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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2025 da 1) Parte_1
Nata a Vizzolo Predabissi (MI), in data 02.02.1992 Cittadina;
italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabiana Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a: Sp De Macoris (Repubblica Domenicana), in data 20.01.1985
Parte_2 isc:
[...] C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabiana Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano- in data 19.01.2019 (Anno 2019, numero 0069, Registro 01, Parte 1 Serie) In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, C.F. , nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3
- , C.F. , nata a [...] il [...] Persona_2 C.F._4 entrambe residenti in [...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. La casa familiare, sita in Milano, Piazzale Ferdinando Martini n. 1, resterà assegnata alla signora e le figlie manterranno ivi la residenza. Il padre ha già lasciato la casa familiare e si obbliga Parte_1
a cambiare formalmente la residenza entro 3 mesi dal deposito del ricorso. 4. per quanto riguarda il regime dell'affidamento delle figlie, lo stesso sarà condiviso. Il collocamento sarà prevalente presso la madre. La residenza delle figlie resterà presso la madre. Per quanto concerne il diritto di visita, il padre potrà vedere le figlie una volta alla settimana, nella giornata di martedì con TO (dalle ore 17 di martedì alle ore 8.00 di mercoledì), ed un week end alternato portandole presso l'abitazione ove risiede (prelevamento dalla casa materna il venerdì ore 19 e restituzione ad ore 19 della domenica); dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro, ad anni alternati (per l'anno del deposito del ricorso il primo periodo sarà di competenza materna ed il secondo di competenza paterna); Pasqua con un genitore e SQ con l'altro, in maniera alternata (per l'anno successivo al deposito del ricorso, Pasqua con la mamma e SQ con il papà); compleanno un anno con la mamma ed un anno con il papà, in maniera alternata (per il primo anno successivo al deposito del ricorso con la mamma, poi in maniera alternata); in estate 15 giorni di vacanza con il padre per due settimane, anche non consecutive, nel periodo da giugno ad agosto, da comunicarsi entro e non oltre il 31 marzo. I genitori dovranno comunicare le località di villeggiatura prescelti con indirizzo e contatti telefonici delle strutture alberghiere o casa vacanze. 5. il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € Controparte_1
250,00 per il mantenimento di e la somma di € 250,00 per il mantenimento di Persona_1
, anticipatamente entro il giorno 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di Persona_2 ottobre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
Le somme verranno annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT. Prima rivalutazione ad un anno pagina 2 di 6 dalla data di deposito del ricorso. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative alle minori, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. Per quanto concerne le spese c.d. straordinarie, relative ai figli, si applicheranno le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate al Tribunale, dalla Corte d'appello di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, nel mese di giugno 2025 che stabiliscono quanto segue. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50%, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di pagina 3 di 6 scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).FIGLI IN CONDIZIONE DI MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente al 50%. 6) l'assegno unico e tutti i contributi (anche bonus), erogati dall' , dallo Stato e da qualsiasi Ente CP_2
Pubblico, comunque denominati, a favore dei minori e a sostegno della famiglia, dovranno confluire al 100% sul conto corrente intestato alla madre, alla quale saranno assegnati. Il padre si obbliga a farne richiesta se è necessario o in ogni caso a dare il proprio assenso ed ad inviare alla signora tutti i Pt_1 documenti necessari per l'ottenimento;
7) L'autovettura Nissan Juke, targata GW409DP della signora resterà di proprietà ed uso Parte_1 esclusivo della stessa;
8) le Parti si obbligano a chiudere il conto cointestato entro tre mesi dal deposito del ricorso:
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
10) le spese relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra i coniugi.
11) Le Parti rinunziano sin d'ora a presenziare fisicamente alla celebranda udienza di cui si chiede la trattazione scritta e dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12) I ricorrenti da ultimo chiedono che il Tribunale voglia provvedere all'omologa della separazione e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di Milano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto negli atti di stato civile del Comune di Milano (Anno 2019, numero 0069, Registro 01, Parte 1 Serie)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO pagina 4 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole (anche sotto il profilo economico)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 19.01.2019
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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