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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 683/2021 r.g.
, Parte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., Avv. PEPE FRANCO parte attrice in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
, Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_4 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_5 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_6
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Avv. ZUCCACCIA GIANCARLO Avv. MASTRANGELI D. FABRIZIO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
1)- accertare e dichiarare, in virtù dei vizi ed anomalie denunciate in sede di opposizione, l'illegittimità, alla data della sua adozione, dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal GE Dr.ssa Roscini nel procedimento RGE 443/2018 Tribunale di Spoleto, in data 02.07.2020 e comunicata in data 15.07.2020;
2)- conseguenzialmente, revocare, annullare e comunque dichiarare priva di efficacia giuridica ed improduttiva di effetti giuridici la resa ordinanza di assegnazione con conseguente ordine e condanna dei creditori – oggi convenuti- alla restituzione
1 di tutte le somme incamerate a fronte del provvedimento illegittimo, maggiorato di interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill,mo tribunale adito, contrariis reiectis,
- RIGETTARE integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- CON CONDANNA di parte attrice e dei suoi soci, solidalmente fra loro, al Controparte_4 pagamento dei compensi di lite.
Le ragioni della decisione:
1. In virtù sentenza n. 1126/2017 resa dal Tribunale di Perugia, gli odierni convenuti attivavano nei confronti degli odierni attori, procedura di esecuzione mobiliare con la quale sottoponevano a pignoramento ''titoli'' relativi a contributi UE riconosciuti dall' CP_5
Nell'ambito di procedura esecutiva veniva disposta la vendita dei titoli, aggiudicati in virtù di verbale d'asta del 28.06.2019.
Il G.E. fissava udienza per la distribuzione delle somme alla data del 20.12.2019.
1.1. Nel frattempo, nel procedimento di merito, con sentenza parziale n. 716/2019 del 18.11.2019, la
Corte di Appello, in relazione alla sentenza di primo grado n. 1226/2017, così disponeva: ''conferma la condanna della convenuta (l'odierno attore opponente) alla restituzione in favore di ciascuno degli attori sopra identificati della somme da ciascuno di loro versatele a titolo di prezzo nella misura indicata nell'appellata sentenza, con detrazione però delle somme, da determinare nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione tabacco che avevano acquistato, oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo come statuito nell'appellata sentenza'' .
Nella medesima sentenza della Corte di Appello, il Collegio giudicante ha disposto la prosecuzione del giudizio, come da “separata ordinanza per la quantificazione delle somme riscosse dagli attori a titolo di aiuto e per la liquidazione del risarcimento del danno”.
1.2. A quel punto, nella procedura esecutiva, con ricorso ex art. 615 c.p.c., l'odierno attore proponeva formale opposizione all'esecuzione, richiedendo la sospensione della procedura assumendo il venir meno di valido titolo esecutivo.
1.3. Il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione e nel concedere i termini per la instaurazione del giudizio di merito, assegnava ai creditori procedenti le somme ricavate dalla vendita dei titoli.
2 1.4. Avverso il provvedimento di rigetto e contestuale assegnazione, l' Parte_1 presentava formale opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
1.5. Con provvedimento del 22.12.2020, il G.E. fissava la successiva udienza del 2.02.2021; a scioglimento della riserva, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, ordinando di provvedere al versamento delle somme in favore dei creditori e dettando nuovo temine per l'instaurazione del giudizio di merito.
1.6. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società odierna attrice ha instaurato giudizio di merito a seguito del rigetto del ricorso ex art. 617 c.p.c., chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal G.E. nel procedimento RGE 443/2018 in data 02.07.2020.
