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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OG GI, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1579/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230051972333000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230051972333000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230051972333000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028078910000 TARI TARES BOLL 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110002325214000 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110036533947000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120017845071000 OCC. SUOLO PUBB 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120017845071000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005424201000 OCC. SUOLO PUBB 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005424201000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160073351847000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160084833711000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
26/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 29.02.2024, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
1.la cartella di pagamento n°29620230051972333000 notificata in data 26.02.2024 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.600,88 per TARI- TEFA anni 2016-2017-2018;
2. l'intimazione di pagamento n° 29620239028078910/000, notificata in data 12.01.2024 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 24.564,64, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - cartella di pagamento n°29620110002325214000 notificata il 23.06.2011 con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 212,17 per tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche per l'anno 2006;
- cartella di pagamento n°29620110036533947000 notificata il 07.11.2011, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 887,21 per tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2010;
- cartella di pagamento n°29620120017845071000 notificata il 22.04.2012, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.046,85 per tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011 e tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche per l'anno 2007;
- cartella di pagamento n°29620130005424201000 “presuntamente” notificata il 30.04.2013, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 923,50 per tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012 e tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche per l'anno 2009;
- cartella di pagamento n°29620160073351847000 “presuntamente” notificata il 24.02.2017, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 238,37 nella parte relativa alle tasse automobilistiche anno
2011;
- cartella di pagamento n°2962016008483371000 “presuntamente” notificata il 10.04.2017, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.819,09 nella parte relativa alla TARES anno 2013.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
La cartella di pagamento n°29620230051972333000 era stata notificata, per la prima volta, in data
26.02.2024.La richiesta di pagamento era illegittima in quanto, come è noto, il diritto a riscuotere i tributi locali si prescriveva dopo cinque anni dal momento in cui poteva essere richiesto il pagamento;
Relativamente all'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento su indicate, in quanto il contribuente aveva ricevuto la notifica delle suddette cartelle di pagamento ben oltre il termine di legge, come era attestato nella stessa intimazione impugnata, né era intervenuto alcun altro atto interruttivo del termine prescrizionale fino alla notifica dell'intimazione qui impugnata, notifica avvenuta il 12.01.2024. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione - si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nel ricorso.
Con memoria illustrativa del 03.02.2026, parte ricorrente insisteva sui motivi del ricorso introduttivo, contestando il contenuto delle controdeduzioni di controparte e l'insufficienza probatoria dei documenti dalla stessa allegati quali atti dimostrativi della notifica delle cartelle su indicate.
Con memoria di replica del 13.02.2026, parte ricorrente rappresentava quanto segue.
Nella su citata memoria illustrativa era stato eccepito e affermato che l'intimazione di pagamento n.
29620229009008768000, presuntivamente notificata in data 02.11.2022, non fosse mai stata notificata e la sottoscrizione apposta in calce alla relata di notifica fosse falsa e non era quella del signor Ricorrente_1 che, invece, avrebbe dovuto firmare dato che l'operatore aveva dichiarato di avere consegnato l'atto personalmente al destinatario.
Il ricorrente aveva, pertanto, disconosciuto la suddetta sottoscrizione dichiarando di volere proporre querela di falso avanti al Tribunale ordinario nel caso in cui ADER dichiarasse di volere utilizzare il documento dichiarato falso.
In data 02.02.2026 ADER aveva depositato l'attestazione di conformità degli atti depositati il 04.07.2024,fra i quali vi era il documento oggetto del disconoscimento.
Alla luce della dichiarazione di parte resistente veniva richiesto che questa Corte volesse ordinare ad ADER,
e per essa al difensore, di depositare l'originale analogico dell'intimazione di pagamento n.
