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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13871/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETE LUIGI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETE Controparte_1 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETE LUIGI
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.11.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1
e (nata a [...], il [...]) si rivolgevano al Tribunale per Controparte_1 chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio sino al luglio 2019, in costanza della quale è nato un figlio, (Bologna, 21.01.2017). Per_1
Con la fine della relazione, i ricorrenti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse del minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione a questo Tribunale.
Il Giudice, con decreto, fissava udienza di comparizione personale delle parti, ritenendo di dover chiedere ai ricorrenti, personalmente, chiarimenti circa le condizioni dell'accordo congiunto.
pagina 1 di 7 All'udienza del 18.02.2025, sentite personalmente le parti e il loro procuratore, che offrivano chiarimenti richiesti circa le determinazioni di cui alle condizioni sottoposte al vaglio del Tribunale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Questo l'accordo delle parti:
1) Il figlio minore , nato a [...] il [...] resta affidato in forma super esclusiva alla Per_1 madre e collocato presso la sua residenza anagrafica nell'abitazione sita in Bologna Via Reggio Emilia n. 4 che ne assumerà in via autonoma e senza che sia necessario il preventivo consenso del padre, le decisioni nell'interesse esclusivo del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle eSIenze di
. Restano salvi i diritti del figlio e nella misura indicata dal Giudice, di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con il padre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 337 ter c.c. Il genitore non affidatario potrà regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al figlio comunicando con la SI.ra . CP
2) Quanto al diritto di visita il IG. , in considerazione delle precarie condizioni di Parte_1 salute dello stesso in forza di quanto esposto in premessa potrà vedere il figlio sempre alla presenza della madre almeno fino a quando lo stesso non avrà definitivamente risolto le problematiche connesse all'uso di alcol che ne compromettono, all'attualità, le facoltà mentali indispensabili per poter seguire adeguatamente il piccolo che, peraltro, eSIe un costante ed attento controllo che il padre non Per_1 potrebbe assicurare, secondo i seguenti tempi e modalità:
a. Il giovedì pomeriggio, salvo diversi accordi, prelevandolo unitamente alla madre, presso la scuola alle ore 16.30 con prosieguo del diritto fino alle ore 20,00 allorquando il SI. lascerà Pt_1 l'abitazione o altro diverso luogo concordato per l'incontro per consentire al minore di poter cenare;
b. La domenica mattina sempre presso l'abitazione materna o altro luogo idoneo individuato di comune accordo fino all'ora di pranzo;
c. Per le festività natalizie la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del minore con il CP padre sia pure in modalità protetta garantendo al SI. e sempre che le condizioni di salute del Pt_1 momento lo permettano, di trascorrere il pranzo o la cena di Natale in compagnia del figlio;
analogo criterio per le festività pasquali in modo da consentire l'incontro padre/figlio almeno per il pranzo o la cena di Pasqua;
d. Durante le vacanze estive, ad eccezione dei giorni in cui il minore trascorrerà il periodo feriale con la madre, per il restante periodo la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del padre con CP il figlio anche assicurando un pranzo o una cena a settimana sia pure in presenza della stessa;
e. Compatibilmente con le eSIenze lavorative della SI.ra , la stessa sempre durante il CP periodo estivo di permanenza di in Bologna acconsentirà che il padre possa vedere il figlio, Per_1 sempre in sua presenza, allorquando lo stesso verrà accompagnato al parco o ad altri luoghi di svago
(a titolo esemplificativo piscina o campi di calcio)
3) Il padre si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento del figlio minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:
a. corresponsione di un assegno mensile pari a € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi anticipatamente alla IG.ra entro il primo giorno di ogni Controparte_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora stessa e/o in CP alternativa a mezzo pagamento in contanti da corrispondere nelle mani della SI.ra CP
. L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della
[...] vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale, con primo scatto di aumento nell'anno 2025, con riferimento al mese del primo versamento;
pagina 2 di 7 b. rimborso nella misura del 50% delle “ulteriori spese” (c.d. spese straordinarie) occorrenti per il figlio, come meglio precisate nel Protocollo in materia di Procedimenti di Famiglia per l'istruzione (rette, eventuali lezioni private, libri, corredo scolastico, gite, campo solare, tasse per l'istruzione), spese mediche, lo sport e il tempo libero autonomo. Si precisa che il rimborso avverrà previa presentazione di regolare documentazione fiscale attestante l'esborso sostenuto;
4) Anche in deroga ai protocolli, la spesa per la mensa scolastica viene posta a carico del SI. Parte_1
;
[...]
