Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 961
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati per compiuta giacenza in data 18.09.2017, ritenendo valida la notifica effettuata tramite operatore postale privato alla luce della normativa vigente.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento in data 18.09.2017 è intervenuta entro il termine triennale previsto dalla legge, interrompendo validamente la prescrizione. Anche la notifica della cartella di pagamento è stata ritenuta tempestiva.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento siano intervenute nei termini di legge, escludendo la decadenza.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che non siano emerse prove o contestazioni specifiche in ordine a vizi nella liquidazione di sanzioni e interessi, reputando le eccezioni generiche.

  • Rigettato
    Omessa decisione su atti prodromici

    La Corte ha ritenuto infondata tale censura, affermando che la prova della sussistenza e della regolare notifica degli atti prodromici è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 961
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 961
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo