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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2694/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2694/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA CANNIA presso il cui Parte_1
studio in PARTANNA, VIA VITTORIO EMANUELE, N. 205, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e, per essa, rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocato ANNA MARIA CORTICELLI presso il cui studio in BOLOGNA, STRADA
MAGGIORE, N. 51, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, l'attore, nella qualità di fideiussore della società CP_3
ha assunto, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di
[...] mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio
Emilia, essendo competente il Tribunale di Marsala, la carenza di legittimazione attiva di CP_1
per non essere titolare del credito azionato con il decreto opposto, la prescrizione del credito, non pagina 2 di 7 avendo mai ricevuto le lettere asseritamente inviate nel 2016 e nel 2021 e la decadenza dal diritto di procedere ex art. 1957 c.c..
In ragione di quanto precede, l'attore ha formulato le seguenti domande:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, previo espletamento della mediazione, obbligatoria per la materia.
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia essendo competente il Tribunale di Marsala nella cui circoscrizione risiede l'attore.
Subordinatamente:
Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta per non essere né lei né la sua dante causa titolare del credito che assume vantare nei confronti dell'attore.
In via gradata: Ritenere e dichiarare decaduta, ex art. 1957 c.c., la società opposta dal diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'attore quale fideiussore della per non Controparte_3 avere mai proceduto contro quest'ultima società in oltre 11 anni.
In via ulteriormente gradata:
Ritenere e dichiarare prescritto il presunto credito, ex art. 2934 c.c., per essere decorsi oltre 10 anni dal passaggio a sofferenza del mutuo.
Con il favore delle spese e competenze da distrare in favore del sottoscritto procuratore”.
e, per essa, ha contestato le difese attoree, chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 723/2024 Ing.
- n. 1518/2024 R.G. Trib. Reggio Emilia;
nel merito:
1- respingere l'opposizione proposta svolta da;
Parte_2
2- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 723/2024 Ing. - n. 1518/2024 R.G. Trib. Reggio Emilia;
3- dichiarare infondate e, per l'effetto, respingere le domande ed eccezioni tutte proposte da Parte_2
;
[...]
4- respingere, in ogni caso, le domande tutte proposte da;
Parte_2
5- respingere, in ogni caso, le domande tutte di nei confronti di Parte_2 Controparte_1
[...]
6- accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto da a Controparte_1 Parte_2
a nessun titolo;
[...]
in via subordinata e gradata:
pagina 3 di 7 7- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è debitore di della Parte_2 Controparte_1 somma di € 15.664,07, oltre interessi legali dalla domanda o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
8- condannare, per l'effetto, a pagare a la somma di € Parte_2 Controparte_1
15.664,07, oltre interessi legali dalla domanda o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.
In via principale, con condanna di al pagamento delle spese, competenze e compensi Parte_2
anche ex art. 96 c.p.c. -con liquidazione anche d'ufficio e con determinazione anche in via equitativa- oltre accessori”.
2.
Sulla procedura di mediazione obbligatoria.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel caso di specie l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda, in quanto la fideiussione, anche se stipulata con un istituto di credito, non è propriamente riconducibile ad un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e, dunque, non rientra nell'alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010.
Pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.
3.
Sulla incompetenza per territorio.
Nell'atto di citazione, è stata assunta l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il
Tribunale di Marsala, nella cui circoscrizione risiederebbe l'attore.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attore ha poi assunto la propria qualità di consumatore.
Ciò posto, l'art. 15 della fideiussione prevede espressamente la competenza esclusiva del Foro di
Reggio Emilia (doc. 7 del monitorio) e tale clausola è stata specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., con la conseguenza che detto Foro esclusivo prevale su quello generale delle persone fisiche ex artt. 28
e 29 c.p.c..
In ordine alla asserita qualità di consumatore dell'attore, mette conto rilevare, da un lato, che solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il sig. ha assunto tale sua qualità, Pt_2 dall'altro, l'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Quindi, la legge ricollega la qualità di consumatore alla finalità perseguita da pagina 4 di 7 una parte, persona fisica, che stipuli un contratto, e non al mero dato costituito dal non essere questi una persona giuridica. In altre parole, se certamente una persona giuridica non può mai essere consumatore, non tutte le persone fisiche possono, per ciò solo, definirsi consumatori: invero, tali sono solo quelle che, stipulando un contratto, perseguano finalità estranee all'attività imprenditoriale eventualmente svolta.