5) Le parti dichiarano che ogni loro pregresso rapporto di natura economica è stato già regolato a parte e che non sussistono crediti sospesi per le spese straordinarie alla data di deposito del presente ricorso.
6) I ricorrenti si impegnano ex art. 337 sexies, II comma cod. civ. a comunicare l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 giorni essendo stati edotti che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
7) Restano a esclusivo carico della SI.ra le spese legali e compensi professionali CP relative al presente giudizio, dovute al difensore di fiducia.
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo può essere fatto proprio nella presente sentenza, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle parti personalmente circa le modalità di affido e frequentazione del figlio minore.
Ritiene il Collegio, infatti, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dagli odierni ricorrenti, di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore interesse del figlio minore, , Per_1 alla bi-genitorialità e al mantenimento, in considerazione della condizione e delle capacità di entrambi i genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido del minore, con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale: ebbene, i genitori concordano in un affido esclusivo rafforzato (cd. super-esclusivo) del minore alla madre.
Tale previsione, per quanto in deroga al regime ordinario (affido condiviso) previsto per legge, si giustifica in ragione della particolare condizione di fragilità in cui versa, attualmente, il padre del minore: il SI. infatti, come dallo stesso dichiarato, ha avuto dei problemi di alcolismo ed è Pt_1 attualmente seguito dal servizio SERT.
Anche la SI.ra ha confermato che il padre del minore ha in atto un percorso di recupero CP totale, non ancora ultimato, volto alla fuoriuscita dall'uso di psicofarmaci e sostanze alcoliche, ragione per cui, la stessa, ha riferito di voler monitorare l'andamento di tale e di voler supportare il padre nella gestione del figlio, con le cautele di cui all'accordo.
La SInora, inoltre, ha fatto presente di essersi già rivolta al Servizio sociale per essere supportata nella gestione della situazione con il padre del minore e soprattutto supportata nell'organizzazione delle frequentazioni padre-figlio.
In merito, ha riferito che gli stessi Servizi sociali, pur riconoscendo una capacità di entrambi i genitori di auto-gestirsi nell'interesse del figlio , hanno suggerito che fosse solo lei a prendere le Per_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio, quale forma ulteriore di garanzia.
La scelta di optare per un regime di affidamento super-esclusivo del minore alla madre, pertanto, fondata sulle circostanze e sul contesto familiare appena descritto, appare adeguatamente motivata e meritevole di accoglimento da parte di questo Tribunale. pagina 3 di 7 Il Collegio, infatti, è chiamato a valutare la rispondenza delle condizioni proposte dai genitori al primario interesse del minore.
Ebbene, non v'è dubbio che, nel caso che qui occupa, pur a fronte di una sintonia tra i genitori, la soluzione più tutelante per è rappresentata da un affidamento esclusivo rafforzato alla madre, Per_1 alla quale viene, conseguentemente, conferito potere di adottare ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo di istruzione, educazione, salute, nonché scelta della residenza abituale (ai sensi degli art. 337quater c. 3 ultima parte e art. 337ter c. 3 cc).
Ritiene il Collegio che la scelta di tale regime di affidamento sia giustificata dalla necessità di assicurare al minore un'adeguata tutela e di scongiurare il rischio che l'attuale condizione del padre – attualmente impegnato in un percorso di recupero – possa in qualche modo interferire con il soddisfacimento delle eSIenze e degli interessi primari del figlio.
L'affidamento super-esclusivo alla madre, tuttavia, non incide sul diritto di frequentazione padre-figlio, diritto che le parti hanno puntualmente regolamentato, tenendo conto della situazione attuale del SI.
Pt_1
È previsto, almeno fino a quando il recupero dello stesso non sarà completato definitivamente, che il padre potrà vedere il figlio, sempre alla presenza della madre, almeno due giorni infrasettimanali, il giovedì pomeriggio e la domenica mattina.
La presenza della madre agli incontri è ulteriore garanzia di tutela del minore e mira ad assicurare una sicura e attenta gestione del tempo con lui, da parte del padre, almeno fino a quando “lo stesso non avrà definitivamente risolto le problematiche connesse all'uso di alcool che ne compromettono le facoltà mentali indispensabili per seguire adeguatamente il piccolo ” (da ricorso, pag. 5). Per_1
Analoga modalità di “visite protette” è prevista per i periodi di festività e vacanza, ove gli incontri padre-figlio avverranno sempre alla presenza della madre che si impegna a favorire e ad assicurare una frequentazione costante tra i due.
Il Collegio ritiene, allo stato, assolutamente condivisibili tali modalità di frequentazione padre-figlio, che, nel rispetto delle eSIenze di tutela del minore, sono strutturate in modo tale da garantire, comunque, il diritto di visita del padre e il diritto del minore a coltivare e consolidare una relazione stabile con il genitore non affidatario.
Alla luce della descritta situazione, tuttavia, questo Tribunale ritiene, quale mera integrazione delle condizioni pattuite dalle parti, di dover conferire al Servizio sociale territorialmente competente un incarico di monitoraggio del nucleo, di verifica dell'andamento delle visite padre-figlio, nonché di supporto alla genitorialità.
I genitori, in proposito, si sono dichiarati disponibili ad essere seguiti e supportati dal Servizio sociale, come di fatto già avvenuto in passato su richiesta espressa da parte della SI.ra . CP
Venendo, invece, alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle eSIenze del minore, la scelta di porre a carico del padre, SI.
l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile di 200 euro, Pt_1 annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
In deroga al Protocollo, tuttavia, le parti precisano che le spese per la mensa scolastica saranno sostenute integralmente dal padre del minore, SI. Pt_1
pagina 4 di 7 Come da accordo delle parti, invece, le spese del presente procedimento saranno interamente poste a carico della SI.ra . CP
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore, , alla madre, anche riguardo ad ogni Per_1 decisione di maggiore interesse relativa al figlio nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e della scelta di residenza abituale (affido esclusivo rafforzato), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle eSIenze di . Per_1
Il genitore non affidatario potrà regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al figlio comunicando con la SI.ra . CP
dà atto e dispone che il minore sia collocato presso la madre, nell'abitazione sita in Bologna Via Reggio Emilia n. 4 e, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle eSIenze di . Per_1
dà atto e dispone che il IG. potrà vedere il figlio sempre alla presenza della madre Parte_1 almeno fino a quando lo stesso non avrà definitivamente risolto le problematiche connesse all'uso di alcol, secondo i seguenti tempi e modalità:
a. Il giovedì pomeriggio, salvo diversi accordi, prelevandolo unitamente alla madre, presso la scuola alle ore 16.30 con prosieguo del diritto fino alle ore 20,00 allorquando il SI. lascerà Pt_1
l'abitazione o altro diverso luogo concordato per l'incontro per consentire al minore di poter cenare;
b. La domenica mattina sempre presso l'abitazione materna o altro luogo idoneo individuato di comune accordo fino all'ora di pranzo;
c. Per le festività natalizie la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del minore con il CP padre sia pure in modalità protetta garantendo al SI. e sempre che le condizioni di salute Pt_1 del momento lo permettano, di trascorrere il pranzo o la cena di Natale in compagnia del figlio;
analogo criterio per le festività pasquali in modo da consentire l'incontro padre/figlio almeno per il pranzo o la cena di Pasqua;
d. Durante le vacanze estive, ad eccezione dei giorni in cui il minore trascorrerà il periodo feriale con la madre, per il restante periodo la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del padre CP con il figlio anche assicurando un pranzo o una cena a settimana sia pure in presenza della stessa;
e. Compatibilmente con le eSIenze lavorative della SI.ra , la stessa sempre durante il CP periodo estivo di permanenza di in Bologna acconsentirà che il padre possa vedere il figlio, Per_1 sempre in sua presenza, allorquando lo stesso verrà accompagnato al parco o ad altri luoghi di svago (a titolo esemplificativo piscina o campi di calcio) affida incarico al Servizio sociale territorialmente competente per la presa in carico del nucleo familiare con compiti di vigilanza e monitoraggio, nonché di supporto alla genitorialità per il periodo di due anni;
anche di concerto con il Ser.T (in considerazione delle problematiche da alcol del padre del minore). dà atto e dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante corresponsione di un assegno mensile pari a € 200,00
(duecento/00) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi anticipatamente alla IG.ra CP entro il primo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
[...]
IGnora stessa e/o in alternativa a mezzo pagamento in contanti da corrispondere nelle CP mani della SI.ra Controparte_1
pagina 5 di 7 L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale, con primo scatto di aumento nell'anno 2025, con riferimento al mese del primo versamento;
dà atto e dispone che le spese straordinarie siano sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del
50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che in deroga ai protocolli, la spesa per la mensa scolastica viene posta a carico del SI.
; Parte_1
dà atto che le parti dichiarano che ogni loro pregresso rapporto di natura economica è stato già regolato a parte e che non sussistono crediti sospesi per le spese straordinarie alla data di deposito del presente ricorso.
pagina 6 di 7 dà atto che i ricorrenti si impegnano a comunicare l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 giorni
Spese legali a carico della SI.ra . CP
Si comunichi anche al servizio sociale
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 08.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno PERLA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13871/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETE LUIGI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETE Controparte_1 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETE LUIGI
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.11.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1
e (nata a [...], il [...]) si rivolgevano al Tribunale per Controparte_1 chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio sino al luglio 2019, in costanza della quale è nato un figlio, (Bologna, 21.01.2017). Per_1
Con la fine della relazione, i ricorrenti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse del minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione a questo Tribunale.
Il Giudice, con decreto, fissava udienza di comparizione personale delle parti, ritenendo di dover chiedere ai ricorrenti, personalmente, chiarimenti circa le condizioni dell'accordo congiunto.
pagina 1 di 7 All'udienza del 18.02.2025, sentite personalmente le parti e il loro procuratore, che offrivano chiarimenti richiesti circa le determinazioni di cui alle condizioni sottoposte al vaglio del Tribunale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Questo l'accordo delle parti:
1) Il figlio minore , nato a [...] il [...] resta affidato in forma super esclusiva alla Per_1 madre e collocato presso la sua residenza anagrafica nell'abitazione sita in Bologna Via Reggio Emilia n. 4 che ne assumerà in via autonoma e senza che sia necessario il preventivo consenso del padre, le decisioni nell'interesse esclusivo del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle eSIenze di
. Restano salvi i diritti del figlio e nella misura indicata dal Giudice, di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con il padre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 337 ter c.c. Il genitore non affidatario potrà regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al figlio comunicando con la SI.ra . CP
2) Quanto al diritto di visita il IG. , in considerazione delle precarie condizioni di Parte_1 salute dello stesso in forza di quanto esposto in premessa potrà vedere il figlio sempre alla presenza della madre almeno fino a quando lo stesso non avrà definitivamente risolto le problematiche connesse all'uso di alcol che ne compromettono, all'attualità, le facoltà mentali indispensabili per poter seguire adeguatamente il piccolo che, peraltro, eSIe un costante ed attento controllo che il padre non Per_1 potrebbe assicurare, secondo i seguenti tempi e modalità:
a. Il giovedì pomeriggio, salvo diversi accordi, prelevandolo unitamente alla madre, presso la scuola alle ore 16.30 con prosieguo del diritto fino alle ore 20,00 allorquando il SI. lascerà Pt_1 l'abitazione o altro diverso luogo concordato per l'incontro per consentire al minore di poter cenare;
b. La domenica mattina sempre presso l'abitazione materna o altro luogo idoneo individuato di comune accordo fino all'ora di pranzo;
c. Per le festività natalizie la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del minore con il CP padre sia pure in modalità protetta garantendo al SI. e sempre che le condizioni di salute del Pt_1 momento lo permettano, di trascorrere il pranzo o la cena di Natale in compagnia del figlio;
analogo criterio per le festività pasquali in modo da consentire l'incontro padre/figlio almeno per il pranzo o la cena di Pasqua;
d. Durante le vacanze estive, ad eccezione dei giorni in cui il minore trascorrerà il periodo feriale con la madre, per il restante periodo la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del padre con CP il figlio anche assicurando un pranzo o una cena a settimana sia pure in presenza della stessa;
e. Compatibilmente con le eSIenze lavorative della SI.ra , la stessa sempre durante il CP periodo estivo di permanenza di in Bologna acconsentirà che il padre possa vedere il figlio, Per_1 sempre in sua presenza, allorquando lo stesso verrà accompagnato al parco o ad altri luoghi di svago
(a titolo esemplificativo piscina o campi di calcio)
3) Il padre si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento del figlio minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:
a. corresponsione di un assegno mensile pari a € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi anticipatamente alla IG.ra entro il primo giorno di ogni Controparte_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora stessa e/o in CP alternativa a mezzo pagamento in contanti da corrispondere nelle mani della SI.ra CP
. L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della
[...] vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale, con primo scatto di aumento nell'anno 2025, con riferimento al mese del primo versamento;
pagina 2 di 7 b. rimborso nella misura del 50% delle “ulteriori spese” (c.d. spese straordinarie) occorrenti per il figlio, come meglio precisate nel Protocollo in materia di Procedimenti di Famiglia per l'istruzione (rette, eventuali lezioni private, libri, corredo scolastico, gite, campo solare, tasse per l'istruzione), spese mediche, lo sport e il tempo libero autonomo. Si precisa che il rimborso avverrà previa presentazione di regolare documentazione fiscale attestante l'esborso sostenuto;
4) Anche in deroga ai protocolli, la spesa per la mensa scolastica viene posta a carico del SI. Parte_1
;
[...]
5) Le parti dichiarano che ogni loro pregresso rapporto di natura economica è stato già regolato a parte e che non sussistono crediti sospesi per le spese straordinarie alla data di deposito del presente ricorso.
6) I ricorrenti si impegnano ex art. 337 sexies, II comma cod. civ. a comunicare l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 giorni essendo stati edotti che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
7) Restano a esclusivo carico della SI.ra le spese legali e compensi professionali CP relative al presente giudizio, dovute al difensore di fiducia.
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo può essere fatto proprio nella presente sentenza, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle parti personalmente circa le modalità di affido e frequentazione del figlio minore.
Ritiene il Collegio, infatti, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dagli odierni ricorrenti, di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore interesse del figlio minore, , Per_1 alla bi-genitorialità e al mantenimento, in considerazione della condizione e delle capacità di entrambi i genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido del minore, con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale: ebbene, i genitori concordano in un affido esclusivo rafforzato (cd. super-esclusivo) del minore alla madre.
Tale previsione, per quanto in deroga al regime ordinario (affido condiviso) previsto per legge, si giustifica in ragione della particolare condizione di fragilità in cui versa, attualmente, il padre del minore: il SI. infatti, come dallo stesso dichiarato, ha avuto dei problemi di alcolismo ed è Pt_1 attualmente seguito dal servizio SERT.
