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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2400/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Botricello, Via Nazionale n. Parte_1
245, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pignanelli che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro, rendita/indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli
eventi descritti e per le ragioni di cui in parte motiva, ha diritto al riconoscimento
dell'infortunio sul lavoro in itinere;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente
ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data CP_1
della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura
da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
c) Condannare l' , CP_1
1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore
dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento
dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno
biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al
saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda
amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
d) Con vittoria di spese, diritti
ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per l'inammissibilità del ricorso, nonché in
ogni caso per il rigetto dell'avversa domanda. Con vittoria di spese e competenze…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare presso l'
[...]
come infermiere;
che in data 15.6.2021 ore 14,10 circa, mentre Controparte_2
tornava dal luogo di lavoro in direzione della propria abitazione in Figline Vegliaturo a bordo della propria moto, aveva subito infortunio a causa dell'improvviso scoppio del pneumatico posteriore, che aveva determinato una rovinosa caduta per terra;
che nell'immediatezza aveva contattato la compagna ed il meccanico per il recupero del mezzo;
che il giorno seguente si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza,
dove era stato riscontrato un trauma alla spalla, guaribile in 7 giorni;
che l' aveva CP_1
riconosciuto l'inabilità al lavoro, poi prorogata fino al 29.6.2021; che, a seguito di risonanza magnetica, era stata riscontrata la lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra;
che in data 28.7.2021 era stato sottoposto a conseguenziale intervento chirurgico di riparazione artroscopica;
che l'inabilità assoluta al lavoro si era protratta fino al
28.11.2021; che aveva presentato domanda amministrativa all' per l'indennità da CP_1
infortunio; che l' aveva rigettato la domanda sul rilievo per cui l'incidente era CP_1
avvenuto a bordo di mezzo privato, il cui uso non era necessario;
che, in contrario, l'uso del mezzo era necessario per raggiungere e tornare dal luogo di lavoro, non esistendo la
2 possibilità di uso di mezzi pubblici, atteso che gli orari erano incompatibili con l'attività
lavorativa; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era nulla in ragione dell'indeterminatezza nell'indicazione dei postumi indennizzabili e della prestazione che si chiedeva;
che l'evento non si era verificato in itinere e che non era necessario l'uso del mezzo privato;
che l'affermato riconoscimento in sede amministrativa non aveva efficacia vincolante per l' ; che CP_1
non sussistevano postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda non può considerarsi nulla, ritenendosi sussistente sufficiente allegazione dei fatti posti a base della stessa.
Deve tuttavia rilevarsi che la parte ricorrente non indica compiutamente, quale fatto da porsi a base della domanda, la sussistenza di un grado di invalidità conseguente all'infortunio tale da determinare il diritto a prestazioni evidenziandosi che la c.t.u. CP_1
chiesta dalla parte avrebbe una funzione meramente probatoria - ponendosi dunque in via successiva rispetto al momento delle allegazioni e della formulazione della domanda in punto di fatto - di postumi indennizzabili che la parte avrebbe dovuto portare compiutamente in giudizio.
3 Va poi considerato che, in riferimento al riconoscimento dell'inabilità temporanea in sede amministrativa, la Suprema Corte ha affermato: “… Il rapporto tra procedimento
amministrativo ed azione giudiziaria, infatti, si esaurisce nella configurazione del primo
come condizione di procedibilità della seconda, cosicché, realizzatasi tale condizione, non
sussiste alcuna preclusione per la proposizione, nel rispetto del rito speciale, di deduzioni,
eccezioni, difese, contestazioni e prove, che non abbiano formato oggetto di trattazione in
sede amministrativa (Cass. 30 maggio 1989 n. 2596; Cass. 28 giugno 1984 n. 3796). Ne
deriva che il Tribunale, stante il richiamato principio di autonomia della fase
giurisdizionale, avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla censura dell , CP_1
concernente la sussistenza della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in
giudizio (in argomento, si veda Cass. 28 novembre 1998 n. 12136) Tale prova incombe sul
lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta (si veda,
tra le altre, Cass. 27 giugno 1998 n. 17809) …” (così Cass. Sez. Lav. 9475/2003, in motivazione).
Il principio dell'autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziale, del resto, è stato affermato dalla Suprema Corte anche in altre pronunce, oltre quelle richiamate nello stralcio di motivazione della sentenza n. 9475/2003 riportato [Cass. Sez.
Lav. 7448/2010: “… Quanto poi al riconoscimento da parte dell' in sede CP_1
amministrativa di un grado di invalidità superiore a quello riconosciuto dal giudice di
appello, si osserva che questa Corte ha sempre affermato la piena autonomia tra
accertamento giudiziale dei presupposti delle prestazioni assicurative in materia di
infortuni sul lavoro ed accertamento amministrativo degli stessi, atteso che il rapporto tra
procedimento amministrativo ed azione giudiziaria si esaurisce nella configurazione del
primo come condizione di procedibilità della seconda, sicché, realizzatasi tale condizione,
non sussiste alcuna preclusione per la proposizione da parte dell'Istituto di deduzioni,
4 eccezioni e prove che non abbiano formato oggetto di trattazione in sede amministrativa
…” (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 13975/2008; Cass. Sez. Lav. 1642/2012)].