2. L'opposizione si fonda su quattro motivi, tutti sostanzialmente riferibili all'assenza di valido titolo esecutivo.
2.1. Con il primo motivo si censura l'ordinanza di distribuzione titoli perché la stessa “omette di riportare il credito dei creditori procedenti (non determinabile, in quanto dall'importo riconosciuto dal Tribunale, quale restituzione prezzo, deve essere DETRATTO, l'importo a determinarsi a mezzo CTU, delle somme percepiti dai creditori, secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello)”; in altre parole, secondo l'attore, “il GE omette – o meglio – si è trovato nell'impossibilità di dichiarare anche l'eventuale NON CAPIENZA dell'eventuale credito azionato, in quanto, alla luce della sentenza della Corte di Appello, non è possibile allo stato, determinare l'importo che deve essere oggetto di restituzione da parte de ai creditori del procedimento esecutivo a fronte della dichiarata risoluzione contrattuale”. Parte_1
L'attore ha operato una ricostruzione secondo cui “sarebbe stato opportuno che il GE, nel ritenere il credito azionato certo e determinato (o facilmente determinabile), nel reso provvedimento, avesse provveduto anche a specificarlo e/o quantomeno a dichiararne la “incapienza” alla luce delle attribuzioni effettuate. Questo avrebbe significato che il GE, sostituendosi al CTU nominato dalla CdA di Perugia, dall'importo riconosciuto come restituzione del prezzo, avrebbe dovuto procedere alla “ detrazione però delle somme, da determinare nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso
a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione tabacco che avevano acquistato, oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo come statuito nell'appellata sentenza'' (si veda pag. 4 atto di citazione in opposizione).
2.2. Con il secondo motivo, l'attore ha affermato che “affinché il titolo successivo e parzialmente riformato possa continuare ad essere valido titolo esecutivo per la prosecuzione della procedura esecutiva avviata, è necessario che esso proceda alla quantificazione del dovuto (condanna determinata) o, quantomeno, indichi criteri e parametri che ne consentano l'esatta quantificazione (“nei limiti fissati dal nuovo titolo”). Nella fattispecie in esame, la sentenza non definitiva n.716/2019 della Corte di Appello di Perugia (all. 2) – nei confronti della quale è stata formulata espressa riserva di impugnazione - costituisce il “continuum” della sentenza 1226/2017 del Tribunale di Perugia esclusivamente sulla DICHIARATA
3 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO, ma non costituisce il “continuum” in ordine all'importo restitutorio rispetto a quello riportato nella sentenza di primo grado, atteso che l'importo riconosciuto in sentenza di primo grado a titolo restitutorio pari ad euro 216.000,00 di cui 36 mila a titolo di iva, DEVE ESSERE
PORTATO IN DATRAZIONE gli importi percepiti da parte creditrice DEGLI IMPORTI PERCEPITI A
TITOLO DI PREMIO COMUNITARIO nel periodo 2005/2009 a fronte della prestazione parziale eseguita e non ripetibile (cessione quote anno 2005), quindi da liquidarsi economicamente, il tutto come riportato nella sentenza non definitiva della Corte di Appello e nell'Ordinanza istruttoria del 31.10.2019”.
Così, secondo l'attore in opposizione, “la giuridica conseguenza di quanto sopra, comporta il venir meno del presupposto imprescindibile affinchè il titolo possa essere posto a fondamento della procedura esecutiva RGE 443/2018 inteso quale grave difetto di certezza (nel quantum) nonchè di liquidità del titolo esecutivo” (si veda atto di citazione, pagg. 5 e 6).
2.3. Con il terzo motivo si è ribadito che “per giurisprudenza uniforme e costante la sentenza di condanna generica, quale quella resa dal Collegio territoriale, pur essendo titolo esecutivo ai fini di iscrizione ipotecaria, non costituisce titolo esecutivo per intraprendere e/o proseguire azione di recupero coatto in quanto il presunto credito difetta dei requisiti minimi della ''concretezza, determinatezza ed univocità riferiti alla prestazione oggetto della pronuncia stessa, non richiedendo al
G.E. alcuna ulteriore valutazione soggettiva della parte esecutata''; la sentenza di condanna generica è, in sostanza, una sentenza dichiarativa cioè una sentenza di accertamento della eventuale responsabilità del debitore che, non presentando una condanna specifica , non può costituire titolo esecutivo (Cass. sent. n. 5252 del 16.3.16)”.
