Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 345
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto impugnato fosse sufficiente, citando la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di imposta di registro su atti giudiziari.

  • Accolto
    Nullità parziale della liquidazione d'imposta per violazione del divieto di duplicazione dell'imposta

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che le fatture non rientrino tra le ipotesi di cui all'art. 22 del dpr 131/1986 e che la tassazione di tali documenti, rispetto all'atto giudiziario, costituisca un'illecita duplicazione d'imposta, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 345
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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