Nel caso di specie, l'attore ha assunto di avere agito in qualità di consumatore, senza però offrirne la relativa prova, con l'ulteriore precisazione che sul punto difetta, anche, una compiuta allegazione.
Ne consegue che il Tribunale adito è competente a decidere, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio.
4.
Sulla titolarità del credito.
Nell'atto di citazione si legge, al riguardo, “Carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta per non essere titolare del credito che assume vantare nei confronti dell'attore”.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, è titolare del credito azionato con il decreto CP_1
opposto.
In particolare, vi è prova documentale della cessione del credito, in origine vantato da , a Pt_3
e, poi, da quest'ultima a (doc. 11 della comparsa di costituzione), risultando in atti CP_2 CP_1
le rispettive dichiarazioni di cessione sia di , che di . Quanto al valore probatorio di tale Pt_3 CP_2 dichiarazione, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).
E' in atti, anche, l'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, con l'avvertenza che i “dati indicativi di ciascuno dei Crediti, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto” (doc. n. 3 del ricorso).
Vi è dunque evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
5.
Sulla prescrizione.
L'attore ha riferito di non aver mai ricevuto le lettere asseritamente inviate nel 2016 e nel 2021 e che la firma apposta sulla raccomanda n. 15440390070-7 “non è sicuramente quella dell'attore e, se recapitata, la racc.ta è stata consegnata a persona diversa dall'attore, che non l'ha mai ricevuta”.
pagina 5 di 7 In proposito si osserva che, con riferimento alla raccomandata del 27.8.2021, la stessa risulta inviata all'indirizzo di residenza dell'attore e consegnata a tale , coniuge del sig. , Persona_1 Pt_2
come tale abilitata alla ricezione (docc. 9 e 17 della comparsa di costituzione).
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha contestato che “Dalla documentazione in atti risulta esclusivamente che ha sposato l'opponente ma non risulta che la stessa Persona_1 Parte_2 coabiti con il e che abbia ricevuto la racc.ta e sottoscritto l'avviso di ricevimento”. Pt_2
Ora, la contestazione circoscritta alla non riferibilità della sottoscrizione a è circostanza Persona_1 neutra rispetto a quanto attestato dall'agente postale, con efficacia di fede privilegiata, in ordine alla consegna dell'atto al domicilio del destinatario e alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dalla persona ivi rinvenuta qualificatasi come destinatario dello stesso.
Concludendo sul punto, vi è prova documentale della ricezione della raccomandata del 27.8.2021, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
6.
Sulla decadenza.
L'art. 5 della fideiussione prevede che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cod.civ. che si intende derogato”.
Quanto all'eccepita nullità del predetto articolo 5, “in quanto viola precise norme di legge, del codice del consumo e del Trattato della Comunità Europea”, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che la rilevazione della nullità richiede che risultino, dagli atti, tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, tra le altre, “la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”, qual è pacificamente quella oggetto di causa, “fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce”.
Ne consegue che, risultando validamente derogato il disposto dell'art. 1957 c.c., le deduzioni attoree circa l'intervenuta decadenza risultando del tutto infondate.
8.
pagina 6 di 7 Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato, pertanto, esecutivo ex art. 653 c.p.c..
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei valori minimi delle quattro fasi, in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il petitum di causa.
La manifesta temerarietà dell'opposizione, promossa con argomentazioni palesemente infondate, in modo manifestamente temerario e a fini dilatori, comporta la condanna dell'attore, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della sanzione pecuniaria che si stima equo liquidare nella somma di euro 850,00 corrispondente a circa 1/3 delle spese di lite, come liquidate sopra.
In ragione di quanto precede, l'attore va anche condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 723/2024 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida Parte_2 in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 850,00 ex Controparte_4
art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro Controparte_4
500,00.