Perciò si è affermato nuovamente che “emerge in maniera incontrovertibile che l'aver proseguito la procedura esecutiva
RGE 443/2018 ha legittimato la quantificazione del dovuto aliunde rispetto al titolo esecutivo ossia sulla base di elementi extratestuali non contenuti nel provvedimento della C dA di Perugia così rendendo arbitrariamente ed illegittimamente il procedimento esecutivo un vero e proprio giudizio di accertamento”.
2.4. Con il quarto motivo si è riaffermata l'impossibilità di attribuire valenza esecutiva alla sentenza di primo grado (poiché sostituita dalla sentenza di secondo grado) e alla sentenza di secondo grado (in quanto “sentenza parziale”, di “condanna generica” e perciò inidonea), come già affermato nell'ambito dell'argomentazione dei precedenti motivi (tal proposito si vedano pagg. 6 e 7 atto di citazione).
3. Quanto, in particolare, al primo motivo di opposizione (si veda par. 2.1.) deve rilevarsi che la funzione dell'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c., con cui si vengono distribuiti i proventi della vendita, non è quella di individuare la misura complessiva del credito.
Questa deriva, direttamente, dal titolo portato in esecuzione.
Nel caso di specie, dunque, col primo motivo di opposizione viene contestata l'ordinanza di distribuzione in relazione ad un titolo esecutivo ritenuto inidoneo poiché riferibile ad un credito non liquido (a seguito
4 della pronuncia parziale della Corte di Appello); non si tratta, dunque, di una controversia di tipo distributivo ai sensi dell'art. 512 e 617 co. 2 c.p.c. poiché, nella sostanza, non si contestano le quote di attribuzione né il diritto di singoli creditori, quanto piuttosto il diritto a procedere a esecuzione a seguito di vicende che avevano interessato il titolo esecutivo.
3.1. A tal proposito deve evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità tra l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l'intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio ivi indicato
(sul punto si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22310 del 26/10/2011, Rv. 620287 - 01).
3.2. A tal proposito deve quindi rilevarsi che il primo motivo, così come gli altri motivi, danno forma ad una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. instaurata a seguito del caso, invero peculiare, di pronuncia parziale della Corte di Appello (sentenza n. 716/2019) la quale, pur confermando nel merito la sentenza di primo grado (soccombenza dell'odierno attore), si era limitata a dettare criteri per la individuazione della somma da restituire, verosimilmente non consentendo una sua immediata esecuzione (tant'è che la stessa sentenza fa riferimento alla necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, si veda sentenza, allegato n. 2 atto di citazione, ma anche sopra, par. 1.1.), comunque potenzialmente sostituendosi alla sentenza di primo grado.
5 3.3. La qualificazione delle doglianze alla stregua dell'art. 615 c.p.c. appare confermata dal contegno procedimentale dello stesso attore, il quale, nell'ambito della procedura esecutiva, in prima battuta formulava ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. evidenziando l'impossibilità di proseguire l'esecuzione a causa del richiamato tenore della sentenza di Appello n. 716/2019 e, conseguentemente, della incidenza sulla validità del titolo esecutivo, inizialmente costituito dalla sentenza di primo grado (si veda allegato n. 3 atto di citazione).
Tale ricorso in opposizione, presentato ex art. 615 c.p.c., è stato depositato il 29/6/2020 e rigettato dal
G.E. con la medesima ordinanza di assegnazione delle somme, notificata il 15/7/2020.
3.4. Deve quindi evidenziarsi che tale ultima ordinanza del G.E. deve essere considerata come un provvedimento misto;
infatti, oltre a provvedere sulla distribuzione delle somme, lo stesso G.E. rigettava il ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., concedendo al ricorrente termine per l'introduzione per il giudizio di merito “fino al 30/9/2020” (si veda ordinanza, allegato n. 4 atto di citazione).
3.5. A fronte di tale ordinanza, l'odierno attore (allora ricorrente) non coltivava i motivi del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., omettendo di instaurare giudizio di merito.
3.6. L'attore invece presentava nuova e diversa opposizione di fronte del G.E. ai sensi dell'art. 512 e 617 co. 2 c.p.c. (datata 24/7/2020) determinando l'insorgere di una nuova fase cautelare di fronte del G.E.
(si veda allegato n. 5, atto di citazione).
