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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/11/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
degli effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...], res. Parte_1 C.F._1
in Balangero (To), via NZ 9/A
E
(c.f. ), nato a [...].se (To) il Controparte_1 C.F._2
14.10.1988, res. in Balangero (To), via NZ 9/A,
entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. Marco Capello
presso il cui studio in Torino (To) via Pietro Giannone 10 hanno eletto domicilio per delega in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SE (To) il
21/07/2013, e ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione
della sentenza;
2) Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre ed incontri regolamentati con
il padre, con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di
ordinaria amministrazione;
3) Disporre che le minori permangano con il padre secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì sino alla domenica sera alle 21:30; nel
corso della settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore
17.30 e riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend
di sua pertinenza;
due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dalle ore 17.30 e
riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend di
pertinenza della madre;
in caso di modifica dei giorni di pertinenza del padre, la stessa andrà
comunicata entro e non oltre il sabato precedente. Ad anni alterni, le minori trascorreranno
la settimana dal 24/12 al 31/12 con un genitore e la settimana dal 31/12 al 6/01 con l'altro
genitore, partendo dal Natale 2020 con il papà. Ad anni alterni le minori trascorreranno la
domenica di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà, partendo dalla Pasqua
2020 con il papà. Durante le vacanze estive, inoltre, ogni genitore avrà diritto di trascorrere
15 giorni consecutivi con entrambe le figlie concordando il periodo di vacanza entro il 30
maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà
il criterio di alternanza annuale;
4) Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 400,00 annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante
bonifico bancario (IBAN), oltre al rimborso nella misura del 50% della mensa scolastica, del
vestiario, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come dal Protocollo del Tribunale di Ivrea;
5) Dare atto che l'SE NI sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
6) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. CP_1
7) Dare atto che la sig.ra entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza, si Pt_1
impegna ed obbliga ad acquistare - sostenendone i relativi costi ed a definizione dei loro
rapporti economico-patrimoniali- la quota di comproprietà del sig. dell'immobile già CP_1
adibito a casa coniugale sita in Balangero (To), via NZ 9/A -Foglio 10, Part. 848, Sub 3,
Cat. A/3, Classe 1- (doc. ns. 9), gravata da mutuo ipotecario che la sig.ra si accolla Pt_1
per l'intero.
8) Dare atto che, ai fini dei concordati trasferimenti, le parti chiedono l'applicazione dei
benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti
economico-patrimoniali tra ex coniugi in sede di cessazione congiunta degli effetti civili del
matrimonio in conformità dell'art. 19 legge 6 Marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 10 Maggio 1999 n. 154.
9) Dare atto che i coniugi si danno ampio e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del
passaporto e degli altri documenti d'identità personale propri e delle figlie;
10) Dare atto che i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti, e rinunciano ad
avanzare qualsivoglia richiesta di contributo l'uno nei confronti dell'altro, confermando
altresì di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro
a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo. “
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data 17.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
13.12.2024, e hanno premesso che: Parte_1 Controparte_1
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
SE (TO), in data 21.07.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.1, Parte II, Serie A;
- dall'unione coniugale sono nate le figlie a IÈ (il 13.11.2012) e a IÈ Per_1 Per_2
il (31.03.2014);
- in data 11.03.2021 il Tribunale di Ivrea con decreto n.1180/2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
I coniugi all'udienza del 9.10.2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. con provvedimento del 17.01.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale il 25.2.2021, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Ivrea in data 11.03.2021 n. 1180/2021; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento delle figlie ancora minorenni e per la regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniale tra le parti.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato con rito concordatario nel Parte_1 Controparte_1 Comune di SE (TO), in data 21.07.2013 con atto trascritto il 24.3.2013 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.1, Parte II, Serie A;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre ed incontri regolamentati con il padre, con esercizio anche disgiunto della responsabilità
genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che le minori permangano con il padre secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì sino alla domenica sera alle
21:30; nel corso della settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore 17.30 e riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza;
due pomeriggi a settimana,
mercoledì e giovedì, dalle ore 17.30 e riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
in caso di modifica dei giorni di pertinenza del padre, la stessa andrà comunicata entro e non oltre il sabato precedente. Ad anni alterni, le minori trascorreranno la settimana dal
24/12 al 31/12 con un genitore e la settimana dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore,
partendo dal Natale 2020 con il papà. Ad anni alterni le minori trascorreranno la domenica di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà, partendo dalla
Pasqua 2020 con il papà. Durante le vacanze estive, inoltre, ogni genitore avrà diritto di trascorrere 15 giorni consecutivi con entrambe le figlie concordando il periodo di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio di alternanza annuale;
4) dispone che il signor corrisponda alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 400,00 Per_1 Per_2 annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN), oltre al rimborso nella misura del 50%
della mensa scolastica, del vestiario, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come dal Protocollo del Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'SE NI sarà
percepito in via esclusiva dalla signora;
Pt_1
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. CP_1
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la sig.ra , entro e Pt_1
non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza, si impegna ed obbliga ad acquistare -
sostenendone i relativi costi ed a definizione dei loro rapporti economico-
patrimoniali- la quota di comproprietà del sig. dell'immobile già adibito a CP_1
casa coniugale sita in Balangero (To), via NZ 9/A -Foglio 10, Part. 848, Sub 3, Cat.
A/3, Classe 1- (doc. ns. 9), gravata da mutuo ipotecario che la sig.ra si Pt_1
accolla per l'intero.
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, ai fini dei concordati trasferimenti, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra ex coniugi in sede di cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio in conformità
dell'art. 19 legge 6 Marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte Costituzionale 10
Maggio 1999 n. 154.;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno ampio e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'identità
personale propri e delle figlie;
10) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si riconoscono economicamente autosufficienti, e rinunciano ad avanzare qualsivoglia richiesta di contributo l'uno nei confronti dell'altro, confermando altresì di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo;
11) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
degli effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...], res. Parte_1 C.F._1
in Balangero (To), via NZ 9/A
E
(c.f. ), nato a [...].se (To) il Controparte_1 C.F._2
14.10.1988, res. in Balangero (To), via NZ 9/A,
entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. Marco Capello
presso il cui studio in Torino (To) via Pietro Giannone 10 hanno eletto domicilio per delega in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SE (To) il
21/07/2013, e ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione
della sentenza;
2) Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre ed incontri regolamentati con
il padre, con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di
ordinaria amministrazione;
3) Disporre che le minori permangano con il padre secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì sino alla domenica sera alle 21:30; nel
corso della settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore
17.30 e riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend
di sua pertinenza;
due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dalle ore 17.30 e
riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend di
pertinenza della madre;
in caso di modifica dei giorni di pertinenza del padre, la stessa andrà
comunicata entro e non oltre il sabato precedente. Ad anni alterni, le minori trascorreranno
la settimana dal 24/12 al 31/12 con un genitore e la settimana dal 31/12 al 6/01 con l'altro
genitore, partendo dal Natale 2020 con il papà. Ad anni alterni le minori trascorreranno la
domenica di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà, partendo dalla Pasqua
2020 con il papà. Durante le vacanze estive, inoltre, ogni genitore avrà diritto di trascorrere
15 giorni consecutivi con entrambe le figlie concordando il periodo di vacanza entro il 30
maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà
il criterio di alternanza annuale;
4) Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 400,00 annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante
bonifico bancario (IBAN), oltre al rimborso nella misura del 50% della mensa scolastica, del
vestiario, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come dal Protocollo del Tribunale di Ivrea;
5) Dare atto che l'SE NI sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
6) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. CP_1
7) Dare atto che la sig.ra entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza, si Pt_1
impegna ed obbliga ad acquistare - sostenendone i relativi costi ed a definizione dei loro
rapporti economico-patrimoniali- la quota di comproprietà del sig. dell'immobile già CP_1
adibito a casa coniugale sita in Balangero (To), via NZ 9/A -Foglio 10, Part. 848, Sub 3,
Cat. A/3, Classe 1- (doc. ns. 9), gravata da mutuo ipotecario che la sig.ra si accolla Pt_1
per l'intero.