29620229009008768000, presuntivamente notificata in data 02.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo del ricorso relativo alla cartella di pagamento n°29620230051972333000 notificata in data
26.02.2024 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.600,88 per TARI- TEFA anni
2016-2017-2018 è accoglibile in quanto è incontestato fra le parti che la prescrizione per la TARI sia quinquennale e parte resistente si è limitata ad affermare che il ricorrente non ha esplicitamente contestato quanto contenuto nella cartella relativamente alla avvenuta notifica degli atti (di accertamento del comune) dal che se ne dedurrebbe una tacita accondiscendenza all'ammissione di avvenuta notifica.
Questa Corte ritiene di contro che a fronte delle eccezioni del ricorrente di avvenuta prescrizione la parte resistente deve provare che questa non si è consumata attraverso il deposito di prove che dimostrino l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali.
Tale prova non è stata data e di conseguenza questo motivo è accoglibile.
Con riferimento alla intimazione di pagamento e alle cartelle sottese preliminarmente questa Corte afferma, in linea con giurisprudenza della Suprema Corte, che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni
(Ordinanza 20425 del 2017 dove la Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento)e che le tasse locali (TARI, TARE, SA) si prescrivono in cinque anni (decisione n. 17667 del 26/6/2024 dove la Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale della riscossione coattiva della tassa rifiuti, diversamente da tributi erariali per i quali la prescrizione è decennale).
Non è quindi accogibile la tesi del resistente che ritiene che invece la prescrizione sia tout court decennale. In conseguenza l'esame della documentazione probante depositata da parte resistente deve essere finalizzata alla ricerca degli eventi interruttivi come sopra delineati.
Orbene, con eccezione della cartella di pagamento n°2962016008483371000 “presuntamente” notificata il
10.04.2017, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.819,09 nella parte relativa alla
TARES anno 2013 di cui è stata data prova di notifica da parte del resistente e pertanto esigibile da parte dell'Agente della riscossione, tutte le altre non sono assistite da eventi interruttivi della prescrizione per cui per le stesse è inibito all'Agente della riscossione procedere al recupero.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati con eccezione dell'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella di pagamento n°2962016008483371000 per TARES anno 2013. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OG GI, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1579/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230051972333000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230051972333000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230051972333000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028078910000 TARI TARES BOLL 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110002325214000 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110036533947000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120017845071000 OCC. SUOLO PUBB 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120017845071000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005424201000 OCC. SUOLO PUBB 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005424201000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160073351847000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160084833711000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
26/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 29.02.2024, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
1.la cartella di pagamento n°29620230051972333000 notificata in data 26.02.2024 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.600,88 per TARI- TEFA anni 2016-2017-2018;
2. l'intimazione di pagamento n° 29620239028078910/000, notificata in data 12.01.2024 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 24.564,64, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - cartella di pagamento n°29620110002325214000 notificata il 23.06.2011 con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 212,17 per tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche per l'anno 2006;
- cartella di pagamento n°29620110036533947000 notificata il 07.11.2011, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 887,21 per tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2010;
- cartella di pagamento n°29620120017845071000 notificata il 22.04.2012, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.046,85 per tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011 e tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche per l'anno 2007;
- cartella di pagamento n°29620130005424201000 “presuntamente” notificata il 30.04.2013, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 923,50 per tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012 e tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche per l'anno 2009;
- cartella di pagamento n°29620160073351847000 “presuntamente” notificata il 24.02.2017, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 238,37 nella parte relativa alle tasse automobilistiche anno
2011;
- cartella di pagamento n°2962016008483371000 “presuntamente” notificata il 10.04.2017, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.819,09 nella parte relativa alla TARES anno 2013.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
La cartella di pagamento n°29620230051972333000 era stata notificata, per la prima volta, in data
26.02.2024.La richiesta di pagamento era illegittima in quanto, come è noto, il diritto a riscuotere i tributi locali si prescriveva dopo cinque anni dal momento in cui poteva essere richiesto il pagamento;
Relativamente all'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento su indicate, in quanto il contribuente aveva ricevuto la notifica delle suddette cartelle di pagamento ben oltre il termine di legge, come era attestato nella stessa intimazione impugnata, né era intervenuto alcun altro atto interruttivo del termine prescrizionale fino alla notifica dell'intimazione qui impugnata, notifica avvenuta il 12.01.2024. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione - si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nel ricorso.
