Art. 1.
A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa - istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , modificato dalla legge 1 luglio 1952, n. 862 , con il compito di provvedere alla razionale utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa, per uso irriguo, potabile ed idroelettrico - e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al ripianamento dei bilanci dell'ente.
Una relazione sull'andamento dell'ente dovra' essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
La relazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente unitamente al conto consuntivo.
A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa - istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , modificato dalla legge 1 luglio 1952, n. 862 , con il compito di provvedere alla razionale utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa, per uso irriguo, potabile ed idroelettrico - e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al ripianamento dei bilanci dell'ente.
Una relazione sull'andamento dell'ente dovra' essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
La relazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente unitamente al conto consuntivo.