Reggio Emilia, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2694/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA CANNIA presso il cui Parte_1
studio in PARTANNA, VIA VITTORIO EMANUELE, N. 205, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e, per essa, rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocato ANNA MARIA CORTICELLI presso il cui studio in BOLOGNA, STRADA
MAGGIORE, N. 51, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, l'attore, nella qualità di fideiussore della società CP_3
ha assunto, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di
[...] mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio
Emilia, essendo competente il Tribunale di Marsala, la carenza di legittimazione attiva di CP_1
per non essere titolare del credito azionato con il decreto opposto, la prescrizione del credito, non pagina 2 di 7 avendo mai ricevuto le lettere asseritamente inviate nel 2016 e nel 2021 e la decadenza dal diritto di procedere ex art. 1957 c.c..
In ragione di quanto precede, l'attore ha formulato le seguenti domande:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, previo espletamento della mediazione, obbligatoria per la materia.
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia essendo competente il Tribunale di Marsala nella cui circoscrizione risiede l'attore.
Subordinatamente:
Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta per non essere né lei né la sua dante causa titolare del credito che assume vantare nei confronti dell'attore.
In via gradata: Ritenere e dichiarare decaduta, ex art. 1957 c.c., la società opposta dal diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'attore quale fideiussore della per non Controparte_3 avere mai proceduto contro quest'ultima società in oltre 11 anni.
In via ulteriormente gradata:
Ritenere e dichiarare prescritto il presunto credito, ex art. 2934 c.c., per essere decorsi oltre 10 anni dal passaggio a sofferenza del mutuo.
Con il favore delle spese e competenze da distrare in favore del sottoscritto procuratore”.
e, per essa, ha contestato le difese attoree, chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 723/2024 Ing.
- n. 1518/2024 R.G. Trib. Reggio Emilia;
nel merito:
1- respingere l'opposizione proposta svolta da;
Parte_2
2- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 723/2024 Ing. - n. 1518/2024 R.G. Trib. Reggio Emilia;
3- dichiarare infondate e, per l'effetto, respingere le domande ed eccezioni tutte proposte da Parte_2
;
[...]
4- respingere, in ogni caso, le domande tutte proposte da;
Parte_2
5- respingere, in ogni caso, le domande tutte di nei confronti di Parte_2 Controparte_1
[...]
6- accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto da a Controparte_1 Parte_2
a nessun titolo;
[...]
in via subordinata e gradata:
pagina 3 di 7 7- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è debitore di della Parte_2 Controparte_1 somma di € 15.664,07, oltre interessi legali dalla domanda o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
8- condannare, per l'effetto, a pagare a la somma di € Parte_2 Controparte_1
15.664,07, oltre interessi legali dalla domanda o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.
In via principale, con condanna di al pagamento delle spese, competenze e compensi Parte_2
anche ex art. 96 c.p.c. -con liquidazione anche d'ufficio e con determinazione anche in via equitativa- oltre accessori”.
2.
Sulla procedura di mediazione obbligatoria.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel caso di specie l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda, in quanto la fideiussione, anche se stipulata con un istituto di credito, non è propriamente riconducibile ad un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e, dunque, non rientra nell'alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010.
Pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.
3.
Sulla incompetenza per territorio.
Nell'atto di citazione, è stata assunta l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il
Tribunale di Marsala, nella cui circoscrizione risiederebbe l'attore.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attore ha poi assunto la propria qualità di consumatore.
Ciò posto, l'art. 15 della fideiussione prevede espressamente la competenza esclusiva del Foro di
Reggio Emilia (doc. 7 del monitorio) e tale clausola è stata specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., con la conseguenza che detto Foro esclusivo prevale su quello generale delle persone fisiche ex artt. 28
e 29 c.p.c..
In ordine alla asserita qualità di consumatore dell'attore, mette conto rilevare, da un lato, che solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il sig. ha assunto tale sua qualità, Pt_2 dall'altro, l'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Quindi, la legge ricollega la qualità di consumatore alla finalità perseguita da pagina 4 di 7 una parte, persona fisica, che stipuli un contratto, e non al mero dato costituito dal non essere questi una persona giuridica. In altre parole, se certamente una persona giuridica non può mai essere consumatore, non tutte le persone fisiche possono, per ciò solo, definirsi consumatori: invero, tali sono solo quelle che, stipulando un contratto, perseguano finalità estranee all'attività imprenditoriale eventualmente svolta.
Nel caso di specie, l'attore ha assunto di avere agito in qualità di consumatore, senza però offrirne la relativa prova, con l'ulteriore precisazione che sul punto difetta, anche, una compiuta allegazione.
Ne consegue che il Tribunale adito è competente a decidere, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio.
4.
Sulla titolarità del credito.
Nell'atto di citazione si legge, al riguardo, “Carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta per non essere titolare del credito che assume vantare nei confronti dell'attore”.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, è titolare del credito azionato con il decreto CP_1
opposto.
In particolare, vi è prova documentale della cessione del credito, in origine vantato da , a Pt_3
e, poi, da quest'ultima a (doc. 11 della comparsa di costituzione), risultando in atti CP_2 CP_1
le rispettive dichiarazioni di cessione sia di , che di . Quanto al valore probatorio di tale Pt_3 CP_2 dichiarazione, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).
E' in atti, anche, l'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, con l'avvertenza che i “dati indicativi di ciascuno dei Crediti, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto” (doc. n. 3 del ricorso).
Vi è dunque evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
5.
Sulla prescrizione.
L'attore ha riferito di non aver mai ricevuto le lettere asseritamente inviate nel 2016 e nel 2021 e che la firma apposta sulla raccomanda n. 15440390070-7 “non è sicuramente quella dell'attore e, se recapitata, la racc.ta è stata consegnata a persona diversa dall'attore, che non l'ha mai ricevuta”.
pagina 5 di 7 In proposito si osserva che, con riferimento alla raccomandata del 27.8.2021, la stessa risulta inviata all'indirizzo di residenza dell'attore e consegnata a tale , coniuge del sig. , Persona_1 Pt_2
come tale abilitata alla ricezione (docc. 9 e 17 della comparsa di costituzione).
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha contestato che “Dalla documentazione in atti risulta esclusivamente che ha sposato l'opponente ma non risulta che la stessa Persona_1 Parte_2 coabiti con il e che abbia ricevuto la racc.ta e sottoscritto l'avviso di ricevimento”. Pt_2
Ora, la contestazione circoscritta alla non riferibilità della sottoscrizione a è circostanza Persona_1 neutra rispetto a quanto attestato dall'agente postale, con efficacia di fede privilegiata, in ordine alla consegna dell'atto al domicilio del destinatario e alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dalla persona ivi rinvenuta qualificatasi come destinatario dello stesso.
Concludendo sul punto, vi è prova documentale della ricezione della raccomandata del 27.8.2021, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
6.
Sulla decadenza.
L'art. 5 della fideiussione prevede che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cod.civ. che si intende derogato”.
Quanto all'eccepita nullità del predetto articolo 5, “in quanto viola precise norme di legge, del codice del consumo e del Trattato della Comunità Europea”, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che la rilevazione della nullità richiede che risultino, dagli atti, tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, tra le altre, “la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”, qual è pacificamente quella oggetto di causa, “fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce”.
Ne consegue che, risultando validamente derogato il disposto dell'art. 1957 c.c., le deduzioni attoree circa l'intervenuta decadenza risultando del tutto infondate.
8.
pagina 6 di 7 Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato, pertanto, esecutivo ex art. 653 c.p.c..
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei valori minimi delle quattro fasi, in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il petitum di causa.
La manifesta temerarietà dell'opposizione, promossa con argomentazioni palesemente infondate, in modo manifestamente temerario e a fini dilatori, comporta la condanna dell'attore, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della sanzione pecuniaria che si stima equo liquidare nella somma di euro 850,00 corrispondente a circa 1/3 delle spese di lite, come liquidate sopra.
In ragione di quanto precede, l'attore va anche condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 723/2024 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida Parte_2 in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 850,00 ex Controparte_4
art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro Controparte_4
500,00.
Reggio Emilia, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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