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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11080/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
STERLI ANDREA
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to CUPELLO MASSIMO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c. il sig. chiedeva al Tribunale che la venisse Pt_1 CP_1 condannata a corrispondergli Euro 12.832,59 per differenze retributive. A sostegno delle proprie domande il sig. riferiva di aver lavorato, come autista, alle Pt_1 dipendenze della Cooperativa, dall' 1 marzo 2022 al 2 luglio 2024, allorquando avrebbe dato le dimissioni per giusta causa, per non aver ricevuto alcuno stipendio dal precedente mese di gennaio. Lo stesso ricorrente riferiva di aver ricevuto in data 30.07.2024, Euro 6.380,00 dalla coperativa, ma di essere ancora creditore delle somme indicate. Si e costituita in giudizio la Cooperativa riconoscendo di essere effettivamente debitrice del sig.
sebbene non per gli importi dallo stesso rivendicati. Pt_1
In particolare la Cooperativa ha esposto quanto segue
… il ricorrente da dicembre 2023 rimase assente per malattia per tutto il periodo successivo (1 gennaio – 30 giugno 2024) fino al raggiungimento del periodo massimo di comporto (180 giorni).
Alla luce di tale sfortunata situazione, la non potè naturalmente procedere al licenziamento CP_1 del sig. (dato lo stato di malattia), esso fosse rimasto l'unico dipendente della Pt_1 CP_1 (cfr. doc. 1 di controparte, pag. 6), né riuscì naturalmente a generare fatturato tale da consentirle di pagare gli stipendi, poiché l'unico lavoratore rimasto in forze era assente per malattia. Superato il periodo di malattia, il sig. non rientrò al lavoro. Pt_1
Interrogato dalla resistente (a metà luglio 2024) circa la sua volontà di riprendere o meno l'attività lavorativa, il sig. comunicò verbalmente al sig. di avere già rassegnato le Pt_1 Parte_2 dimissioni. Dimissioni che invece la non aveva mai ricevuto. CP_1
La convenuta pertanto ha dichiarato Chiarito che le retribuzioni fino al mese di aprile 2024 compreso sono state (sebbene con fatica) pagate, risultano eventualmente dovuti al ricorrente i seguenti importi. Mese di maggio (con rateo tredicesima e quattordicesima): Euro 1.403,00 netti (doc. 3); Mese di giugno (con rateo tredicesima e quattordicesima): Euro 1.390,00 netti (doc. 4); Mese di luglio (con ferie residue): Euro 1.691,07 netti (doc. 5); Tfr: Euro 3.338,12 netti (doc. 6). Per un totale di Euro 7.822,19 netti Ha quindi concluso:
Nel merito: Determinare gli importi dovuti al sig. dalla resistente nella sola somma di Euro 7.822,19 netti. Pt_1
Tenuto conto della riduzione dell'importo rispetto a quello richiesto, nonché del comportamento tenuto dal lavoratore, come sopra esposto, compensare le spese legali o, in caso di condanna a rifonderle a controparte, ridurne l'importo.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice essendo la causa di natura documentale ha rinviato per la discussione all'udienza odierna, all'esito della quale ha deciso la controversia come da dispositivo e contestuali motivazioni depositate telematicamente.
*** Il ricorso merita integrale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (2. contratto;
3 Buste paga;
4. dimissioni). Documentalmente risulta che il rapporto si è concluso in data 2 luglio 2024 per dimissioni date per giusta causa non essendo state corrisposte le retribuzioni. La stessa riconosce di essere comunque ancora debitrice delle retribuzioni dei CP_1 mesi di maggio , giugno, luglio nonché delle competenze di fine rapporto. Alla luce di quanto sopra risulta confermata la giusta causa di dimissioni per cui è dovuta anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Il ricorrente dunque è creditore delle retribuzioni di maggio, giugno e luglio 2024 (nonché dei relativi ratei di 13^ e 14^, corrisposti mensilmente), dei ratei e delle competenze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per tali titoli, quindi, il ricorrente risulta creditore della somma complessiva di € 12.832,59 (di cui € 4.285,01 per tfr), Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti. In applicazione del principio di soccombenza la società convenuta va, inoltre, condannata a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese CPA e IVA. La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 11080/24, così provvede:
-condanna BLOOMS soc. coop., al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro € 12.832,59 (di cui € 4.285,01 per tfr), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna la cooperativa convenuta a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.500,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA. Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Milano, 11.2.2025 Il giudice Francesca M.C. Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11080/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
STERLI ANDREA
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to CUPELLO MASSIMO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c. il sig. chiedeva al Tribunale che la venisse Pt_1 CP_1 condannata a corrispondergli Euro 12.832,59 per differenze retributive. A sostegno delle proprie domande il sig. riferiva di aver lavorato, come autista, alle Pt_1 dipendenze della Cooperativa, dall' 1 marzo 2022 al 2 luglio 2024, allorquando avrebbe dato le dimissioni per giusta causa, per non aver ricevuto alcuno stipendio dal precedente mese di gennaio. Lo stesso ricorrente riferiva di aver ricevuto in data 30.07.2024, Euro 6.380,00 dalla coperativa, ma di essere ancora creditore delle somme indicate. Si e costituita in giudizio la Cooperativa riconoscendo di essere effettivamente debitrice del sig.
sebbene non per gli importi dallo stesso rivendicati. Pt_1
In particolare la Cooperativa ha esposto quanto segue
… il ricorrente da dicembre 2023 rimase assente per malattia per tutto il periodo successivo (1 gennaio – 30 giugno 2024) fino al raggiungimento del periodo massimo di comporto (180 giorni).
Alla luce di tale sfortunata situazione, la non potè naturalmente procedere al licenziamento CP_1 del sig. (dato lo stato di malattia), esso fosse rimasto l'unico dipendente della Pt_1 CP_1 (cfr. doc. 1 di controparte, pag. 6), né riuscì naturalmente a generare fatturato tale da consentirle di pagare gli stipendi, poiché l'unico lavoratore rimasto in forze era assente per malattia. Superato il periodo di malattia, il sig. non rientrò al lavoro. Pt_1
Interrogato dalla resistente (a metà luglio 2024) circa la sua volontà di riprendere o meno l'attività lavorativa, il sig. comunicò verbalmente al sig. di avere già rassegnato le Pt_1 Parte_2 dimissioni. Dimissioni che invece la non aveva mai ricevuto. CP_1
La convenuta pertanto ha dichiarato Chiarito che le retribuzioni fino al mese di aprile 2024 compreso sono state (sebbene con fatica) pagate, risultano eventualmente dovuti al ricorrente i seguenti importi. Mese di maggio (con rateo tredicesima e quattordicesima): Euro 1.403,00 netti (doc. 3); Mese di giugno (con rateo tredicesima e quattordicesima): Euro 1.390,00 netti (doc. 4); Mese di luglio (con ferie residue): Euro 1.691,07 netti (doc. 5); Tfr: Euro 3.338,12 netti (doc. 6). Per un totale di Euro 7.822,19 netti Ha quindi concluso:
Nel merito: Determinare gli importi dovuti al sig. dalla resistente nella sola somma di Euro 7.822,19 netti. Pt_1
Tenuto conto della riduzione dell'importo rispetto a quello richiesto, nonché del comportamento tenuto dal lavoratore, come sopra esposto, compensare le spese legali o, in caso di condanna a rifonderle a controparte, ridurne l'importo.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice essendo la causa di natura documentale ha rinviato per la discussione all'udienza odierna, all'esito della quale ha deciso la controversia come da dispositivo e contestuali motivazioni depositate telematicamente.
*** Il ricorso merita integrale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (2. contratto;
3 Buste paga;
4. dimissioni). Documentalmente risulta che il rapporto si è concluso in data 2 luglio 2024 per dimissioni date per giusta causa non essendo state corrisposte le retribuzioni. La stessa riconosce di essere comunque ancora debitrice delle retribuzioni dei CP_1 mesi di maggio , giugno, luglio nonché delle competenze di fine rapporto. Alla luce di quanto sopra risulta confermata la giusta causa di dimissioni per cui è dovuta anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Il ricorrente dunque è creditore delle retribuzioni di maggio, giugno e luglio 2024 (nonché dei relativi ratei di 13^ e 14^, corrisposti mensilmente), dei ratei e delle competenze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per tali titoli, quindi, il ricorrente risulta creditore della somma complessiva di € 12.832,59 (di cui € 4.285,01 per tfr), Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti. In applicazione del principio di soccombenza la società convenuta va, inoltre, condannata a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese CPA e IVA. La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 11080/24, così provvede:
-condanna BLOOMS soc. coop., al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro € 12.832,59 (di cui € 4.285,01 per tfr), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna la cooperativa convenuta a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.500,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA. Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Milano, 11.2.2025 Il giudice Francesca M.C. Capelli