Con memoria illustrativa del 03.02.2026, parte ricorrente insisteva sui motivi del ricorso introduttivo, contestando il contenuto delle controdeduzioni di controparte e l'insufficienza probatoria dei documenti dalla stessa allegati quali atti dimostrativi della notifica delle cartelle su indicate.
Con memoria di replica del 13.02.2026, parte ricorrente rappresentava quanto segue.
Nella su citata memoria illustrativa era stato eccepito e affermato che l'intimazione di pagamento n.
29620229009008768000, presuntivamente notificata in data 02.11.2022, non fosse mai stata notificata e la sottoscrizione apposta in calce alla relata di notifica fosse falsa e non era quella del signor Ricorrente_1 che, invece, avrebbe dovuto firmare dato che l'operatore aveva dichiarato di avere consegnato l'atto personalmente al destinatario.
Il ricorrente aveva, pertanto, disconosciuto la suddetta sottoscrizione dichiarando di volere proporre querela di falso avanti al Tribunale ordinario nel caso in cui ADER dichiarasse di volere utilizzare il documento dichiarato falso.
In data 02.02.2026 ADER aveva depositato l'attestazione di conformità degli atti depositati il 04.07.2024,fra i quali vi era il documento oggetto del disconoscimento.
Alla luce della dichiarazione di parte resistente veniva richiesto che questa Corte volesse ordinare ad ADER,
e per essa al difensore, di depositare l'originale analogico dell'intimazione di pagamento n.
29620229009008768000, presuntivamente notificata in data 02.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo del ricorso relativo alla cartella di pagamento n°29620230051972333000 notificata in data
26.02.2024 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.600,88 per TARI- TEFA anni
2016-2017-2018 è accoglibile in quanto è incontestato fra le parti che la prescrizione per la TARI sia quinquennale e parte resistente si è limitata ad affermare che il ricorrente non ha esplicitamente contestato quanto contenuto nella cartella relativamente alla avvenuta notifica degli atti (di accertamento del comune) dal che se ne dedurrebbe una tacita accondiscendenza all'ammissione di avvenuta notifica.
Questa Corte ritiene di contro che a fronte delle eccezioni del ricorrente di avvenuta prescrizione la parte resistente deve provare che questa non si è consumata attraverso il deposito di prove che dimostrino l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali.
Tale prova non è stata data e di conseguenza questo motivo è accoglibile.
Con riferimento alla intimazione di pagamento e alle cartelle sottese preliminarmente questa Corte afferma, in linea con giurisprudenza della Suprema Corte, che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni
(Ordinanza 20425 del 2017 dove la Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento)e che le tasse locali (TARI, TARE, SA) si prescrivono in cinque anni (decisione n. 17667 del 26/6/2024 dove la Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale della riscossione coattiva della tassa rifiuti, diversamente da tributi erariali per i quali la prescrizione è decennale).
Non è quindi accogibile la tesi del resistente che ritiene che invece la prescrizione sia tout court decennale. In conseguenza l'esame della documentazione probante depositata da parte resistente deve essere finalizzata alla ricerca degli eventi interruttivi come sopra delineati.
Orbene, con eccezione della cartella di pagamento n°2962016008483371000 “presuntamente” notificata il
10.04.2017, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.819,09 nella parte relativa alla
TARES anno 2013 di cui è stata data prova di notifica da parte del resistente e pertanto esigibile da parte dell'Agente della riscossione, tutte le altre non sono assistite da eventi interruttivi della prescrizione per cui per le stesse è inibito all'Agente della riscossione procedere al recupero.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati con eccezione dell'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella di pagamento n°2962016008483371000 per TARES anno 2013. Spese compensate.