Anche la SI.ra ha confermato che il padre del minore ha in atto un percorso di recupero CP totale, non ancora ultimato, volto alla fuoriuscita dall'uso di psicofarmaci e sostanze alcoliche, ragione per cui, la stessa, ha riferito di voler monitorare l'andamento di tale e di voler supportare il padre nella gestione del figlio, con le cautele di cui all'accordo.
La SInora, inoltre, ha fatto presente di essersi già rivolta al Servizio sociale per essere supportata nella gestione della situazione con il padre del minore e soprattutto supportata nell'organizzazione delle frequentazioni padre-figlio.
In merito, ha riferito che gli stessi Servizi sociali, pur riconoscendo una capacità di entrambi i genitori di auto-gestirsi nell'interesse del figlio , hanno suggerito che fosse solo lei a prendere le Per_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio, quale forma ulteriore di garanzia.
La scelta di optare per un regime di affidamento super-esclusivo del minore alla madre, pertanto, fondata sulle circostanze e sul contesto familiare appena descritto, appare adeguatamente motivata e meritevole di accoglimento da parte di questo Tribunale. pagina 3 di 7 Il Collegio, infatti, è chiamato a valutare la rispondenza delle condizioni proposte dai genitori al primario interesse del minore.
Ebbene, non v'è dubbio che, nel caso che qui occupa, pur a fronte di una sintonia tra i genitori, la soluzione più tutelante per è rappresentata da un affidamento esclusivo rafforzato alla madre, Per_1 alla quale viene, conseguentemente, conferito potere di adottare ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo di istruzione, educazione, salute, nonché scelta della residenza abituale (ai sensi degli art. 337quater c. 3 ultima parte e art. 337ter c. 3 cc).
Ritiene il Collegio che la scelta di tale regime di affidamento sia giustificata dalla necessità di assicurare al minore un'adeguata tutela e di scongiurare il rischio che l'attuale condizione del padre – attualmente impegnato in un percorso di recupero – possa in qualche modo interferire con il soddisfacimento delle eSIenze e degli interessi primari del figlio.
L'affidamento super-esclusivo alla madre, tuttavia, non incide sul diritto di frequentazione padre-figlio, diritto che le parti hanno puntualmente regolamentato, tenendo conto della situazione attuale del SI.
Pt_1
È previsto, almeno fino a quando il recupero dello stesso non sarà completato definitivamente, che il padre potrà vedere il figlio, sempre alla presenza della madre, almeno due giorni infrasettimanali, il giovedì pomeriggio e la domenica mattina.
La presenza della madre agli incontri è ulteriore garanzia di tutela del minore e mira ad assicurare una sicura e attenta gestione del tempo con lui, da parte del padre, almeno fino a quando “lo stesso non avrà definitivamente risolto le problematiche connesse all'uso di alcool che ne compromettono le facoltà mentali indispensabili per seguire adeguatamente il piccolo ” (da ricorso, pag. 5). Per_1
Analoga modalità di “visite protette” è prevista per i periodi di festività e vacanza, ove gli incontri padre-figlio avverranno sempre alla presenza della madre che si impegna a favorire e ad assicurare una frequentazione costante tra i due.
Il Collegio ritiene, allo stato, assolutamente condivisibili tali modalità di frequentazione padre-figlio, che, nel rispetto delle eSIenze di tutela del minore, sono strutturate in modo tale da garantire, comunque, il diritto di visita del padre e il diritto del minore a coltivare e consolidare una relazione stabile con il genitore non affidatario.
Alla luce della descritta situazione, tuttavia, questo Tribunale ritiene, quale mera integrazione delle condizioni pattuite dalle parti, di dover conferire al Servizio sociale territorialmente competente un incarico di monitoraggio del nucleo, di verifica dell'andamento delle visite padre-figlio, nonché di supporto alla genitorialità.
I genitori, in proposito, si sono dichiarati disponibili ad essere seguiti e supportati dal Servizio sociale, come di fatto già avvenuto in passato su richiesta espressa da parte della SI.ra . CP
Venendo, invece, alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle eSIenze del minore, la scelta di porre a carico del padre, SI.
l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile di 200 euro, Pt_1 annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
In deroga al Protocollo, tuttavia, le parti precisano che le spese per la mensa scolastica saranno sostenute integralmente dal padre del minore, SI. Pt_1
pagina 4 di 7 Come da accordo delle parti, invece, le spese del presente procedimento saranno interamente poste a carico della SI.ra . CP
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore, , alla madre, anche riguardo ad ogni Per_1 decisione di maggiore interesse relativa al figlio nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e della scelta di residenza abituale (affido esclusivo rafforzato), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle eSIenze di . Per_1
Il genitore non affidatario potrà regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al figlio comunicando con la SI.ra . CP
dà atto e dispone che il minore sia collocato presso la madre, nell'abitazione sita in Bologna Via Reggio Emilia n. 4 e, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle eSIenze di . Per_1
dà atto e dispone che il IG. potrà vedere il figlio sempre alla presenza della madre Parte_1 almeno fino a quando lo stesso non avrà definitivamente risolto le problematiche connesse all'uso di alcol, secondo i seguenti tempi e modalità:
a. Il giovedì pomeriggio, salvo diversi accordi, prelevandolo unitamente alla madre, presso la scuola alle ore 16.30 con prosieguo del diritto fino alle ore 20,00 allorquando il SI. lascerà Pt_1
l'abitazione o altro diverso luogo concordato per l'incontro per consentire al minore di poter cenare;
b. La domenica mattina sempre presso l'abitazione materna o altro luogo idoneo individuato di comune accordo fino all'ora di pranzo;
c. Per le festività natalizie la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del minore con il CP padre sia pure in modalità protetta garantendo al SI. e sempre che le condizioni di salute Pt_1 del momento lo permettano, di trascorrere il pranzo o la cena di Natale in compagnia del figlio;
analogo criterio per le festività pasquali in modo da consentire l'incontro padre/figlio almeno per il pranzo o la cena di Pasqua;
d. Durante le vacanze estive, ad eccezione dei giorni in cui il minore trascorrerà il periodo feriale con la madre, per il restante periodo la SI.ra si impegna a favorire l'incontro del padre CP con il figlio anche assicurando un pranzo o una cena a settimana sia pure in presenza della stessa;
e. Compatibilmente con le eSIenze lavorative della SI.ra , la stessa sempre durante il CP periodo estivo di permanenza di in Bologna acconsentirà che il padre possa vedere il figlio, Per_1 sempre in sua presenza, allorquando lo stesso verrà accompagnato al parco o ad altri luoghi di svago (a titolo esemplificativo piscina o campi di calcio) affida incarico al Servizio sociale territorialmente competente per la presa in carico del nucleo familiare con compiti di vigilanza e monitoraggio, nonché di supporto alla genitorialità per il periodo di due anni;
anche di concerto con il Ser.T (in considerazione delle problematiche da alcol del padre del minore). dà atto e dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante corresponsione di un assegno mensile pari a € 200,00
(duecento/00) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi anticipatamente alla IG.ra CP entro il primo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
[...]
IGnora stessa e/o in alternativa a mezzo pagamento in contanti da corrispondere nelle CP mani della SI.ra Controparte_1
pagina 5 di 7 L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale, con primo scatto di aumento nell'anno 2025, con riferimento al mese del primo versamento;
dà atto e dispone che le spese straordinarie siano sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del
50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che in deroga ai protocolli, la spesa per la mensa scolastica viene posta a carico del SI.
; Parte_1
dà atto che le parti dichiarano che ogni loro pregresso rapporto di natura economica è stato già regolato a parte e che non sussistono crediti sospesi per le spese straordinarie alla data di deposito del presente ricorso.
pagina 6 di 7 dà atto che i ricorrenti si impegnano a comunicare l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 giorni
Spese legali a carico della SI.ra . CP
Si comunichi anche al servizio sociale
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 08.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno PERLA
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