Va anche rilevato che non risulta, dall'esame degli atti, che l' abbia svolto specifici CP_1
accertamenti in ordine all'asserito incidente sul lavoro, talché non può neppure individuarsi un vero e proprio riconoscimento dell'evento (l'onere di contestazione specifica in giudizio ex art. 115 c.p.c., si aggiunge, è relativo solo ai fatti di cui la parte ha diretta conoscenza,
sicché non è attribuibile all' , dovendosi oltretutto considerare che, a ragionare CP_1
diversamente in ordine al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in ogni caso in cui l' provvede all'erogazione dei benefici previsti, si finirebbe per costituire un vincolo CP_1
per l'ente che determinerebbe di fatto una sovrapposizione tra fase amministrativa ed eventuale fase giudiziaria.
Occorreva dunque la prova dell'infortunio in itinere, con onere a carico della parte ricorrente.
In merito, occorre considerare che l'affermato infortunio in itinere del 15.6.2021, ore
14,10, in occasione del ritorno a casa del ricorrente dal luogo di lavoro non trova conferma documentale, atteso che dal verbale di pronto soccorso allegato (e dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente) risulta che il ricorrente si è recato in ospedale il 16.6.2021, ore 9,12 (nel verbale del Pronto Soccorso, in relazione a “Data/ora evento” non risulta nulla).
Si configura, in tal modo, incertezza nel tempo dell'evento, che impedisce di stabilire la necessaria correlazione tra l'affermato ritorno a casa dopo la prestazione lavorativa e l'incidente che si afferma.
La prova per testi, infine, non sarebbe stata comunque decisiva, essendo stati indicati come testi la compagna del ricorrente ed il meccanico su circostanze afferenti alla semplice ricezione della chiamata del ricorrente, senza cognizione diretta dell'incidente [anche nelle sue modalità, dovendosi evidenziare che, in tema di infortunio in itinere, il comportamento dell'infortunato deve essere valutato con maggiore rigore (cfr. Cass. Sez. Lav. 3292/2015), 5 sicché non può prescindersi dalla ricostruzione dell'evento in tutti i suoi aspetti] che viene affermato.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
In relazione alle spese di lite, si ritiene di valorizzare il margine di incertezza in relazione al tempo ed alle modalità dell'incidente e le vicende amministrative relative al riconoscimento da parte dell' del periodo di inabilità al lavoro, in modo tale che le CP_1
stesse si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 18.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2400/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Botricello, Via Nazionale n. Parte_1
245, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pignanelli che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro, rendita/indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli
eventi descritti e per le ragioni di cui in parte motiva, ha diritto al riconoscimento
dell'infortunio sul lavoro in itinere;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente
ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data CP_1
della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura
da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
c) Condannare l' , CP_1
1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore
dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento
dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno
biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al
saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda
amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
d) Con vittoria di spese, diritti
ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per l'inammissibilità del ricorso, nonché in
ogni caso per il rigetto dell'avversa domanda. Con vittoria di spese e competenze…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare presso l'
[...]
come infermiere;
che in data 15.6.2021 ore 14,10 circa, mentre Controparte_2
tornava dal luogo di lavoro in direzione della propria abitazione in Figline Vegliaturo a bordo della propria moto, aveva subito infortunio a causa dell'improvviso scoppio del pneumatico posteriore, che aveva determinato una rovinosa caduta per terra;
che nell'immediatezza aveva contattato la compagna ed il meccanico per il recupero del mezzo;
che il giorno seguente si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza,
dove era stato riscontrato un trauma alla spalla, guaribile in 7 giorni;
che l' aveva CP_1
riconosciuto l'inabilità al lavoro, poi prorogata fino al 29.6.2021; che, a seguito di risonanza magnetica, era stata riscontrata la lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra;
che in data 28.7.2021 era stato sottoposto a conseguenziale intervento chirurgico di riparazione artroscopica;
che l'inabilità assoluta al lavoro si era protratta fino al
28.11.2021; che aveva presentato domanda amministrativa all' per l'indennità da CP_1
infortunio; che l' aveva rigettato la domanda sul rilievo per cui l'incidente era CP_1
avvenuto a bordo di mezzo privato, il cui uso non era necessario;
che, in contrario, l'uso del mezzo era necessario per raggiungere e tornare dal luogo di lavoro, non esistendo la
2 possibilità di uso di mezzi pubblici, atteso che gli orari erano incompatibili con l'attività
lavorativa; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era nulla in ragione dell'indeterminatezza nell'indicazione dei postumi indennizzabili e della prestazione che si chiedeva;
che l'evento non si era verificato in itinere e che non era necessario l'uso del mezzo privato;
che l'affermato riconoscimento in sede amministrativa non aveva efficacia vincolante per l' ; che CP_1
non sussistevano postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda non può considerarsi nulla, ritenendosi sussistente sufficiente allegazione dei fatti posti a base della stessa.
