Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
e Parte_1 Parte_2 con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Coscarella;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/07/2022, le parti ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n° 01-000061442, notificata in data 01\07\2022, alla sola
[...]
avente ad oggetto sanzioni elevate per violazione dell'art. 2 Parte_1
comma 1 bis D.L. n°463\81, conv. In L. n° 638\83 (omesso versamento trattenute\ritenute previdenziali ed assistenziali) nei confronti dei deducenti, nonché avverso i seguenti atti CP_ presupposti: a) accertamento prot. n° 2501.03\03\2017.0036405 del 24\04\2017; b) acc.
CP_ Prot. n° 2501.03\03\2017.0036406 del 24\04\2017, entrambi mai notificati agli opponenti.
Ha lamentato l'omessa notificazione degli atti presupposti e la nullità della ingiunzione per difetto dei presupposti e di motivazione.
CP_ L' ha concluso per il rigetto della opposizione.
Nel corso del giudizio è stata prodotta rettifica della sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Parte opponente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, manifestando di non voler aderire alla rideterminazione effettuata d'ufficio.
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2. Con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione opposta, deve evidenziarsi che l' ha prodotto agli atti la prova della notifica CP_2
degli atti presupposto in data 4.5.2017.
3. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.
28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuta rideterminazione della sanzione in corso di giudizio, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_
- rigetta l'opposizione e conferma la sanzione irrogata nella misura rideterminata dall'
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 15/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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