3.7. Una volta esaminata tale cronologia procedimentale, occorre evidenziarne l'importanza, svolgendo alcune ulteriori considerazioni.
In particolare, quanto alla potenziale sovrapponibilità delle due azioni esercitate dall'odierno attore nel procedimento esecutivo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c. (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15439 del 31/05/2023, Rv. 668073 - 01).
3.8. L'enunciazione di tali principi è utile poiché permette di spiegare come, nel caso di specie, le opposizioni esecutive presentate dall'odierno attore non solo originano del medesimo fatto costitutivo
6 (emissione della sentenza parziale della Corte di Appello di Perugia), ma i motivi della opposizione ex artt. 512 e 617 co. 2 c.p.c. sostanzialmente coincidono con i motivi a supporto del precedente ricorso formulato ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Come visto (si veda sopra, paragrafi 3 e 3.1.), le opposizioni derivavano dal denunciato potenziale vizio del titolo esecutivo.
Perciò, ambedue le opposizioni esecutive svolgono la (medesima) funzione di contestare il diritto a procedere con l'esecuzione, dovendosi qualificare le stesse ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
3.9. Quanto detto determina una importante e decisiva conseguenza, ovverosia l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c.; infatti, i motivi a supporto del primo ricorso ex art. 615 c.p.c. (ricorso allora correttamente qualificato) non sono stati coltivati con la tempestiva instaurazione del giudizio di merito.
Gli stessi, invece, sono stati inammissibilmente riproposti con ricorso ex art. 617 c.p.c., a nulla rilevando che l'odierno attore abbia, solo nella forma, presentato ricorso avverso l'ordinanza distributiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi superiori pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato vicino al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, al carattere articolato della vicenda procedimentale, alla sua durata, al numero di soggetti coinvolti nella lite, all'attività svolta dalle parti.
p.q.m.
dichiara inammissibile l'opposizione esecutiva formulata da parte attrice. Pa condanna “ ” e i soci illimitatamente Parte_1 responsabili, in favore di parte convenuta, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 8.303,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 10 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 683/2021 r.g.
, Parte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., Avv. PEPE FRANCO parte attrice in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
, Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_4 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_5 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_6
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Avv. ZUCCACCIA GIANCARLO Avv. MASTRANGELI D. FABRIZIO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
1)- accertare e dichiarare, in virtù dei vizi ed anomalie denunciate in sede di opposizione, l'illegittimità, alla data della sua adozione, dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal GE Dr.ssa Roscini nel procedimento RGE 443/2018 Tribunale di Spoleto, in data 02.07.2020 e comunicata in data 15.07.2020;
2)- conseguenzialmente, revocare, annullare e comunque dichiarare priva di efficacia giuridica ed improduttiva di effetti giuridici la resa ordinanza di assegnazione con conseguente ordine e condanna dei creditori – oggi convenuti- alla restituzione
1 di tutte le somme incamerate a fronte del provvedimento illegittimo, maggiorato di interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill,mo tribunale adito, contrariis reiectis,
- RIGETTARE integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- CON CONDANNA di parte attrice e dei suoi soci, solidalmente fra loro, al Controparte_4 pagamento dei compensi di lite.
Le ragioni della decisione:
1. In virtù sentenza n. 1126/2017 resa dal Tribunale di Perugia, gli odierni convenuti attivavano nei confronti degli odierni attori, procedura di esecuzione mobiliare con la quale sottoponevano a pignoramento ''titoli'' relativi a contributi UE riconosciuti dall' CP_5
Nell'ambito di procedura esecutiva veniva disposta la vendita dei titoli, aggiudicati in virtù di verbale d'asta del 28.06.2019.
Il G.E. fissava udienza per la distribuzione delle somme alla data del 20.12.2019.
1.1. Nel frattempo, nel procedimento di merito, con sentenza parziale n. 716/2019 del 18.11.2019, la
Corte di Appello, in relazione alla sentenza di primo grado n. 1226/2017, così disponeva: ''conferma la condanna della convenuta (l'odierno attore opponente) alla restituzione in favore di ciascuno degli attori sopra identificati della somme da ciascuno di loro versatele a titolo di prezzo nella misura indicata nell'appellata sentenza, con detrazione però delle somme, da determinare nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione tabacco che avevano acquistato, oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo come statuito nell'appellata sentenza'' .
Nella medesima sentenza della Corte di Appello, il Collegio giudicante ha disposto la prosecuzione del giudizio, come da “separata ordinanza per la quantificazione delle somme riscosse dagli attori a titolo di aiuto e per la liquidazione del risarcimento del danno”.
1.2. A quel punto, nella procedura esecutiva, con ricorso ex art. 615 c.p.c., l'odierno attore proponeva formale opposizione all'esecuzione, richiedendo la sospensione della procedura assumendo il venir meno di valido titolo esecutivo.
1.3. Il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione e nel concedere i termini per la instaurazione del giudizio di merito, assegnava ai creditori procedenti le somme ricavate dalla vendita dei titoli.
2 1.4. Avverso il provvedimento di rigetto e contestuale assegnazione, l' Parte_1 presentava formale opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
1.5. Con provvedimento del 22.12.2020, il G.E. fissava la successiva udienza del 2.02.2021; a scioglimento della riserva, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, ordinando di provvedere al versamento delle somme in favore dei creditori e dettando nuovo temine per l'instaurazione del giudizio di merito.
1.6. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società odierna attrice ha instaurato giudizio di merito a seguito del rigetto del ricorso ex art. 617 c.p.c., chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal G.E. nel procedimento RGE 443/2018 in data 02.07.2020.
2. L'opposizione si fonda su quattro motivi, tutti sostanzialmente riferibili all'assenza di valido titolo esecutivo.
2.1. Con il primo motivo si censura l'ordinanza di distribuzione titoli perché la stessa “omette di riportare il credito dei creditori procedenti (non determinabile, in quanto dall'importo riconosciuto dal Tribunale, quale restituzione prezzo, deve essere DETRATTO, l'importo a determinarsi a mezzo CTU, delle somme percepiti dai creditori, secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello)”; in altre parole, secondo l'attore, “il GE omette – o meglio – si è trovato nell'impossibilità di dichiarare anche l'eventuale NON CAPIENZA dell'eventuale credito azionato, in quanto, alla luce della sentenza della Corte di Appello, non è possibile allo stato, determinare l'importo che deve essere oggetto di restituzione da parte de ai creditori del procedimento esecutivo a fronte della dichiarata risoluzione contrattuale”. Parte_1
L'attore ha operato una ricostruzione secondo cui “sarebbe stato opportuno che il GE, nel ritenere il credito azionato certo e determinato (o facilmente determinabile), nel reso provvedimento, avesse provveduto anche a specificarlo e/o quantomeno a dichiararne la “incapienza” alla luce delle attribuzioni effettuate. Questo avrebbe significato che il GE, sostituendosi al CTU nominato dalla CdA di Perugia, dall'importo riconosciuto come restituzione del prezzo, avrebbe dovuto procedere alla “ detrazione però delle somme, da determinare nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso
a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione tabacco che avevano acquistato, oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo come statuito nell'appellata sentenza'' (si veda pag. 4 atto di citazione in opposizione).
2.2. Con il secondo motivo, l'attore ha affermato che “affinché il titolo successivo e parzialmente riformato possa continuare ad essere valido titolo esecutivo per la prosecuzione della procedura esecutiva avviata, è necessario che esso proceda alla quantificazione del dovuto (condanna determinata) o, quantomeno, indichi criteri e parametri che ne consentano l'esatta quantificazione (“nei limiti fissati dal nuovo titolo”). Nella fattispecie in esame, la sentenza non definitiva n.716/2019 della Corte di Appello di Perugia (all. 2) – nei confronti della quale è stata formulata espressa riserva di impugnazione - costituisce il “continuum” della sentenza 1226/2017 del Tribunale di Perugia esclusivamente sulla DICHIARATA
3 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO, ma non costituisce il “continuum” in ordine all'importo restitutorio rispetto a quello riportato nella sentenza di primo grado, atteso che l'importo riconosciuto in sentenza di primo grado a titolo restitutorio pari ad euro 216.000,00 di cui 36 mila a titolo di iva, DEVE ESSERE
PORTATO IN DATRAZIONE gli importi percepiti da parte creditrice DEGLI IMPORTI PERCEPITI A
TITOLO DI PREMIO COMUNITARIO nel periodo 2005/2009 a fronte della prestazione parziale eseguita e non ripetibile (cessione quote anno 2005), quindi da liquidarsi economicamente, il tutto come riportato nella sentenza non definitiva della Corte di Appello e nell'Ordinanza istruttoria del 31.10.2019”.
Così, secondo l'attore in opposizione, “la giuridica conseguenza di quanto sopra, comporta il venir meno del presupposto imprescindibile affinchè il titolo possa essere posto a fondamento della procedura esecutiva RGE 443/2018 inteso quale grave difetto di certezza (nel quantum) nonchè di liquidità del titolo esecutivo” (si veda atto di citazione, pagg. 5 e 6).
2.3. Con il terzo motivo si è ribadito che “per giurisprudenza uniforme e costante la sentenza di condanna generica, quale quella resa dal Collegio territoriale, pur essendo titolo esecutivo ai fini di iscrizione ipotecaria, non costituisce titolo esecutivo per intraprendere e/o proseguire azione di recupero coatto in quanto il presunto credito difetta dei requisiti minimi della ''concretezza, determinatezza ed univocità riferiti alla prestazione oggetto della pronuncia stessa, non richiedendo al
G.E. alcuna ulteriore valutazione soggettiva della parte esecutata''; la sentenza di condanna generica è, in sostanza, una sentenza dichiarativa cioè una sentenza di accertamento della eventuale responsabilità del debitore che, non presentando una condanna specifica , non può costituire titolo esecutivo (Cass. sent. n. 5252 del 16.3.16)”.
Perciò si è affermato nuovamente che “emerge in maniera incontrovertibile che l'aver proseguito la procedura esecutiva
RGE 443/2018 ha legittimato la quantificazione del dovuto aliunde rispetto al titolo esecutivo ossia sulla base di elementi extratestuali non contenuti nel provvedimento della C dA di Perugia così rendendo arbitrariamente ed illegittimamente il procedimento esecutivo un vero e proprio giudizio di accertamento”.
2.4. Con il quarto motivo si è riaffermata l'impossibilità di attribuire valenza esecutiva alla sentenza di primo grado (poiché sostituita dalla sentenza di secondo grado) e alla sentenza di secondo grado (in quanto “sentenza parziale”, di “condanna generica” e perciò inidonea), come già affermato nell'ambito dell'argomentazione dei precedenti motivi (tal proposito si vedano pagg. 6 e 7 atto di citazione).
3. Quanto, in particolare, al primo motivo di opposizione (si veda par. 2.1.) deve rilevarsi che la funzione dell'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c., con cui si vengono distribuiti i proventi della vendita, non è quella di individuare la misura complessiva del credito.
Questa deriva, direttamente, dal titolo portato in esecuzione.
Nel caso di specie, dunque, col primo motivo di opposizione viene contestata l'ordinanza di distribuzione in relazione ad un titolo esecutivo ritenuto inidoneo poiché riferibile ad un credito non liquido (a seguito
4 della pronuncia parziale della Corte di Appello); non si tratta, dunque, di una controversia di tipo distributivo ai sensi dell'art. 512 e 617 co. 2 c.p.c. poiché, nella sostanza, non si contestano le quote di attribuzione né il diritto di singoli creditori, quanto piuttosto il diritto a procedere a esecuzione a seguito di vicende che avevano interessato il titolo esecutivo.
3.1. A tal proposito deve evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità tra l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l'intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio ivi indicato
(sul punto si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22310 del 26/10/2011, Rv. 620287 - 01).
3.2. A tal proposito deve quindi rilevarsi che il primo motivo, così come gli altri motivi, danno forma ad una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. instaurata a seguito del caso, invero peculiare, di pronuncia parziale della Corte di Appello (sentenza n. 716/2019) la quale, pur confermando nel merito la sentenza di primo grado (soccombenza dell'odierno attore), si era limitata a dettare criteri per la individuazione della somma da restituire, verosimilmente non consentendo una sua immediata esecuzione (tant'è che la stessa sentenza fa riferimento alla necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, si veda sentenza, allegato n. 2 atto di citazione, ma anche sopra, par. 1.1.), comunque potenzialmente sostituendosi alla sentenza di primo grado.
5 3.3. La qualificazione delle doglianze alla stregua dell'art. 615 c.p.c. appare confermata dal contegno procedimentale dello stesso attore, il quale, nell'ambito della procedura esecutiva, in prima battuta formulava ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. evidenziando l'impossibilità di proseguire l'esecuzione a causa del richiamato tenore della sentenza di Appello n. 716/2019 e, conseguentemente, della incidenza sulla validità del titolo esecutivo, inizialmente costituito dalla sentenza di primo grado (si veda allegato n. 3 atto di citazione).
Tale ricorso in opposizione, presentato ex art. 615 c.p.c., è stato depositato il 29/6/2020 e rigettato dal
G.E. con la medesima ordinanza di assegnazione delle somme, notificata il 15/7/2020.
3.4. Deve quindi evidenziarsi che tale ultima ordinanza del G.E. deve essere considerata come un provvedimento misto;
infatti, oltre a provvedere sulla distribuzione delle somme, lo stesso G.E. rigettava il ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., concedendo al ricorrente termine per l'introduzione per il giudizio di merito “fino al 30/9/2020” (si veda ordinanza, allegato n. 4 atto di citazione).
3.5. A fronte di tale ordinanza, l'odierno attore (allora ricorrente) non coltivava i motivi del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., omettendo di instaurare giudizio di merito.
3.6. L'attore invece presentava nuova e diversa opposizione di fronte del G.E. ai sensi dell'art. 512 e 617 co. 2 c.p.c. (datata 24/7/2020) determinando l'insorgere di una nuova fase cautelare di fronte del G.E.
(si veda allegato n. 5, atto di citazione).
3.7. Una volta esaminata tale cronologia procedimentale, occorre evidenziarne l'importanza, svolgendo alcune ulteriori considerazioni.
In particolare, quanto alla potenziale sovrapponibilità delle due azioni esercitate dall'odierno attore nel procedimento esecutivo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c. (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15439 del 31/05/2023, Rv. 668073 - 01).
3.8. L'enunciazione di tali principi è utile poiché permette di spiegare come, nel caso di specie, le opposizioni esecutive presentate dall'odierno attore non solo originano del medesimo fatto costitutivo
6 (emissione della sentenza parziale della Corte di Appello di Perugia), ma i motivi della opposizione ex artt. 512 e 617 co. 2 c.p.c. sostanzialmente coincidono con i motivi a supporto del precedente ricorso formulato ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Come visto (si veda sopra, paragrafi 3 e 3.1.), le opposizioni derivavano dal denunciato potenziale vizio del titolo esecutivo.
Perciò, ambedue le opposizioni esecutive svolgono la (medesima) funzione di contestare il diritto a procedere con l'esecuzione, dovendosi qualificare le stesse ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
3.9. Quanto detto determina una importante e decisiva conseguenza, ovverosia l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c.; infatti, i motivi a supporto del primo ricorso ex art. 615 c.p.c. (ricorso allora correttamente qualificato) non sono stati coltivati con la tempestiva instaurazione del giudizio di merito.
Gli stessi, invece, sono stati inammissibilmente riproposti con ricorso ex art. 617 c.p.c., a nulla rilevando che l'odierno attore abbia, solo nella forma, presentato ricorso avverso l'ordinanza distributiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi superiori pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato vicino al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, al carattere articolato della vicenda procedimentale, alla sua durata, al numero di soggetti coinvolti nella lite, all'attività svolta dalle parti.
p.q.m.
dichiara inammissibile l'opposizione esecutiva formulata da parte attrice. Pa condanna “ ” e i soci illimitatamente Parte_1 responsabili, in favore di parte convenuta, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 8.303,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 10 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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