Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5000/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5000/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Pisa, il C.F._2 secondo, dall'avv. Giuseppe Picci, tutti procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.02.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Parte Con ricorso congiunto depositato il 25.11.2024 e Parte_1 Parte_2
esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 23.08.2013 e che dalla loro
[...] unione nasceva la figlia (12.06.2016); - che, con decreto depositato il 15.03.2022, Per_1 il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
2) confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, con la quale già coabita e presso la quale continuerà ad avere la residenza, con impegno dei coniugi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con diritto del padre (genitore non collocatario) di vederla e tenerla con sé nei giorni e con le modalità già concordate tra le parti in sede di separazione consensuale, ovvero in ogni periodo dell'anno (previo preavviso alla madre di almeno una settimana) in cui il padre rientrerà in Puglia, nel rispetto dello stato di salute della minore, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e degli impegni già assunti con l'altro genitore, e comunque, e in ogni caso, entrambi i genitori dovranno garantire alla minore i contatti con l'altro genitore, ogni giorno, tra le ore 18.00 e le ore 20.00, mediante telefonate o videochiamate. Il padre potrà trascorrere con la figlia 20 giorni anche non consecutivi (ad esempio, estate o
Natale) la cui decorrenza sarà concordata previamente dai genitori (ad esempio sette giorni durante il periodo natalizio, altri sette durante il periodo che intercorre tra
4) dichiarare che l'assegno unico universale - destinato interamente al sostentamento dei bisogni economici della figlia minore - continuerà ad essere richiesto e percepito per intero dalla madre convivente, sig.ra ; Parte_1
5) le spese tutte del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Con decreto del 09.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 04.02.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...].
[...]
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2
e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in data 23.08.2013, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 15.03.2022.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della figlia oltre ad essere Per_1 rispettose del principio alla bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 25.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Salve il 23.08.2013 da Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Parte_2
Gagliano del Capo il 23.05.1982 (Atto n. 6, Parte I, Anno 2013), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salve per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 15.04.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO