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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “revoca reddito di cittadinanza”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla percezione del reddito di cittadinanza richiesto con domanda del 07 febbraio 2023, revocatole con provvedimento del 12 agosto 2023, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Contestava CP_1
in particolare la sussistenza di uno dei requisiti di legge, ossia il possesso alla data di presentazione della domanda e, per tutto il periodo di percezione del beneficio, del permesso di soggiorno
(venuto meno durante il periodo di erogazione del beneficio). Inoltre, rilevava che la parte ricorrente aveva reso false dichiarazioni al momento di presentazione della domanda, avendo dichiarato di essere cittadino di un Paese dell'Unione Europea.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
***************
Il ricorso è infondato.
Invero, deve rilevarsi il fatto che, in riferimento alle sopra riportate circostanze di fatto allegate dall' in ordine alla sopravvenuta carenza, nel periodo di erogazione del beneficio, del requisito CP_1
del possesso del permesso di soggiorno, nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla parte ricorrente, sicché esse devono ritenersi dimostrate, atteso che, ai sensi dell'art. 115, comma 1,
c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita”.
Deve infatti rimarcarsi la necessità che anche la parte ricorrente prenda posizione, in modo
chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic
Cass. Sez. III, 6 ottobre 2015 n° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic Cass. Sez. III, 18 luglio 2016 n° 14652 e Cass. Lav. 4
gennaio 2019 n° 87). Trattasi, dunque, di onere posto a carico anche della parte ricorrente,
rispetto ai fatti allegati dal convenuto, da espletare nella prima difesa utile e dunque alla prima
udienza ex art. 420 c.p.c., atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo
dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal
carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di
preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute
processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico
delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto
riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una
delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il
fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più
gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto,
potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic Cass. Lav. 13 giugno 2005 n° 12636).
2
Anche Cass. Lav. 5 marzo 2003 n° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui
fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di
collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa,
evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto
a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il
corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera
precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e
perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto
introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e
non soltanto dalla formulazione dell'art. 416-bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i
presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul
convenuto” (per il rito ordinario, cfr. Cass. Sez. III, 3 maggio 2016 n° 8647).
Peraltro, deve rilevarsi che quanto affermato dall' trova conferma negli stessi allegati al CP_1
ricorso, tra i quali vi è la copia del permesso di soggiorno che reca, quale data di scadenza, il
7.10.2023 (data anteriore alla scadenza del periodo di 18 mesi decorrente dal marzo 2023).
Per i motivi esposti, essendo sopravvenuta la carenza del requisito previsto dalla legge (art. 2
comma 1, d.l. n. 4/2019), legittimo si appalesa il provvedimento del 12.08.2023 di revoca del beneficio (ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.l. cit.).
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
3
2. nulla per le spese.
Taranto, 11 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “revoca reddito di cittadinanza”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla percezione del reddito di cittadinanza richiesto con domanda del 07 febbraio 2023, revocatole con provvedimento del 12 agosto 2023, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Contestava CP_1
in particolare la sussistenza di uno dei requisiti di legge, ossia il possesso alla data di presentazione della domanda e, per tutto il periodo di percezione del beneficio, del permesso di soggiorno
(venuto meno durante il periodo di erogazione del beneficio). Inoltre, rilevava che la parte ricorrente aveva reso false dichiarazioni al momento di presentazione della domanda, avendo dichiarato di essere cittadino di un Paese dell'Unione Europea.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato.
Invero, deve rilevarsi il fatto che, in riferimento alle sopra riportate circostanze di fatto allegate dall' in ordine alla sopravvenuta carenza, nel periodo di erogazione del beneficio, del requisito CP_1
del possesso del permesso di soggiorno, nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla parte ricorrente, sicché esse devono ritenersi dimostrate, atteso che, ai sensi dell'art. 115, comma 1,
c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita”.
Deve infatti rimarcarsi la necessità che anche la parte ricorrente prenda posizione, in modo
chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic
Cass. Sez. III, 6 ottobre 2015 n° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic Cass. Sez. III, 18 luglio 2016 n° 14652 e Cass. Lav. 4
gennaio 2019 n° 87). Trattasi, dunque, di onere posto a carico anche della parte ricorrente,
rispetto ai fatti allegati dal convenuto, da espletare nella prima difesa utile e dunque alla prima
udienza ex art. 420 c.p.c., atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo
dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal
carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di
preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute
processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico
delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto
riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una
delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il
fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più
gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto,
potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic Cass. Lav. 13 giugno 2005 n° 12636).
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Anche Cass. Lav. 5 marzo 2003 n° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui
fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di
collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa,
evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto
a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il
corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera
precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e
perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto
introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e
non soltanto dalla formulazione dell'art. 416-bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i
presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul
convenuto” (per il rito ordinario, cfr. Cass. Sez. III, 3 maggio 2016 n° 8647).
Peraltro, deve rilevarsi che quanto affermato dall' trova conferma negli stessi allegati al CP_1
ricorso, tra i quali vi è la copia del permesso di soggiorno che reca, quale data di scadenza, il
7.10.2023 (data anteriore alla scadenza del periodo di 18 mesi decorrente dal marzo 2023).
Per i motivi esposti, essendo sopravvenuta la carenza del requisito previsto dalla legge (art. 2
comma 1, d.l. n. 4/2019), legittimo si appalesa il provvedimento del 12.08.2023 di revoca del beneficio (ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.l. cit.).
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
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2. nulla per le spese.
Taranto, 11 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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