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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2568/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Nunzia Meccariello, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
E
, nata l'[...] a [...] (avv. Nunzia Meccariello, giusta procura in CP_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 11/2/2025, che richiamano quelle già formulate in atti, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data
2/1/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Limatola (BN) il 9/9/2000.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di
p. 1/3 quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che, in seguito alla separazione personale pronunciata dal Tribunale di Benevento con sentenza nr. 1337/2014 del 29/5/2014, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2
lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Limatola (BN) il 9/9/2000 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- la casa coniugale di proprietà di resta in uso alla stessa che vi abita con la CP_1
figlia maggiorenne Per_1
- le parti, essendo entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti, non si verseranno alcunché a titolo di mantenimento,
- si impegna a continuare a versare il mantenimento in favore Parte_1
della figlia maggiorenne fino alla sua collocazione lavorativa o fino al compimento degli studi, qualora decida di iscriversi all'università;
Par
- l'assegno di mantenimento mensile posto a carico di in favore Parte_1
della figlia è quantificato nella somma mensile di €.300, da corrispondere entro il 10 di ogni mese sun conto intestato alla stessa, alle coordinate IBAN [...].
Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia delle parti, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o Parte_1 CP_1
diversa domanda, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Limatola
(BN) il 9/9/2000 tra e (atto nr. 22, parte II, serie Parte_1 CP_1
A, anno 2000), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Limatola (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 25 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2568/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Nunzia Meccariello, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
E
, nata l'[...] a [...] (avv. Nunzia Meccariello, giusta procura in CP_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 11/2/2025, che richiamano quelle già formulate in atti, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data
2/1/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Limatola (BN) il 9/9/2000.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di
p. 1/3 quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che, in seguito alla separazione personale pronunciata dal Tribunale di Benevento con sentenza nr. 1337/2014 del 29/5/2014, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2
lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Limatola (BN) il 9/9/2000 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- la casa coniugale di proprietà di resta in uso alla stessa che vi abita con la CP_1
figlia maggiorenne Per_1
- le parti, essendo entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti, non si verseranno alcunché a titolo di mantenimento,
- si impegna a continuare a versare il mantenimento in favore Parte_1
della figlia maggiorenne fino alla sua collocazione lavorativa o fino al compimento degli studi, qualora decida di iscriversi all'università;
Par
- l'assegno di mantenimento mensile posto a carico di in favore Parte_1
della figlia è quantificato nella somma mensile di €.300, da corrispondere entro il 10 di ogni mese sun conto intestato alla stessa, alle coordinate IBAN [...].
Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia delle parti, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o Parte_1 CP_1
diversa domanda, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Limatola
(BN) il 9/9/2000 tra e (atto nr. 22, parte II, serie Parte_1 CP_1
A, anno 2000), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Limatola (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 25 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3