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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2971/2024 depositato il 15/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7383/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180030663581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2118/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insistono nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IO Sicilia S.p.A. ha notificato al sig. Ricorrente_1 , in data 13.2.2019, la cartella di pagamento n. 29320180030663581, per tasse automobilistiche del 2014 relative ai veicoli con targa
Targa_1 e Targa_2, per l'importo complessivo di € 465,58.
Il ricorrente, proposto ricorso, notificato a mezzo servizio postale il 13.4.2019, contro l'A.E. e la IO
Sicilia S.p.A., deduce: l'illegittimità dei ruoli per mancata notifica degli avvisi di accertamento;
che l'azione di ripresa a tassazione è prescritta;
che l'atto è illegittimo per intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
che le sanzioni e gli interessi sono illegittimi, per l'intervenuta prescrizione e decadenza.
Chiede, previa sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546792, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'A.E. controdeduce che il proprio operato è legittimo, perché: gli avvisi di accertamento per l'omesso/ tardivo pagamento della tassa automobilistica sono stati regolarmente notificati nei termini di legge e nel termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento dovuto per omesso pagamento;
l'iscrizione a ruolo del carico non pagato è stata tempestiva.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La difesa del contribuente, con note del 13.11.2023, rilevata la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate ed eccepita la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento perché notificati a mezzo di posta privata, per la quale non è stata provato il rilascio della licenza individuale speciale ex L. 124/2017 e art. 5 co. 2 D.Lgs. 261/99, preesistente alla spedizione di detti atti che legittima la loro notifica e validità, chiede l'integrale accoglimento della domanda.
La Serit Sicilia S.p.A., regolarmente citata, non è costituita in giudizio La Corte di Giustizia tributaria, all'udienza del 27/11/2023, esaurita la discussione in pubblica udienza, pone la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti, svolge le considerazioni che seguono.
L'eccezione che è posta dalla difesa del ricorrente, riguardo all'avvenuta prescrizione del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate a riscuotere le tasse automobilistiche in questione relative all'anno 2014 non è fondata.
L'Ufficio sostiene che la cartella di pagamento, per tasse auto/moto del 2014, è stata preceduta dalla notifica, in data 18/09/2017, degli avvisi di accertamento n. 14109407 (autovettura targata Targa_1) con A.R. n. 2014000480954 e n. 14110584 (motociclo targato Targa_2) con A.R. n. 2014000482075. La Corte rileva che sulle buste delle due descritte raccomandate A/R dell'1.8.2017 è apposto il logo
“Raccomanda classica Società_1” e la dicitura “per compiuta giacenza”
Gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri Enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato. Tale regola, affermata nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018, è infatti pienamente operativa dall'entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, che ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 299/2020), pronunciatesi con la sentenza n. 299/2020, hanno chiarito in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa. Nel caso di specie, di conseguenza, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata tramite società privata, è da ritenersi pienamente valida e efficace.
Pertanto, stante la regolare notifica, prima, degli avvisi di accertamento nel triennio dal pagamento della tassa auto/moto triennale e, poi, della cartella di pagamento nel triennio dalla notifica dei predetti avvisi di accertamento, non è maturata la eccepita prescrizione del diritto al recupero del credito erariale.
Le spese (50% del minimo del valore meno il 20% ex art. 15, co. 2sexies, D.Lgs. 546/92 più 15% per rimborso forfettario spese) seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 15 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione ex art. 112 c.p.c.
La sentenza oggetto di appello è illegittima ex art.112 c.p.c. per aver il Collegio di prime cure, assolutamente senza alcuna motivazione, omesso di decidere in ordine: all'insussistenza degli atti prodromici, già eccepita con il ricorso introduttivo e reiterata con le successive memorie (cfr il fascicolo di primo grado) in seguito alla costituzione in giudizio dell'ente impositore. Ad oggi, pertanto, non vi è prova della sussistenza degli atti prodromici, n.14109407 e n.14110584, costituenti i titoli per l'iscrizione nel ruolo n.2018/001113 della cartella oggi opposta perché, lo si ribadisce anche in questa sede, l'Ufficio non li ha materialmente ed integralmente prodotti con la conseguenza che dovranno essere ritenuti inesistenti. - alla nullità delle notifiche dei detti atti avvenuti, nel 2017, a mezzo posta privata (Cass. S.S.U.U. n. 299/2020) “Società_1” per la quale non è stata provata il rilascio della licenza individuale speciale, ex L. 124/2017 e art. 5 c. 2 D.lgs. 261/99, preesistente alla spedizione di detti atti che legittima la loro notifica e validità.
2) Error in iudicando
Il Collegio di prime cure ha errato nel ritenere valida: la notifica dei gli avvisi di accertamento n.14109407 e n.14110584 effettuata in data 18/09/2017 per compiuta giacenza;
la corrispondenza del frontespizio delle buste con i presunti avvisi di accertamento;
In ordine al primo punto, per come già espresso in premessa,
e riprendendo quanto ribadito all'udienza di discussione del 27.11.2024, l'Ufficio costituendosi non ha fornito la prova di aver spedito, in relazione all'avviso n.14109407 e n.14110584, le rispettive raccomandate C.A.
D. (comunicazione di avvenuto deposito) prescritte dall'art. 8 della L. 890/1982 (Cass. n. 21900/2022; C.G.
T. di primo grado di Catania sent. n.7655/2023 del 7/12/2023 e C.T.P. di Catania sent. n.6033/8/19 del
28/05/2019) (all.4) per cui la notificazione degli stessi non si è perfezionata (C.G.T. di II grado della Sicilia sent.7906/2022 depositata il 26/09/2022). Come rilevato in parte motiva dall'organo giudicante, entrambi gli atti sarebbero stati presuntivamente notificati per compiuta giacenza il 18/09/2017 a mezzo di due distinte raccomandate tramite la posta privata “Società_1” per le quali, come già precedentemente espresso e come accaduto nell'analogo giudizio avente rg. 4175/2019 e medesime parti in causa, delle sottese e rispettive
C.A.D. non vi è prova e pertanto la cartella di pagamento 29320180030663581/000 doveva essere annullata.
Conseguentemente, mancando la prova della valida notifica dell'atto interruttivo della prescrizione triennale della tassa auto relativa all'anno di imposta 2014, si deve ritenere che alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta il 13/02/2019, era già maturata la prescrizione triennale di detto tributo e la decadenza dal poterlo riscuotere. In ordine al secondo punto di censura si rileva che nel caso specifico la Corte di Giustizia ha errato nel fondare il proprio convincimento sulle presunzioni dell'Agenzia prive di riscontro dell'esistenza degli avvisi prodromici n.14109407 e n.14110584 nonostante la loro mancata produzione materiale ed integrale in giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7383/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 29
Novembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – IO che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il sig. Ricorrente_1 affida il suo primo motivo di appello all'asserita illegittimità della sentenza per omessa decisione in ordine all'insussistenza degli atti prodromici. Asserisce che non vi è prova della sussistenza degli atti prodromici, n.14109407 e n.14110584, costituenti i titoli per l'iscrizione nel ruolo n.2018/001113 della cartella oggi opposta perché l'Ufficio non li ha materialmente ed integralmente prodotti con la conseguenza che dovranno essere ritenuti inesistenti. Questa difesa rileva preliminarmente che le eccezioni formulate dal contribuente riguardano fatti verificatisi prima della formazione del ruolo e la formazione del ruolo stesso pertanto imputabili al solo ente impositore che si era già regolarmente costituito in giudizio dando prova della correttezza del suo operato. Nel caso, dunque, è l'ente creditore che doveva dare dimostrazione di avere rettamente operato dando prova di aver correttamente formato il ruolo e compiuto quanto di sua competenza, come del resto ha fatto. Il secondo motivo di appello trova fondamento nell'asserita erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica degli avvisi n.14109407 e n.14110584 effettuata in data 18/09/2017 per compiuta giacenza tramite il servizio di posta privata. Sul punto questa difesa si rimette alle difese dell'ente e richiama la documentazione da esso depositata esprimendo piena condivisione alle motivazioni che hanno indotto la Corte a rigettare il ricorso. Entrambi gli atti prodromici risultano infatti notificati per compiuta giacenza il 18/09/2017 a mezzo di due distinte raccomandate tramite la posta privata “Società_1”. Si rileva a tal proposito che la L. 04/08/2017 n. 124 all'art. 1, comma 57, lett.b) ha abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali pertanto le notifiche appaiono corrette.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 29 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla presunta insussistenza degli atti prodromici, si rileva che la censura secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova della sussistenza e regolare notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento n.14109407 e n.14110584) è infondata. Gli atti in questione risultano notificati per compiuta giacenza in data
18.09.2017, come da documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate. In tema di notifiche tramite operatori postali privati, la disciplina applicabile alla data della notifica, anche alla luce delle modifiche normative (L. n.124/2017), consente la legittimità della notifica da parte del vettore incaricato (Società_1), in assenza di puntuali elementi ostativi dedotti e provati dalla parte appellante. Il principio per cui grava sull'Amministrazione l'onere della prova in merito alla correttezza della sequenza procedimentale e notificatoria risulta adempiuto con la produzione della relativa documentazione.
Le doglianze in ordine all'intervenuta prescrizione del credito sono destituite di fondamento. La notifica dei suddetti avvisi di accertamento, regolarmente perfezionata il 18.09.2017, è intervenuta entro il termine triennale previsto dall'art.5 D. L. n.953/1982 rispetto all'anno di imposta 2014, validamente interrompendo la prescrizione. Egualmente la notifica della cartella impugnata, avvenuta il 13.02.2019, risulta tempestiva in rapporto alla sequenza procedimentale.
Sulla legittimità delle sanzioni e degli interessi, si rileva che nulla è emerso negli atti, né è stata allegata idonea prova, in ordine a vizi specifici concernenti la liquidazione di sanzioni e interessi, apparendo le relative eccezioni basate su mere contestazioni generiche.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Catania ed in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - IO.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2971/2024 depositato il 15/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7383/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180030663581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2118/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insistono nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IO Sicilia S.p.A. ha notificato al sig. Ricorrente_1 , in data 13.2.2019, la cartella di pagamento n. 29320180030663581, per tasse automobilistiche del 2014 relative ai veicoli con targa
Targa_1 e Targa_2, per l'importo complessivo di € 465,58.
Il ricorrente, proposto ricorso, notificato a mezzo servizio postale il 13.4.2019, contro l'A.E. e la IO
Sicilia S.p.A., deduce: l'illegittimità dei ruoli per mancata notifica degli avvisi di accertamento;
che l'azione di ripresa a tassazione è prescritta;
che l'atto è illegittimo per intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
che le sanzioni e gli interessi sono illegittimi, per l'intervenuta prescrizione e decadenza.
Chiede, previa sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546792, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'A.E. controdeduce che il proprio operato è legittimo, perché: gli avvisi di accertamento per l'omesso/ tardivo pagamento della tassa automobilistica sono stati regolarmente notificati nei termini di legge e nel termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento dovuto per omesso pagamento;
l'iscrizione a ruolo del carico non pagato è stata tempestiva.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La difesa del contribuente, con note del 13.11.2023, rilevata la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate ed eccepita la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento perché notificati a mezzo di posta privata, per la quale non è stata provato il rilascio della licenza individuale speciale ex L. 124/2017 e art. 5 co. 2 D.Lgs. 261/99, preesistente alla spedizione di detti atti che legittima la loro notifica e validità, chiede l'integrale accoglimento della domanda.
La Serit Sicilia S.p.A., regolarmente citata, non è costituita in giudizio La Corte di Giustizia tributaria, all'udienza del 27/11/2023, esaurita la discussione in pubblica udienza, pone la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti, svolge le considerazioni che seguono.
L'eccezione che è posta dalla difesa del ricorrente, riguardo all'avvenuta prescrizione del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate a riscuotere le tasse automobilistiche in questione relative all'anno 2014 non è fondata.
L'Ufficio sostiene che la cartella di pagamento, per tasse auto/moto del 2014, è stata preceduta dalla notifica, in data 18/09/2017, degli avvisi di accertamento n. 14109407 (autovettura targata Targa_1) con A.R. n. 2014000480954 e n. 14110584 (motociclo targato Targa_2) con A.R. n. 2014000482075. La Corte rileva che sulle buste delle due descritte raccomandate A/R dell'1.8.2017 è apposto il logo
“Raccomanda classica Società_1” e la dicitura “per compiuta giacenza”
Gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri Enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato. Tale regola, affermata nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018, è infatti pienamente operativa dall'entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, che ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 299/2020), pronunciatesi con la sentenza n. 299/2020, hanno chiarito in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa. Nel caso di specie, di conseguenza, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata tramite società privata, è da ritenersi pienamente valida e efficace.
Pertanto, stante la regolare notifica, prima, degli avvisi di accertamento nel triennio dal pagamento della tassa auto/moto triennale e, poi, della cartella di pagamento nel triennio dalla notifica dei predetti avvisi di accertamento, non è maturata la eccepita prescrizione del diritto al recupero del credito erariale.
Le spese (50% del minimo del valore meno il 20% ex art. 15, co. 2sexies, D.Lgs. 546/92 più 15% per rimborso forfettario spese) seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 15 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione ex art. 112 c.p.c.
La sentenza oggetto di appello è illegittima ex art.112 c.p.c. per aver il Collegio di prime cure, assolutamente senza alcuna motivazione, omesso di decidere in ordine: all'insussistenza degli atti prodromici, già eccepita con il ricorso introduttivo e reiterata con le successive memorie (cfr il fascicolo di primo grado) in seguito alla costituzione in giudizio dell'ente impositore. Ad oggi, pertanto, non vi è prova della sussistenza degli atti prodromici, n.14109407 e n.14110584, costituenti i titoli per l'iscrizione nel ruolo n.2018/001113 della cartella oggi opposta perché, lo si ribadisce anche in questa sede, l'Ufficio non li ha materialmente ed integralmente prodotti con la conseguenza che dovranno essere ritenuti inesistenti. - alla nullità delle notifiche dei detti atti avvenuti, nel 2017, a mezzo posta privata (Cass. S.S.U.U. n. 299/2020) “Società_1” per la quale non è stata provata il rilascio della licenza individuale speciale, ex L. 124/2017 e art. 5 c. 2 D.lgs. 261/99, preesistente alla spedizione di detti atti che legittima la loro notifica e validità.
2) Error in iudicando
Il Collegio di prime cure ha errato nel ritenere valida: la notifica dei gli avvisi di accertamento n.14109407 e n.14110584 effettuata in data 18/09/2017 per compiuta giacenza;
la corrispondenza del frontespizio delle buste con i presunti avvisi di accertamento;
In ordine al primo punto, per come già espresso in premessa,
e riprendendo quanto ribadito all'udienza di discussione del 27.11.2024, l'Ufficio costituendosi non ha fornito la prova di aver spedito, in relazione all'avviso n.14109407 e n.14110584, le rispettive raccomandate C.A.
D. (comunicazione di avvenuto deposito) prescritte dall'art. 8 della L. 890/1982 (Cass. n. 21900/2022; C.G.
T. di primo grado di Catania sent. n.7655/2023 del 7/12/2023 e C.T.P. di Catania sent. n.6033/8/19 del
28/05/2019) (all.4) per cui la notificazione degli stessi non si è perfezionata (C.G.T. di II grado della Sicilia sent.7906/2022 depositata il 26/09/2022). Come rilevato in parte motiva dall'organo giudicante, entrambi gli atti sarebbero stati presuntivamente notificati per compiuta giacenza il 18/09/2017 a mezzo di due distinte raccomandate tramite la posta privata “Società_1” per le quali, come già precedentemente espresso e come accaduto nell'analogo giudizio avente rg. 4175/2019 e medesime parti in causa, delle sottese e rispettive
C.A.D. non vi è prova e pertanto la cartella di pagamento 29320180030663581/000 doveva essere annullata.
Conseguentemente, mancando la prova della valida notifica dell'atto interruttivo della prescrizione triennale della tassa auto relativa all'anno di imposta 2014, si deve ritenere che alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta il 13/02/2019, era già maturata la prescrizione triennale di detto tributo e la decadenza dal poterlo riscuotere. In ordine al secondo punto di censura si rileva che nel caso specifico la Corte di Giustizia ha errato nel fondare il proprio convincimento sulle presunzioni dell'Agenzia prive di riscontro dell'esistenza degli avvisi prodromici n.14109407 e n.14110584 nonostante la loro mancata produzione materiale ed integrale in giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7383/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 29
Novembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – IO che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il sig. Ricorrente_1 affida il suo primo motivo di appello all'asserita illegittimità della sentenza per omessa decisione in ordine all'insussistenza degli atti prodromici. Asserisce che non vi è prova della sussistenza degli atti prodromici, n.14109407 e n.14110584, costituenti i titoli per l'iscrizione nel ruolo n.2018/001113 della cartella oggi opposta perché l'Ufficio non li ha materialmente ed integralmente prodotti con la conseguenza che dovranno essere ritenuti inesistenti. Questa difesa rileva preliminarmente che le eccezioni formulate dal contribuente riguardano fatti verificatisi prima della formazione del ruolo e la formazione del ruolo stesso pertanto imputabili al solo ente impositore che si era già regolarmente costituito in giudizio dando prova della correttezza del suo operato. Nel caso, dunque, è l'ente creditore che doveva dare dimostrazione di avere rettamente operato dando prova di aver correttamente formato il ruolo e compiuto quanto di sua competenza, come del resto ha fatto. Il secondo motivo di appello trova fondamento nell'asserita erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica degli avvisi n.14109407 e n.14110584 effettuata in data 18/09/2017 per compiuta giacenza tramite il servizio di posta privata. Sul punto questa difesa si rimette alle difese dell'ente e richiama la documentazione da esso depositata esprimendo piena condivisione alle motivazioni che hanno indotto la Corte a rigettare il ricorso. Entrambi gli atti prodromici risultano infatti notificati per compiuta giacenza il 18/09/2017 a mezzo di due distinte raccomandate tramite la posta privata “Società_1”. Si rileva a tal proposito che la L. 04/08/2017 n. 124 all'art. 1, comma 57, lett.b) ha abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali pertanto le notifiche appaiono corrette.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 29 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla presunta insussistenza degli atti prodromici, si rileva che la censura secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova della sussistenza e regolare notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento n.14109407 e n.14110584) è infondata. Gli atti in questione risultano notificati per compiuta giacenza in data
18.09.2017, come da documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate. In tema di notifiche tramite operatori postali privati, la disciplina applicabile alla data della notifica, anche alla luce delle modifiche normative (L. n.124/2017), consente la legittimità della notifica da parte del vettore incaricato (Società_1), in assenza di puntuali elementi ostativi dedotti e provati dalla parte appellante. Il principio per cui grava sull'Amministrazione l'onere della prova in merito alla correttezza della sequenza procedimentale e notificatoria risulta adempiuto con la produzione della relativa documentazione.
Le doglianze in ordine all'intervenuta prescrizione del credito sono destituite di fondamento. La notifica dei suddetti avvisi di accertamento, regolarmente perfezionata il 18.09.2017, è intervenuta entro il termine triennale previsto dall'art.5 D. L. n.953/1982 rispetto all'anno di imposta 2014, validamente interrompendo la prescrizione. Egualmente la notifica della cartella impugnata, avvenuta il 13.02.2019, risulta tempestiva in rapporto alla sequenza procedimentale.
Sulla legittimità delle sanzioni e degli interessi, si rileva che nulla è emerso negli atti, né è stata allegata idonea prova, in ordine a vizi specifici concernenti la liquidazione di sanzioni e interessi, apparendo le relative eccezioni basate su mere contestazioni generiche.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Catania ed in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - IO.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente