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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1214 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/3/25 da:
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], res. in Parte_1 C.F._1
Fontanafredda (PN) via Sant'Antonio 10
e
2) (C.F. ), nato a [...] il [...], res. in Parte_2 C.F._2
Fontanafredda (PN) via Sant'Antonio 10
entrambi con l'Avv. Rosella DEIDDA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fontanafredda (PN) in data 3/6/2006
(registri atti di matrimonio, anno 2006 atto n. 5 parte 2 serie A), in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- , n. Pordenone il 4/10/2007 Persona_1
- , n. a Pordenone il 19/6/2010 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/3/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e Per_1 Per_2 saranno collocati in maniera prevalente presso la madre, nella casa familiare di sua proprietà sita in Fontanafredda, alla quale rimane assegnata, ove i figli conserveranno la residenza
3) Il signor attualmente ospitato presso la casa dei suoi genitori a Porcia, reperirà un Pt_2 immobile, ove trasferirà la sua residenza appena possibile;
4) I figli staranno con il padre un giorno alla settimana, anche con pernottamento, e un fine settimana alternato concordato nella sua abitazione. Il padre previo accordo con la madre, mediante messaggio whatsapp, potrà far visita ai figli quando lo voglia presso la casa della madre;
5) Il padre contribuirà direttamente al mantenimento dei figli quando saranno appresso di sé e verserà la madre, entro il 28 di ogni mese, già pagato da novembre 2024, un assegno mensile di euro 300 (euro 150 a figlio), in forma tracciabile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 2025
6) Le spese straordinarie di entrambi i figli saranno a carico dei genitori per la quota del 50%
e sono quelle descritte nel protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del foro di
Pordenone, conosciuto, oltre le spese di patente, parrucchiera, minicar, assicurazione, ricariche telefoniche e quanto necessario e figli. Il padre provvederà per intero a pagare il leasing della minicar in uso al figlio , per uso esclusivo dello stesso. La carta Per_1 famiglia verrà percepita dal padre
7) Gli assegni unici saranno percepiti dalla madre al 100%, pertanto il signor Pt_2 rinuncia alla sua quota e si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria
8) Si impegnano a procedere alla chiusura dei due conti cointestati presso Unicredit e presso
Intesa Sanpaolo, il cui saldo di conto corrente sarà di esclusiva pertinenza del marito, perché dallo stesso alimentato da due anni e dallo stesso utilizzato. I coniugi, per il resto, danno atto di aver diviso i risparmi comuni e di non aver più nulla a pretendere al riguardo;
9) La signora si obbliga a trasferire l'auto Mercedes Classe B targata DX803WL (all. Pt_1
9), attualmente a lei intestata, al marito, che ne ha l'uso, il quale provvederà a tutti gli oneri incombenti, oltre al costo trasferimento, che sarà a suo carico, ovvero nei termini di disponibilità del PRA dalla sentenza di separazione;
i coniugi infatti chiedono l'esenzione da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 Marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte costituzionale numero 154/1999. La signora rimarrà Parte_1 pertanto proprietaria esclusiva dell'auto eco up Volkswagen targata GE926AS, di cui alla data odierna risulta intestataria;
10) I coniugi concordano di lasciare impregiudicata ogni questione inerente la ristrutturazione della casa familiare, circa un diritto controverso al rimborso in favore del marito, da affrontare eventualmente in sede divorzile in caso di eventuale vendita
11) I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto individuale dei minori e e Per_1 Per_2 qualsiasi documento valido per l'espatrio
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fontanafredda (PN) in data 3/6/2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontanafredda (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2006 atto n. 5 parte 2 serie A), anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
3 Così deciso in Pordenone, il 18/6/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/3/25 da:
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], res. in Parte_1 C.F._1
Fontanafredda (PN) via Sant'Antonio 10
e
2) (C.F. ), nato a [...] il [...], res. in Parte_2 C.F._2
Fontanafredda (PN) via Sant'Antonio 10
entrambi con l'Avv. Rosella DEIDDA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fontanafredda (PN) in data 3/6/2006
(registri atti di matrimonio, anno 2006 atto n. 5 parte 2 serie A), in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- , n. Pordenone il 4/10/2007 Persona_1
- , n. a Pordenone il 19/6/2010 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/3/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e Per_1 Per_2 saranno collocati in maniera prevalente presso la madre, nella casa familiare di sua proprietà sita in Fontanafredda, alla quale rimane assegnata, ove i figli conserveranno la residenza
3) Il signor attualmente ospitato presso la casa dei suoi genitori a Porcia, reperirà un Pt_2 immobile, ove trasferirà la sua residenza appena possibile;
4) I figli staranno con il padre un giorno alla settimana, anche con pernottamento, e un fine settimana alternato concordato nella sua abitazione. Il padre previo accordo con la madre, mediante messaggio whatsapp, potrà far visita ai figli quando lo voglia presso la casa della madre;
5) Il padre contribuirà direttamente al mantenimento dei figli quando saranno appresso di sé e verserà la madre, entro il 28 di ogni mese, già pagato da novembre 2024, un assegno mensile di euro 300 (euro 150 a figlio), in forma tracciabile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 2025
6) Le spese straordinarie di entrambi i figli saranno a carico dei genitori per la quota del 50%
e sono quelle descritte nel protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del foro di
Pordenone, conosciuto, oltre le spese di patente, parrucchiera, minicar, assicurazione, ricariche telefoniche e quanto necessario e figli. Il padre provvederà per intero a pagare il leasing della minicar in uso al figlio , per uso esclusivo dello stesso. La carta Per_1 famiglia verrà percepita dal padre
7) Gli assegni unici saranno percepiti dalla madre al 100%, pertanto il signor Pt_2 rinuncia alla sua quota e si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria
8) Si impegnano a procedere alla chiusura dei due conti cointestati presso Unicredit e presso
Intesa Sanpaolo, il cui saldo di conto corrente sarà di esclusiva pertinenza del marito, perché dallo stesso alimentato da due anni e dallo stesso utilizzato. I coniugi, per il resto, danno atto di aver diviso i risparmi comuni e di non aver più nulla a pretendere al riguardo;
9) La signora si obbliga a trasferire l'auto Mercedes Classe B targata DX803WL (all. Pt_1
9), attualmente a lei intestata, al marito, che ne ha l'uso, il quale provvederà a tutti gli oneri incombenti, oltre al costo trasferimento, che sarà a suo carico, ovvero nei termini di disponibilità del PRA dalla sentenza di separazione;
i coniugi infatti chiedono l'esenzione da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 Marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte costituzionale numero 154/1999. La signora rimarrà Parte_1 pertanto proprietaria esclusiva dell'auto eco up Volkswagen targata GE926AS, di cui alla data odierna risulta intestataria;
10) I coniugi concordano di lasciare impregiudicata ogni questione inerente la ristrutturazione della casa familiare, circa un diritto controverso al rimborso in favore del marito, da affrontare eventualmente in sede divorzile in caso di eventuale vendita
11) I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto individuale dei minori e e Per_1 Per_2 qualsiasi documento valido per l'espatrio
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fontanafredda (PN) in data 3/6/2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontanafredda (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2006 atto n. 5 parte 2 serie A), anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
3 Così deciso in Pordenone, il 18/6/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
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