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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/11/2024, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 1717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1717/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
19/05/1994) e (nato a [...] il [...]), Controparte_1 coniugati in Andriano in data 24/08/2019 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al N. 2 parte II serie A - anno 2019 -, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. [omissis]
2. i figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di vita quotidiana dei piccoli verranno assunte dal genitore presso il quale gli stessi in quel momento si trovano mentre le decisioni di maggior interesse (relative all'istruzione, all'educazione, alla crescita e la scelta della residenza abituale die minori) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. la casa famigliare sita a Bolzano in via Parma n. 1/C/3 tavolarmente individuata in PT 2960/II Gries, sulla p.ed. 2681 PM 27, verrà assegnata alla SI.ra Parte_1
pagina 2 di 4 , con arredi e corredi, affinché ivi possa continuare a viverci con i figli minori Pt_1
e . Le parti precisano come la proprietà l'immobile sia di proprietà Per_1 Per_2 del padre del marito non fissandosi quindi in questa sede termini temporali concernenti il diritto di uso.
4. il padre potrà godere del diritto / dovere di vedere i figli minori con la più ampia opportuna frequenza sia in giornate infrasettimanali che nel fine settimana e, comunque, in considerazione della tenerissima età dei piccoli e del fatto che la SI.ra sta ancora allattando almeno secondo il seguente protocollo, salvo diverso Parte_1
e migliore accordo:
- ogni secondo fine settimana dal sabato mattina (ore 10.00 circa) alla domenica sera, dopo cena, ore 19.30 circa. Fino a quando sarà in essere l'allattamento del piccolo il pernottamento con il padre sarà previsto solo per il Per_2 primogenito (e, quindi, sarà riaccompagnato a casa della Per_1 Per_2 mamma alle ore 18.00 circa e ripreso la mattina successiva alle ore 10.00 circa);
- Infrasettimanalmente, con il padre, tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa;
inoltre, nei fine settimana successivi il week-end materno anche il martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa;
- I minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore o la sera della Vigilia oppure il giorno di Natale;
il residuo periodo di festività natalizie metà con un genitore e metà con l'altro genitore;
- I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno pure divisi in via alternata ogni anno fra i due genitori;
il residuo periodo di ferie scolastiche di Pasqua verrà trascorso a metà tra i genitori (possibilmente dal termine dell'attività scolastica a Pasqua con il genitore con cui trascorreranno quest'ultima e da Pasquetta alla ripresa con l'altro genitore);
- I residui periodi di vacanza scolastica (come, ad esempio, Carnevale o il c.d. Ponte dei Morti) saranno suddivisi a metà tra i genitori (possibilmente agganciando le giornate di spettanza ai rispettivi fine settimana);
- Durante le ferie estive i minori trascorrano almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore;
- Le ferie verranno comunicate all'altro genitore annualmente entro il mese di febbraio al fine di consentire l'iscrizione dei minori ad eventuali attività extrascolastiche estive;
- Il pernottamento di con il padre decorrerà dal termine dell'allattamento; Per_2
- I coniugi si impegnano a non imporre ai figli la presenza di persone alle quali siano sentimentalmente legate per la durata di sei mesi.,
pagina 3 di 4 5. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento CP_1 dell'importo di Euro 500 ciascuno per la sola mensilità di ottobre 2024; da novembre 2024, con la ripresa dell'attività lavorativa della SI.ra , il padre contribuirà Parte_1 al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo di euro 375,00.- mensili ciascuno. Tale importo dovrà essere versato, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie intestate alla SI.ra e sarà soggetto ad Parte_1 automatica rivalutazione annuale, senza necessità di specifica richiesta, secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, base novembre 2024 (prima rivalutazione novembre 2025). Dal momento in cui il SI. avrà reperito una soluzione CP_1 abitativa autonoma e sarà, quindi, gravato dal pagamento del canone locatizio, il contributo al mantenimento per i figli sarà rideterminato in euro 300 mensili ciascuno;
6. le spese straordinarie per i figli saranno a carico per il 50% il padre ed il 50% la madre con espresso richiamo quanto alla loro determinazione alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ad eccezioni di quelle mediche urgenti. I figli potranno in ogni caso svolgere una attività sportiva o ricreativa a semestre senza necessità di accordo tra i genitori., purché in linea con le capacità economiche delle parti. Il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto al diritto al rimborso di quanto versato entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Il SI. si impegna, CP_1 pertanto, alla restituzione del 50% di quanto anticipato dalla SI.ra per la Parte_1
Tagesmutter pari a complessivi euro 790,00.- (e, quindi, ad euro 398,00);
7. gli assegni familiari, se reintrodotti, ed eventuali altre contribuzioni pubbliche (ivi compreso l'assegno unico universale) per i figli saranno di spettanza della madre mentre le detrazioni per le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili ed agevolazioni fiscali saranno fatte valere in proporzione al relativo esborso così come le detrazioni per figli a carico, se reintrodotte;
8. spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 20/11/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1717/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
19/05/1994) e (nato a [...] il [...]), Controparte_1 coniugati in Andriano in data 24/08/2019 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al N. 2 parte II serie A - anno 2019 -, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. [omissis]
2. i figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di vita quotidiana dei piccoli verranno assunte dal genitore presso il quale gli stessi in quel momento si trovano mentre le decisioni di maggior interesse (relative all'istruzione, all'educazione, alla crescita e la scelta della residenza abituale die minori) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. la casa famigliare sita a Bolzano in via Parma n. 1/C/3 tavolarmente individuata in PT 2960/II Gries, sulla p.ed. 2681 PM 27, verrà assegnata alla SI.ra Parte_1
pagina 2 di 4 , con arredi e corredi, affinché ivi possa continuare a viverci con i figli minori Pt_1
e . Le parti precisano come la proprietà l'immobile sia di proprietà Per_1 Per_2 del padre del marito non fissandosi quindi in questa sede termini temporali concernenti il diritto di uso.