8) Dare atto che, ai fini dei concordati trasferimenti, le parti chiedono l'applicazione dei
benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti
economico-patrimoniali tra ex coniugi in sede di cessazione congiunta degli effetti civili del
matrimonio in conformità dell'art. 19 legge 6 Marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 10 Maggio 1999 n. 154.
9) Dare atto che i coniugi si danno ampio e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del
passaporto e degli altri documenti d'identità personale propri e delle figlie;
10) Dare atto che i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti, e rinunciano ad
avanzare qualsivoglia richiesta di contributo l'uno nei confronti dell'altro, confermando
altresì di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro
a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo. “
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data 17.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
13.12.2024, e hanno premesso che: Parte_1 Controparte_1
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
SE (TO), in data 21.07.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.1, Parte II, Serie A;
- dall'unione coniugale sono nate le figlie a IÈ (il 13.11.2012) e a IÈ Per_1 Per_2
il (31.03.2014);
- in data 11.03.2021 il Tribunale di Ivrea con decreto n.1180/2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
I coniugi all'udienza del 9.10.2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. con provvedimento del 17.01.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale il 25.2.2021, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Ivrea in data 11.03.2021 n. 1180/2021; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento delle figlie ancora minorenni e per la regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniale tra le parti.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato con rito concordatario nel Parte_1 Controparte_1 Comune di SE (TO), in data 21.07.2013 con atto trascritto il 24.3.2013 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.1, Parte II, Serie A;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre ed incontri regolamentati con il padre, con esercizio anche disgiunto della responsabilità
genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che le minori permangano con il padre secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì sino alla domenica sera alle
21:30; nel corso della settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore 17.30 e riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza;
due pomeriggi a settimana,
mercoledì e giovedì, dalle ore 17.30 e riaccompagnamento a casa dopo cena, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
in caso di modifica dei giorni di pertinenza del padre, la stessa andrà comunicata entro e non oltre il sabato precedente. Ad anni alterni, le minori trascorreranno la settimana dal
24/12 al 31/12 con un genitore e la settimana dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore,
partendo dal Natale 2020 con il papà. Ad anni alterni le minori trascorreranno la domenica di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà, partendo dalla
Pasqua 2020 con il papà. Durante le vacanze estive, inoltre, ogni genitore avrà diritto di trascorrere 15 giorni consecutivi con entrambe le figlie concordando il periodo di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio di alternanza annuale;
4) dispone che il signor corrisponda alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 400,00 Per_1 Per_2 annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN), oltre al rimborso nella misura del 50%
della mensa scolastica, del vestiario, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come dal Protocollo del Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'SE NI sarà
percepito in via esclusiva dalla signora;
Pt_1
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. CP_1
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la sig.ra , entro e Pt_1
non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza, si impegna ed obbliga ad acquistare -
sostenendone i relativi costi ed a definizione dei loro rapporti economico-
patrimoniali- la quota di comproprietà del sig. dell'immobile già adibito a CP_1
casa coniugale sita in Balangero (To), via NZ 9/A -Foglio 10, Part. 848, Sub 3, Cat.
A/3, Classe 1- (doc. ns. 9), gravata da mutuo ipotecario che la sig.ra si Pt_1
accolla per l'intero.
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, ai fini dei concordati trasferimenti, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra ex coniugi in sede di cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio in conformità
dell'art. 19 legge 6 Marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte Costituzionale 10
Maggio 1999 n. 154.;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno ampio e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'identità
personale propri e delle figlie;
10) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si riconoscono economicamente autosufficienti, e rinunciano ad avanzare qualsivoglia richiesta di contributo l'uno nei confronti dell'altro, confermando altresì di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo;
11) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)