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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 4049/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 4049/2019
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MARCHESE, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 45, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA MIRALDI, elettivamente domiciliato in VIALE IONIO 116, CATANIA
) con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_2 C.F._3
LOMBARDO, elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO OBERDAN 138, CATANIA
1
R.G.A.C. 4049/2019
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti, in questa sede da intendersi integralmente richiamate.
II
Deve approvarsi e dichiararsi esecutivo il progetto di divisione formulato dal Tribunale con ordinanza resa all'udienza del 17 ottobre 2023.
Alla suddetta udienza il Tribunale ha predisposto il seguente progetto di divisione della comune massa meglio descritta ai §§ 1.1. e 1.2 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 11 agosto 2023, rispetto alla quale ciascuno dei germani , e Parte_1 Parte_2 [...]
è titolare della quota indivisa di un terzo: CP_1
“[…] letta la relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio in data 11 agosto 2023;
ritenuto che
non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione e visto l'art. 785 c.p.c.; ritenuto che, come da condivisibili considerazioni svolte dal perito d'ufficio a pagg. 36 ss. del proprio elaborato, non è “[…] effettivamente praticabile alcuna ipotesi di ripartizione che possa restituire tre porzioni di egual natura […]” dei beni controversi;
ritenuto altresì che il consulente ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle osservazioni formulate dai periti di parte, al contempo enucleando i condivisibili criteri che giustificano l'attribuzione dei singoli lotti secondo il progetto di seguito specificato,
DISPONE
lo scioglimento della comunione per cui è causa;
visto l'art. 789 c.p.c., predispone il seguente
PROGETTO DI DIVISIONE
Attribuzione a
a a CP_2 CP_2
Controparte_1 Controparte_3 Lotto n° 1 Lotto n° 2 Lotto n° 3 Terreno in Ragalna, via Immobile in Ragalna, via Dottor Immobile in Ragalna, via Dottor Giuffrida n° 1, in catasto al Giuffrida n° 1, in catasto al Dottor Giuffrida n° 1, in Foglio 20, particella 103, Foglio 20, particella 103, catasto subalterno 1 subalterno 4 (ex sub 2) al Foglio 20,
+ porzione 2 del terreno al
+ porzione 1 del terreno al particella 264, 265 e 266 Foglio 20, particella 267 Foglio 20, particella 267
€ 21.700,00
€ 23.300,00
€ 29.000,00 Conguaglio avere € 5.700,00 Conguaglio dare € 1.366,50 Conguaglio dare € 4.333,50
Controparte_4
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R.G.A.C. 4049/2019
Corrispettivo migliorie
€ 16.213,85 Conguaglio dare € 5.404,62 Conguaglio dare € 5.404,62 Conguaglio avere € 10.809,24
Su ogni conguaglio sono altresì dovuti gli interessi a far tempo dalla pronuncia del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione e sino al saldo (Cass. 20457/2016) […]” (cfr. verbale d'udienza del 17 ottobre 2023).
Ora, all'udienza fissata dall'intestato ufficio per la discussione del superiore progetto, l'attore ed il convenuto hanno espresso il loro consenso per il tramite dei rispettivi difensori, Parte_2 mentre il convenuto ha opposto il proprio dissenso, rilevando “[…] che, Controparte_1 per quanto già dichiarato in sede di operazioni peritali, unica opzione che viene accettata è l'alternativo progetto formulato dal c.t.u. […]”.
Da un punto di vista generale, la disposizione di cui all'art. 789 c.p.c., nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto, il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (Cass. 11575/2004) – il tutto, non sfuggendo che, in ogni caso, anche la dichiarazione generica di non accettazione del progetto da parte del condividente che non si concretizzi in una contestazione specifica impone l'emanazione della sentenza;
tuttavia, ove l'attuazione della divisione avvenga conformemente allo stesso progetto, ricadono sul singolo le spese della fase processuale successiva all'udienza di discussione (Cass.
1482/1973).
Premessi tali condivisibili principi di diritto, è evidente che ogni contestazione sul punto rassegnata da parte attrice nelle memorie conclusionali depositate a seguito della rimessione della causa in decisione è tardiva e, come tale, inammissibile. È poi altrettanto evidente che le contestazioni sollevate dal convenuto all'udienza di discussione del progetto di Controparte_1 divisione siano generiche e, quindi, del tutto inefficaci ai fini che qui interessano. E finanche non volesse opinarsi in tal senso, deve comunque osservarsi che con la menzionata ordinanza del 17 ottobre 2023 il Tribunale non fece altro che fare propria l'unica ipotesi di progetto di divisione formulata dal perito d'ufficio nella relazione depositata agli atti del processo all'esito della rituale interlocuzione con le parti ed i rispettivi consulenti (cfr. § 3.3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 11 agosto 2023), ivi (a) considerando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 723 c.c., anche il credito rivendicato da a titolo di domanda riconvenzionale per migliorie eseguite sul bene comune da Parte_2 lui posseduto (e per il quale si rimanda, più nel dettaglio, a quanto in merito già statuito dal Tribunale con precedente ordinanza del 14 marzo 2023), e (b) escludendo, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 723 c.c., i frutti civili infondatamente pretesi da parte attrice a fronte del godimento esclusivo, ad opera del convenuto , di parte del compendio comune - giusti i principi di diritto Parte_2 espressi da Cass. Sez. Un. 33645/2022 e già richiamati nell'ordinanza di cui sopra.
Inoltre, rispetto a tale progetto (e, più in generale, alle considerazioni complessivamente svolte dal consulente tecnico d'ufficio) fu il solo attore a formulare rituali osservazioni (cfr. doc. 7 in allegato alla consulenza tecnica d'ufficio), alle quali il perito ha poi fornito esauriente e condivisibile risposta a pagg. 56 ss. della relazione in atti.
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Dunque, unica era l'ipotesi di progetto di divisione definitivamente avanzata dal consulente tecnico d'ufficio ed a tale, unica ipotesi si è poi rifatto l'intestato ufficio ai fini della predisposizione del relativo progetto ai sensi dell'art. 789, co. I c.p.c., sicché non è dato comprendere a quale “[…] alternativo progetto formulato dal c.t.u. […]” il difensore del convenuto Controparte_1 avrebbe fatto riferimento all'udienza del 20 febbraio 2024, onde contestare - genericamente, per quanto sopra illustrato - il progetto redatto dal Tribunale.
Ad ogni buon conto – e ciò nemmeno è stato ritualmente contestato da alcuna delle parti all'udienza di discussione del progetto -, le concrete modalità di divisione del compendio (come individuate dal consulente tecnico d'ufficio e condivise dal Tribunale) si rifanno anche alle logiche considerazioni per cui “[…] il terreno di cui alla particelle 264, 265 e 266 costituisce un unicum così come le unità immobiliari di cui alla particella 103, subalterno 1 e 4 […]”, e per cui, costituendo “[…] la corte antistante i fabbricati, ancorché gravata da servitù di passaggio, […] pertinenza di entrambi gli immobili […]”, essa, “[…] come tale, non è suscettibile di divisione, né tale ipotesi comporterebbe una qualche concreta utilità […]”; a ciò si aggiunga l'evidente funzionalità del criterio prescelto dal perito per la ripartizione del terreno di cui alla particella 267, “[…] di cui […] si può […] indicare come questo sia costituito [da] una superficie di circa 80,00 m2 che può essere funzionalmente suddivisa in due parti assicurando a ciascuna porzione la possibilità di accesso diretto dalla corte antistante i fabbricati. In tale ottica si sono individuate le porzioni 1 e 2 della particella 267, ciascuna per una superficie corrispondente a circa 38 m2, che potranno essere rispettivamente associate agli immobili di cui ai subalterni 4 ed 1 della particella 103” (cfr. pagg. 52-53 della consulenza tecnica d'ufficio) – ciò che poi il Tribunale ha materialmente fatto nel predisporre il noto progetto.
Ne discende che, ferma la genericità ed inefficacia delle superiori contestazioni, deve dichiararsi esecutivo il progetto di divisione sopra richiamato.
III
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno in linea generale poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando invece applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 1635/2020).
Nel caso di specie, le spese processuali sostenute da parte attrice per anticipazioni, nonché per compenso per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione (cfr. doc. 4 di parte attrice), oltre che le spese processuali sostenute per le medesime fasi dalle parti convenute, devono essere preferenzialmente poste a carico dei condividenti, secondo le rispettive quote di spettanza (unitamente, peraltro, a quelle di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto del 4 settembre 2023), perché trattasi pur sempre di oneri sostenuti nel comune interesse degli stessi: essi, in particolare, sono liquidati per ciascuna parte come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Al contrario, le spese processuali attinenti alla fase decisionale vanno poste a carico del
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convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Controparte_1
Infatti, le generiche e defatigatorie contestazioni sollevate da quest'ultimo all'udienza di discussione del progetto divisionale non hanno offerto alcun elemento utile ad inficiare la validità delle considerazioni precedentemente spese dal perito d'ufficio – e condivise dal Tribunale – in merito alle concrete modalità di scioglimento della comunione, così come poi trasfuse nella presente decisione: dette spese, in particolare, sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
IV
La trascrizione della presente sentenza presso il competente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio – pur evidentemente dovuta ai sensi dell'art. 2646 c.c. – resta in ogni caso subordinata alla preventiva esecuzione, da parte dei condividenti, di ogni operazione utile ai necessari frazionamenti catastali conseguenti alle concrete modalità di divisione del compendio come trasfuse nel progetto in questa sede dichiarato esecutivo dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara esecutivo il progetto di divisione meglio descritto in parte motiva;
2. liquida le spese di lite e di mediazione sostenute dall'attore in € 282,48 per Parte_1 anticipazioni e € 9.850,00 per compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. liquida le spese di lite e di mediazione sostenute dal convenuto in € Controparte_1
9.850,00 per compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 4. liquida le spese di lite e di mediazione sostenute dal convenuto in € Parte_2
237,00 per anticipazioni e € 3.376,00 per compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 5. pone le suddette spese e quelle di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei condividenti secondo le rispettive quote di competenza;
6. condanna al rimborso, a favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite (fase decisoria) che si liquidano in € 4.253,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
7. condanna al rimborso, a favore di , delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite (fase decisoria) che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
5 Tribunale di Catania III Sezione Civile
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Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 7 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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