Sentenza 27 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2004, n. 17102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17102 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - rel. Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI ND e LI NC, quali eredi di FE DA, elettivamente domiciliati in Roma, viale Carso n. 20, presso l'avv. prof. Flavio De Luca che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 9/2000, decisa il 7 marzo 2000 e pubblicata il 23 luglio 2001, resa dal Tribunale di Massa Carrara nel procedimento n. 150/95 R.G..
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2004 dal Relatore, Pres. Dott. Sergio Mattone;
udito l'avv. Barbara Finocchi, per delega dell'avv. Flavio De Luca;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Attilio Ennio, ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 febbraio 1992 FE DA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Massa in funzione di giudice del Lavoro l'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione d'inabilità.
Con sentenza n. 403/94 in data 10 - 19 ottobre 1994 il Giudice adito "respingeva la domanda di retrodatazione della rendita, dichiarando cessata la materia del contendere e condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite".
Interponevano appello LI ND e NC, quali eredi di FE DA, e, previa rinnovazione di consulenza tecnica, il gravame veniva accolto con sentenza n. 9/2000 emessa in data 7 marzo 2000 - 23 luglio 2001 dal Tribunale di Massa. La decisione veniva così motivata.
Il Collegio di merito, sulla base della nuova consulenza, ravvisava la sussistenza dei presupposti per il chiesto beneficio. Riteneva spettare interessi e rivalutazione, considerando inapplicabile ratione temporis l'art. 16, comma 6, legge 412/91 su diritti maturati dall'anno 1989. Condannava l'INPS al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con atto notificato in data 1^ luglio 2002, sulla base di due motivi.
ND e NC LI resistono con controricorso notificato in data 6 agosto 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 legge 12 giugno 1984 n. 222, 10 RDL 14 aprile 1939 n. 636. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che doveva essere concessa la pensione d'inabilità e non già quella d'invalidità.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, legge 412/91. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
I motivi sono entrambi fondati.
Quanto al primo, si osserva che, nel riformare la sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato che la de cuius aveva maturato il diritto alla percezione, a far tempo dal 1^ giugno 1989, dell'assegno ordinario di invalidità ed a partire dal 1^ gennaio 1992 della pensione di "invalidità". Sennonché, in presenza di una totale inabilità al lavoro dal gennaio 1992 il giudice di appello (che è verosimilmente incorso in una svista) avrebbe dovuto attribuire - come osserva l'Istituto ricorrente - la pensione di "inabilità" ex art. 2 della legge n. 222 del 1984, e non già quella di invalidità ex art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge n. 1272 del 1939, che non era naturalmente più in vigore.
In ordine, poi, al secondo motivo di gravame, va ricordato che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Pertanto, rispetto ai ratei maturati dopo il 1^ gennaio 1992 si applica la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito (da ultimo, Casa. 19 marzo 2004 n. 5572). Ora, il giudice di appello, dopo aver fissato la decorrenza delle prestazioni spettanti alla de cuius nei termini sopra indicati, ha condannato l'attuale ricorrente a pagare, sulle prestazioni come sopra attribuite, gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, "dalle rispettive rate di debenza fino al saldo effettivo", omettendo di considerare che in relazione ai ratei della pensione di inabilità, che iniziavano a maturare proprio il 1 gennaio 1992, avrebbe dovuto trovare applicazione la richiamata disposizione, a nulla rilevando che l'iniziale beneficio, peraltro distinto da quello riconosciuto con la decorrenza ora indicata, fosse sorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
il ricorso va pertanto accolto, la sentenza deve essere di conseguenza cassata in parte qua e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., nei termini di cui al dispositivo.
Quanto al regolamento delle spese processuali, appare equo, stante la sostanziale soccombenza dell'Istituto nella fase di merito, confermare le statuizioni al riguardo adottate in primo e secondo grado. Nulla deve disporsi, viceversa, per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del DL n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto degli aventi causa dalla de cuius alla erogazione della pensione di inabilità a far tempo dal 1^ gennaio 1992 e dispone che sui relativi ratei venga corrisposto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Conferma, quanto alle spese processuali, le statuizioni del giudice di primo grado e di appello. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004