4. il padre potrà godere del diritto / dovere di vedere i figli minori con la più ampia opportuna frequenza sia in giornate infrasettimanali che nel fine settimana e, comunque, in considerazione della tenerissima età dei piccoli e del fatto che la SI.ra sta ancora allattando almeno secondo il seguente protocollo, salvo diverso Parte_1
e migliore accordo:
- ogni secondo fine settimana dal sabato mattina (ore 10.00 circa) alla domenica sera, dopo cena, ore 19.30 circa. Fino a quando sarà in essere l'allattamento del piccolo il pernottamento con il padre sarà previsto solo per il Per_2 primogenito (e, quindi, sarà riaccompagnato a casa della Per_1 Per_2 mamma alle ore 18.00 circa e ripreso la mattina successiva alle ore 10.00 circa);
- Infrasettimanalmente, con il padre, tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa;
inoltre, nei fine settimana successivi il week-end materno anche il martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa;
- I minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore o la sera della Vigilia oppure il giorno di Natale;
il residuo periodo di festività natalizie metà con un genitore e metà con l'altro genitore;
- I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno pure divisi in via alternata ogni anno fra i due genitori;
il residuo periodo di ferie scolastiche di Pasqua verrà trascorso a metà tra i genitori (possibilmente dal termine dell'attività scolastica a Pasqua con il genitore con cui trascorreranno quest'ultima e da Pasquetta alla ripresa con l'altro genitore);
- I residui periodi di vacanza scolastica (come, ad esempio, Carnevale o il c.d. Ponte dei Morti) saranno suddivisi a metà tra i genitori (possibilmente agganciando le giornate di spettanza ai rispettivi fine settimana);
- Durante le ferie estive i minori trascorrano almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore;
- Le ferie verranno comunicate all'altro genitore annualmente entro il mese di febbraio al fine di consentire l'iscrizione dei minori ad eventuali attività extrascolastiche estive;
- Il pernottamento di con il padre decorrerà dal termine dell'allattamento; Per_2
- I coniugi si impegnano a non imporre ai figli la presenza di persone alle quali siano sentimentalmente legate per la durata di sei mesi.,
pagina 3 di 4 5. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento CP_1 dell'importo di Euro 500 ciascuno per la sola mensilità di ottobre 2024; da novembre 2024, con la ripresa dell'attività lavorativa della SI.ra , il padre contribuirà Parte_1 al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo di euro 375,00.- mensili ciascuno. Tale importo dovrà essere versato, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie intestate alla SI.ra e sarà soggetto ad Parte_1 automatica rivalutazione annuale, senza necessità di specifica richiesta, secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, base novembre 2024 (prima rivalutazione novembre 2025). Dal momento in cui il SI. avrà reperito una soluzione CP_1 abitativa autonoma e sarà, quindi, gravato dal pagamento del canone locatizio, il contributo al mantenimento per i figli sarà rideterminato in euro 300 mensili ciascuno;
6. le spese straordinarie per i figli saranno a carico per il 50% il padre ed il 50% la madre con espresso richiamo quanto alla loro determinazione alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ad eccezioni di quelle mediche urgenti. I figli potranno in ogni caso svolgere una attività sportiva o ricreativa a semestre senza necessità di accordo tra i genitori., purché in linea con le capacità economiche delle parti. Il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto al diritto al rimborso di quanto versato entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Il SI. si impegna, CP_1 pertanto, alla restituzione del 50% di quanto anticipato dalla SI.ra per la Parte_1
Tagesmutter pari a complessivi euro 790,00.- (e, quindi, ad euro 398,00);
7. gli assegni familiari, se reintrodotti, ed eventuali altre contribuzioni pubbliche (ivi compreso l'assegno unico universale) per i figli saranno di spettanza della madre mentre le detrazioni per le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili ed agevolazioni fiscali saranno fatte valere in proporzione al relativo esborso così come le detrazioni per figli a carico, se reintrodotte;
8. spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 20/11/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
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