Deve tuttavia rilevarsi che la parte ricorrente non indica compiutamente, quale fatto da porsi a base della domanda, la sussistenza di un grado di invalidità conseguente all'infortunio tale da determinare il diritto a prestazioni evidenziandosi che la c.t.u. CP_1
chiesta dalla parte avrebbe una funzione meramente probatoria - ponendosi dunque in via successiva rispetto al momento delle allegazioni e della formulazione della domanda in punto di fatto - di postumi indennizzabili che la parte avrebbe dovuto portare compiutamente in giudizio.
3 Va poi considerato che, in riferimento al riconoscimento dell'inabilità temporanea in sede amministrativa, la Suprema Corte ha affermato: “… Il rapporto tra procedimento
amministrativo ed azione giudiziaria, infatti, si esaurisce nella configurazione del primo
come condizione di procedibilità della seconda, cosicché, realizzatasi tale condizione, non
sussiste alcuna preclusione per la proposizione, nel rispetto del rito speciale, di deduzioni,
eccezioni, difese, contestazioni e prove, che non abbiano formato oggetto di trattazione in
sede amministrativa (Cass. 30 maggio 1989 n. 2596; Cass. 28 giugno 1984 n. 3796). Ne
deriva che il Tribunale, stante il richiamato principio di autonomia della fase
giurisdizionale, avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla censura dell , CP_1
concernente la sussistenza della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in
giudizio (in argomento, si veda Cass. 28 novembre 1998 n. 12136) Tale prova incombe sul
lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta (si veda,
tra le altre, Cass. 27 giugno 1998 n. 17809) …” (così Cass. Sez. Lav. 9475/2003, in motivazione).
Il principio dell'autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziale, del resto, è stato affermato dalla Suprema Corte anche in altre pronunce, oltre quelle richiamate nello stralcio di motivazione della sentenza n. 9475/2003 riportato [Cass. Sez.
Lav. 7448/2010: “… Quanto poi al riconoscimento da parte dell' in sede CP_1
amministrativa di un grado di invalidità superiore a quello riconosciuto dal giudice di
appello, si osserva che questa Corte ha sempre affermato la piena autonomia tra
accertamento giudiziale dei presupposti delle prestazioni assicurative in materia di
infortuni sul lavoro ed accertamento amministrativo degli stessi, atteso che il rapporto tra
procedimento amministrativo ed azione giudiziaria si esaurisce nella configurazione del
primo come condizione di procedibilità della seconda, sicché, realizzatasi tale condizione,
non sussiste alcuna preclusione per la proposizione da parte dell'Istituto di deduzioni,
4 eccezioni e prove che non abbiano formato oggetto di trattazione in sede amministrativa
…” (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 13975/2008; Cass. Sez. Lav. 1642/2012)].
Va anche rilevato che non risulta, dall'esame degli atti, che l' abbia svolto specifici CP_1
accertamenti in ordine all'asserito incidente sul lavoro, talché non può neppure individuarsi un vero e proprio riconoscimento dell'evento (l'onere di contestazione specifica in giudizio ex art. 115 c.p.c., si aggiunge, è relativo solo ai fatti di cui la parte ha diretta conoscenza,
sicché non è attribuibile all' , dovendosi oltretutto considerare che, a ragionare CP_1
diversamente in ordine al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in ogni caso in cui l' provvede all'erogazione dei benefici previsti, si finirebbe per costituire un vincolo CP_1
per l'ente che determinerebbe di fatto una sovrapposizione tra fase amministrativa ed eventuale fase giudiziaria.
Occorreva dunque la prova dell'infortunio in itinere, con onere a carico della parte ricorrente.
In merito, occorre considerare che l'affermato infortunio in itinere del 15.6.2021, ore
14,10, in occasione del ritorno a casa del ricorrente dal luogo di lavoro non trova conferma documentale, atteso che dal verbale di pronto soccorso allegato (e dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente) risulta che il ricorrente si è recato in ospedale il 16.6.2021, ore 9,12 (nel verbale del Pronto Soccorso, in relazione a “Data/ora evento” non risulta nulla).
Si configura, in tal modo, incertezza nel tempo dell'evento, che impedisce di stabilire la necessaria correlazione tra l'affermato ritorno a casa dopo la prestazione lavorativa e l'incidente che si afferma.
La prova per testi, infine, non sarebbe stata comunque decisiva, essendo stati indicati come testi la compagna del ricorrente ed il meccanico su circostanze afferenti alla semplice ricezione della chiamata del ricorrente, senza cognizione diretta dell'incidente [anche nelle sue modalità, dovendosi evidenziare che, in tema di infortunio in itinere, il comportamento dell'infortunato deve essere valutato con maggiore rigore (cfr. Cass. Sez. Lav. 3292/2015), 5 sicché non può prescindersi dalla ricostruzione dell'evento in tutti i suoi aspetti] che viene affermato.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
In relazione alle spese di lite, si ritiene di valorizzare il margine di incertezza in relazione al tempo ed alle modalità dell'incidente e le vicende amministrative relative al riconoscimento da parte dell' del periodo di inabilità al lavoro, in modo tale che le CP_1
stesse si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 18.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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