione che ciò rientrasse nelle incombenze del commercialista.
E' noto, però, che ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso.
Ne consegue che il legale rappresentante, essendo responsabile della gestione della propria utenza, ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta o del mancato funzionamento per inficiare la validità ed efficacia dei messaggi ricevuti. Se, dunque, alla stregua delle obiettive emergenze sin qui esaminate, deve ritenersi che il contraddittorio fosse stato regolarmente integrato nei confronti della società fallenda, alla stessa neanche doveva essere comunicato e/o notificato che il provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui il collegio intende assicurare continuità, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti ( Cass. n. 31353/2022; Cass. n. 3189/2021; Cass. n. 98/2016; Cass. n, 22060/2013; Cass. n. 249/2013).
Proprio tale onere di diligenza esclude, a maggior ragione, che, una volta notificati l'istanza di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza, al debitore, che non si sia costituito, debba essere data comunicazione e/o notificazione del provvedimento di differimento d'ufficio dell'udienza , trattandosi, peraltro, di adempimento non previsto dall'art. 292 c.p.c.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui è stata sollevata da parte reclamante.
Quanto, infine, alla pretesa revocabilità della sentenza dichiarativa di fallimento in conseguenza dell'offerta di pagamento banco iudicis dell'importo del credito del , va premesso che, CP_5 secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione , “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, è necessario che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone quindi che la desistenza del creditore istante, che sia pervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento ... determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza» (Cass., 27 giugno 2017, n. 16180).
E' stato precisato che la desistenza dell'unico creditore istante, intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza (Cass.n. 33116/2018)
Tuttavia, nella specie, la desistenza non risulta configurabile, non essendo dimostrato che alla labiale offerta di pagamento sia seguito un conforme comportamento del debitore con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Al contrario, il ha rappresentato che l'istanza di fallimento ha costituito “l'ultimo CP_5 inevitabile e residuale tentativo di recuperare il proprio credito, dopo che, tutti i passaggi per recuperare quest'ultimo, sia in via esecutiva che stragiudiziale, si erano consumati infruttuosamente, ovvero nella manifesta indisponibilità e/o indifferenza della debitrice e del suo liquidatore di riconoscere la dovutezza delle somme consacrate in un titolo resosi definitivamente esecutivo in totale assenza di contestazione, e, che, solo oggi, offre di pagare”
§
Sgomberato il campo dalle questioni preliminari e prima di affrontare il merito del proposto reclamo
, la Corte ritiene opportuno muovere da alcune considerazioni di tratto generale. Giova, in particolare, premettere che l'art. 1 L.F. , aderendo al principio della prossimità della prova
, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Cass. 13086/2010).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte , la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 L.F., non subisce preclusioni o limitazioni particolari.
Se, infatti, i bilanci di esercizio costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, essi, tuttavia, non assurgono a prova legale, sicchè, in mancanza, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi , segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 9045/2021; Cass. 25025/2020)
Il mancato deposito dei bilanci, previsto ex art. 15 IV co L.F. , non può che risolversi in danno del debitore stesso , a meno che la prova dell'esenzione dal fallimento non possa desumersi da elementi altrettanto significativi (Cass. 25588/2015; 14790/2014; 8769/2012; 11309/2009)
Sulla scorta di tali principi, nessuna censura merita la reclamata sentenza nella pare in cui il Tribunale
, quanto ai requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F., preso atto della mancata costituzione in giudizio della società e del conseguente mancato deposito dei bilanci o di altra documentazione CP_1 alternativa, ha ritenuto che la predetta debitrice non avesse fornito “la prova negativa “ da cui era onerata.
Il che, tuttavia, non significa – come sembra ritenere il nell'eccepire l'inammissibilità CP_5 della doglianza concernente il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.- che tale prova non possa essere fornita in sede di reclamo.
Invero, l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.
Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (Cass. n. 29817/2023; Cass. n.. 4893/2019; Cass. n. 6835/2014; Cass. n. 12706/2014; Cass. n. 9174/2012).
Peraltro, la stessa indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, secondo comma, n. 4, della legge fallimentare, non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, dall'art. 18, secondo comma, n. 4, della legge fallimentare, non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla bas sulla base di un'interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo (Cass. n. 29817/2023).
Fatta tale precisazione, va osservato che , secondo quanto previsto dall''art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il debitore è gravato dall'onere di dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti ( Cass. n. 1386/2010)
Parte reclamante, nel dedurre la sussistenza della propria qualifica di piccolo imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 1 cit. in conseguenza del mancato superamento delle soglie quantitative ivi previste , richiama , in termini oltremodo generici, le risultanze dei bilanci, quanto ad attivo e ricavi, e le stesse indicazioni del primo decidente quanto ai debiti.
Rileva la Corte che, se è vero che dai bilanci relativi al triennio anteriore al deposito dell'istanza, risulta che debiti e attivo non hanno superato, per nessuno degli esercizi, i parametri dimensionali rilevanti, lo stesso non può dirsi per i ricavi, che ammontano (v. bil. 2018) a ben euro 277.254 e collocano la nell'area della fallibilità. CP_1
Non risultando, pertanto, dimostrato il mancato superamento congiunto dei parametri quantitativi in relazione a tutti i tre esercizi di riferimento, la sentenza non può che essere confermata, nessuna censura investendo la valutazione del Tribunale in punto di insolvenza.
Segue la condanna della parte reclamante al pagamento delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo in applicazione , secondo lo scaglione del valore indeterminabile (Cass. SS.UU. 16300/2007), dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Tale condanna non è impedita dall'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, dato che Pt_1 tale beneficio nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cass. n. 25653/2020)
Ritiene la Corte di dover provvedere alla liquidazione applicando valori inferiori ai parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo alla non particolare quantità delle questioni trattate ed al rito camerale del giudizio.
Va riservata a separati provvedimenti, in esito alla presentazione di specifica notula, oltre che di certificazione attestante l'iscrizione nell' elenco di cui all'art. 80 D.P.R.115/2002 , la liquidazione dei compensi in favore del procuratore delle parti ammesse al patrocinio.
Stante il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico della reclamante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013 .
Va osservato in proposito, attesa l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, che Pt_1 il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass.n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33/2022 sul reclamo proposto da in persona del liquidatore , da e da Parte_2 Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 17/2021 emessa dal Tribunale di TI in data 15.12.2021 e CP_2 pubblicata in data 17.12.2021, così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna i reclamanti in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_3
in persona del Curatore delle spese di questo grado che liquida in complessivi
[...] euro 3.473,00 ( euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva ( se dovute), disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
3) condanna i reclamanti in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 ( euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva ( se dovute), disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dei reclamanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda la cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
5) riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla liquidazione dei compensi in favore dei procuratori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, all'esito di presentazione di specifica notula e di documentazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 80 D.P.R.115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 6.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini