TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 10983/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 23.10.2024 da:
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasqua Lacatena,
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Maurizio Palladino
-RESISTENTE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENIENTE EX LEGE- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 deduceva che aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il 17.06.2000, dal quale era nato un CP_1 figlio, (15.10.2002), ormai maggiorenne. Con atto di negoziazione assistista ex art. Per_1
6 L. n. 162/2014, le parti, con l'assistenza dei loro procuratori, avevano raggiunto un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, che prevedeva le seguenti condizioni: -l'obbligo del versamento in favore della della somma mensile di CP_1
€ 300,00, a titolo di contribuito al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, nonché l'obbligo del medesimo padre di concorrere alle spese straordinarie afferenti allo stesso figlio nella misura del 50%.
Rappresentava che suo figlio , di anni 22, prestava attività lavorativa dal Per_1
15.10.2022 (come attestato dalle buste paga presenti in atti), mentre l'istante aveva difficoltà a raggiungere un reddito che gli permettesse di avere una vita dignitosa, svolgendo soltanto lavori saltuari. Da gennaio a giungo 2024 il ricorrente aveva lavorato presso un'azienda come addetto alla comunicazione, percependo € 700,00 mensili e attualmente è disoccupato ma costantemente alla ricerca di un'occupazione. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del figlio, avendo lo stesso raggiunto un'indipendenza economica, con effetto a partire dalla data della presente domanda o da quella in cui si sono concretizzati i presupposti per l'elisione dell'assegno, dal momento in cui il figlio ha iniziato a lavorare e, dunque, dal 15.10.2022. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il tribunale adito voglia confermare l'obbligazione dell'istante, chiedeva che detto assegno venisse versato direttamente al figlio maggiorenne.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio, in data
07.02.2025, la quale deduceva che il figlio aveva svolto, per circa 2 CP_1 Per_1 anni, per lo più prestazioni lavorative “a chiamata” che sicuramente non gli hanno consentito di raggiungere la piena autonomia economica (cfr. CU 2023, in atti).
La convenuta sottolineava, inoltre, come il figlio conviva con la stessa e che lei è la sola ad affrontare quotidianamente le ingenti spese straordinarie necessarie, soprattutto mediche, che il non ha mai contribuito a versare nella misura del 50% a lui spettante, Pt_1 tanto da vederla costretta a diffidarlo per l'immediato pagamento della somma di € 5.530,90 relativa alle spese sostenute dal 2019 al 2023 (cfr. lettera raccomandata del 16.12.2024). La stessa evidenziava che il figlio , sin dalla scuola primaria risultava affetto da diagnosi Per_1 di ADHD con manifestazione combinata disattentivo-iperattivo impulsiva di grado medio”
(cfr. documentazione medica allegata), con importante difficoltà nella concentrazione, che lo ha sempre penalizzato prima nella formazione scolastica e attualmente nella sua attività lavorativa.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio proposta nei suoi confronti e per l'effetto Per_1 condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni del ricorrente, stabilire la revoca di detto assegno a decorrere dal mese di ottobre 2024, data di presentazione del ricorso introduttivo e della contemporanea assunzione del giovane con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Per_1 con conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti.
All'udienza del 13.03.2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 06.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis.
29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
Nel caso di specie, il a dedotto, quale circostanza sopravvenuta rilevante ai Pt_1 fini della revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di versare il contributo al mantenimento in favore del figlio , che il giovane ha trovato occupazione lavorativa, inizialmente a Per_1 tempo determinato e, successivamente, a partire dal mese di ottobre 2024, a tempo indeterminato, presso la “Punto Musica srls” con sede a Palo del Colle, come dichiarato dalla convenuta nel verbale di udienza del 13.03.2025.
La , per contrastare l'avversa richiesta, ha eccepito che l'attività lavorativa CP_1 svolta dal figlio, per i primi 3 anni, sarebbe stata solo saltuaria e che non costituirebbe fonte di reddito certa e stabile.
È noto che la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa (cfr. Cass. Civ. 20/08/2014, n.
18076 Corte Cass., Ord., Sez. VI, 12/4/2016, n. 7168; Cass. Civ., Sez. VI, 22/7/2019, n.19696). Quindi “…una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/11/2006, n. 24498). Nel caso di specie, il rilievo della temporaneità della prestazione svolta dal ragazzo non costituisce ragione del permanere del dovere di contribuzione ex art. 148 c.c., che deve gravare sul genitore obbligato solo fino a quando l'avente diritto non abbia dimostrato di essere in grado di raggiungere l'indipendenza economica, com'è avvenuto nel caso di specie. Ed invero, il figlio delle parti ha dimostrato capacità di svolgere attività retribuita e di saper sfruttare le potenzialità offerte dal mercato del lavoro e, pertanto, riconoscere, in siffatte condizioni, il perdurare del suo diritto a percepire l'assegno significherebbe legittimare la formazione di un'indebita rendita;
la paga ricevuta, peraltro, secondo quanto dedotto da parte convenuta, di € 1.00,00 mensili, è sicuramente sufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita del ragazzo.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il contributo paterno al mantenimento del ragazzo non può, quindi, che essere revocato a decorrere dal mese di novembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.10.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. revoca a decorrere dal mese di novembre 2024 il contributo paterno al mantenimento del figlio;
Per_1
2. compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 10983/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 23.10.2024 da:
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasqua Lacatena,
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Maurizio Palladino
-RESISTENTE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENIENTE EX LEGE- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 deduceva che aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il 17.06.2000, dal quale era nato un CP_1 figlio, (15.10.2002), ormai maggiorenne. Con atto di negoziazione assistista ex art. Per_1
6 L. n. 162/2014, le parti, con l'assistenza dei loro procuratori, avevano raggiunto un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, che prevedeva le seguenti condizioni: -l'obbligo del versamento in favore della della somma mensile di CP_1
€ 300,00, a titolo di contribuito al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, nonché l'obbligo del medesimo padre di concorrere alle spese straordinarie afferenti allo stesso figlio nella misura del 50%.
Rappresentava che suo figlio , di anni 22, prestava attività lavorativa dal Per_1
15.10.2022 (come attestato dalle buste paga presenti in atti), mentre l'istante aveva difficoltà a raggiungere un reddito che gli permettesse di avere una vita dignitosa, svolgendo soltanto lavori saltuari. Da gennaio a giungo 2024 il ricorrente aveva lavorato presso un'azienda come addetto alla comunicazione, percependo € 700,00 mensili e attualmente è disoccupato ma costantemente alla ricerca di un'occupazione. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del figlio, avendo lo stesso raggiunto un'indipendenza economica, con effetto a partire dalla data della presente domanda o da quella in cui si sono concretizzati i presupposti per l'elisione dell'assegno, dal momento in cui il figlio ha iniziato a lavorare e, dunque, dal 15.10.2022. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il tribunale adito voglia confermare l'obbligazione dell'istante, chiedeva che detto assegno venisse versato direttamente al figlio maggiorenne.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio, in data
07.02.2025, la quale deduceva che il figlio aveva svolto, per circa 2 CP_1 Per_1 anni, per lo più prestazioni lavorative “a chiamata” che sicuramente non gli hanno consentito di raggiungere la piena autonomia economica (cfr. CU 2023, in atti).
La convenuta sottolineava, inoltre, come il figlio conviva con la stessa e che lei è la sola ad affrontare quotidianamente le ingenti spese straordinarie necessarie, soprattutto mediche, che il non ha mai contribuito a versare nella misura del 50% a lui spettante, Pt_1 tanto da vederla costretta a diffidarlo per l'immediato pagamento della somma di € 5.530,90 relativa alle spese sostenute dal 2019 al 2023 (cfr. lettera raccomandata del 16.12.2024). La stessa evidenziava che il figlio , sin dalla scuola primaria risultava affetto da diagnosi Per_1 di ADHD con manifestazione combinata disattentivo-iperattivo impulsiva di grado medio”
(cfr. documentazione medica allegata), con importante difficoltà nella concentrazione, che lo ha sempre penalizzato prima nella formazione scolastica e attualmente nella sua attività lavorativa.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio proposta nei suoi confronti e per l'effetto Per_1 condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni del ricorrente, stabilire la revoca di detto assegno a decorrere dal mese di ottobre 2024, data di presentazione del ricorso introduttivo e della contemporanea assunzione del giovane con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Per_1 con conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti.
All'udienza del 13.03.2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 06.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis.
29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
Nel caso di specie, il a dedotto, quale circostanza sopravvenuta rilevante ai Pt_1 fini della revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di versare il contributo al mantenimento in favore del figlio , che il giovane ha trovato occupazione lavorativa, inizialmente a Per_1 tempo determinato e, successivamente, a partire dal mese di ottobre 2024, a tempo indeterminato, presso la “Punto Musica srls” con sede a Palo del Colle, come dichiarato dalla convenuta nel verbale di udienza del 13.03.2025.
La , per contrastare l'avversa richiesta, ha eccepito che l'attività lavorativa CP_1 svolta dal figlio, per i primi 3 anni, sarebbe stata solo saltuaria e che non costituirebbe fonte di reddito certa e stabile.
È noto che la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa (cfr. Cass. Civ. 20/08/2014, n.
18076 Corte Cass., Ord., Sez. VI, 12/4/2016, n. 7168; Cass. Civ., Sez. VI, 22/7/2019, n.19696). Quindi “…una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/11/2006, n. 24498). Nel caso di specie, il rilievo della temporaneità della prestazione svolta dal ragazzo non costituisce ragione del permanere del dovere di contribuzione ex art. 148 c.c., che deve gravare sul genitore obbligato solo fino a quando l'avente diritto non abbia dimostrato di essere in grado di raggiungere l'indipendenza economica, com'è avvenuto nel caso di specie. Ed invero, il figlio delle parti ha dimostrato capacità di svolgere attività retribuita e di saper sfruttare le potenzialità offerte dal mercato del lavoro e, pertanto, riconoscere, in siffatte condizioni, il perdurare del suo diritto a percepire l'assegno significherebbe legittimare la formazione di un'indebita rendita;
la paga ricevuta, peraltro, secondo quanto dedotto da parte convenuta, di € 1.00,00 mensili, è sicuramente sufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita del ragazzo.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il contributo paterno al mantenimento del ragazzo non può, quindi, che essere revocato a decorrere dal mese di novembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.10.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. revoca a decorrere dal mese di novembre 2024 il contributo paterno al mantenimento del figlio;
Per_1
2. compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato