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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11125/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023007DI0000023880001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19703/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rapp.te p.t. della Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con sanzioni e interessi, emesso dall'ADE Napoli II, notificato in data 13.05.2025.
La pretesa tributaria ammonta a €.413,75.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione,
2) nullità parziale della liquidazione d'imposta, in violazione dell'art.22 del dpr 131/1986.
L'ADE si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i limiti qui di seguito esposti.
In primo luogo, va osservato che nessuna delle parti in causa ha depositato il decreto ingiuntivo n.2388/2023, emesso dal Giudice di Pace di Nola, richiamato nella presente controversia.
Ciò posto, si osserva che la prima eccezione formulata dal ricorrente circa il difetto di motivazione è infondata.
In proposito la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente», Cass. sez. V, 7.4.2022, n. 11283. Nel caso di specie la motivazione dell'atto impugnato risulta quindi sufficiente.
Maggiore attenzione merita il secondo motivo di ricorso, circa la violazione del divieto di duplicazione dell'imposta. Dal provvedimento impugnato risulta che trattasi di indicazione di fatture. Detti documenti fiscali non rientrano tra le ipotesi di cui all'art. 22 del dpr 131/1986.
Ai fini dell'imposta di registro non possono essere tassati come “atti enunciati” gli atti semplicemente presupposti, nonché gli atti soltanto nominati nel provvedimento o nel negozio giuridico intercorso tra le parti, soggetto a registrazione a termine fisso. Non è sufficiente che l'atto sia semplicemente nominato da un altro atto perché si configuri l'obbligo si sottoporre a tassazione anche l'ulteriore rapporto preesistente tra le parti. L'atto enunciato è tassabile se- e soltanto se - non sia semplicemente nominato o richiamato, bensì sia interamente contenuto, quanto agli elementi essenziali, in altro atto soggetto a registrazione a termine fisso, quasi al punto da configurare un atto autonomo volontariamente registrato dalle parti. Alla luce del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, ex art. 40 del dpr 131/1986, secondo il quale, qualora si tratti di rapporti e/o negozi che scontano l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale, non è corretto applicare la tassazione ex art. 22 dpr 131/1986, secondo cui la semplice enunciazione di un atto lo assoggetterebbe all'imposta di registro. In tal caso se risulta pienamente legittima l'applicazione al decreto ingiuntivo dell'imposta di registro ex art. 37 dpr 131/1986, la tassazione di altro, rispetto all'atto giudiziario, costituisce un'illecita duplicazione d'imposta.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Il rigetto del primo motivo di ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11125/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023007DI0000023880001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19703/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rapp.te p.t. della Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con sanzioni e interessi, emesso dall'ADE Napoli II, notificato in data 13.05.2025.
La pretesa tributaria ammonta a €.413,75.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione,
2) nullità parziale della liquidazione d'imposta, in violazione dell'art.22 del dpr 131/1986.
L'ADE si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i limiti qui di seguito esposti.
In primo luogo, va osservato che nessuna delle parti in causa ha depositato il decreto ingiuntivo n.2388/2023, emesso dal Giudice di Pace di Nola, richiamato nella presente controversia.
Ciò posto, si osserva che la prima eccezione formulata dal ricorrente circa il difetto di motivazione è infondata.
In proposito la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente», Cass. sez. V, 7.4.2022, n. 11283. Nel caso di specie la motivazione dell'atto impugnato risulta quindi sufficiente.
Maggiore attenzione merita il secondo motivo di ricorso, circa la violazione del divieto di duplicazione dell'imposta. Dal provvedimento impugnato risulta che trattasi di indicazione di fatture. Detti documenti fiscali non rientrano tra le ipotesi di cui all'art. 22 del dpr 131/1986.
Ai fini dell'imposta di registro non possono essere tassati come “atti enunciati” gli atti semplicemente presupposti, nonché gli atti soltanto nominati nel provvedimento o nel negozio giuridico intercorso tra le parti, soggetto a registrazione a termine fisso. Non è sufficiente che l'atto sia semplicemente nominato da un altro atto perché si configuri l'obbligo si sottoporre a tassazione anche l'ulteriore rapporto preesistente tra le parti. L'atto enunciato è tassabile se- e soltanto se - non sia semplicemente nominato o richiamato, bensì sia interamente contenuto, quanto agli elementi essenziali, in altro atto soggetto a registrazione a termine fisso, quasi al punto da configurare un atto autonomo volontariamente registrato dalle parti. Alla luce del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, ex art. 40 del dpr 131/1986, secondo il quale, qualora si tratti di rapporti e/o negozi che scontano l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale, non è corretto applicare la tassazione ex art. 22 dpr 131/1986, secondo cui la semplice enunciazione di un atto lo assoggetterebbe all'imposta di registro. In tal caso se risulta pienamente legittima l'applicazione al decreto ingiuntivo dell'imposta di registro ex art. 37 dpr 131/1986, la tassazione di altro, rispetto all'atto giudiziario, costituisce un'illecita duplicazione d'imposta.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Il rigetto del primo motivo di ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.