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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE 1ᵃ CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13185/2020 R.G.A.C. pendente tra (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Taurino Parte_1 C.F._1
Loredana, in virtù di procura alle liti in atti, presso il cui studio, in Bari alla via P. Amedeo n. 536, è elettivamente domiciliata
– Ricorrente – e (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Delvino Grazia, in virtù di procura alle liti su foglio separato in calce alla memoria di costituzione, presso il cui studio, in Bitonto (BA) alla via Felice Cavallotti n. 31, è elettivamente domiciliato
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 12.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota 13.02.2025. FATT O E DI RITT O Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato il 22.10.2020 la IG.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con il IG. in Bitonto (BA) il 30.1.2009, dalla cui unione erano nati due Controparte_1 figli: (n. il 27.02.2009) e (n. il 04.07.2015), entrambi minori. Persona_1 Persona_2
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che: - il Tribunale di Bari, con decreto cronol. n. 31502/2017 dell'01.12.2017, aveva omologato la loro separazione personale affidando i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno, assegnando la casa coniugale ad essa istante, riconoscendo in suo favore l'assegno di invalidità relativa al figlio e ponendo a carico del IG. il pagamento di un assegno Persona_1 CP_1 mensile a titolo di contribuzione al mantenimento della prole;
- il figlio , dopo un breve periodo in cui si era trasferito presso Persona_1
l'abitazione paterna, così giustificando l'instaurazione da parte dell' CP_1 di un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, aveva fatto rientro presso l'abitazione materna;
CP_
- il sin dall'inizio della separazione, si era reso inadempiente nei CP_1 confronti dei figli, sia in merito al versamento dell'assegno di mantenimento, sia in relazione all'esercizio del diritto di visita;
- l lamentava una condizione di disagio economico contrastante, CP_1 tuttavia, con il suo tenore di vita;
- dopo la separazione, l' si era trasferito in Svizzera per ragioni di CP_1 lavoro, senza, tuttavia, comunicare i giorni di presenza in Bitonto e non preavvertendola in ordine agli incontri con i figli minori;
tutto ciò premesso chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentare il diritto di visita paterno, porre a carico del IG. il pagamento CP_1 di un assegno mensile di €500,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli (€250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 06.11.2020, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti davanti a sé per l'udienza del 03.03.2021; assegnava a parte ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Si costituiva in giudizio il resistente il quale, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, chiedeva, di porre a suo carico un assegno mensile di €350,00 quale contributo al mantenimento dei due figli (€175,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Presidente, all'udienza del 03.03.2021 di comparizione delle parti dinanzi a sé, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della loro riconciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione, precisando tuttavia che gli incontri tra padre e figli avvenissero in maniera libera in accordo tra le parti atteso il trasferimento in Svizzera del resistente. Alla prima udienza, tenutasi a trattazione scritta, preso atto della richiesta di emissione di sentenza sullo status, il Giudice designato rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sullo status. All'udienza del 27.10.2021, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione sullo status senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M.. Con sentenza non definitiva n. 569/2022 pubblicata l'11.02.2022 il Tribunale di Bari pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, assegnando con separata ordinanza emessa in pari data i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con ricorso ex art. 709, co. 5 c.p.c., depositato il 19.06.2023, la ricorrente Pt_1 domandava disporsi l'affidamento esclusivo della prole in proprio favore e
[...] prevedersi la percezione da parte della stessa dell'assegno unico universale relativo ai figli. Con ordinanza n. cronol. 23127/2023 del 14.10.2023, il giudice istruttore, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, nell'ambito del sub-procedimento n. 13185-1/2020 R.G., disponeva la percezione dell'assegno unico universale dei figli da parte della ricorrente, rigettando la domanda di affidamento esclusivo della prole in favore della madre. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e della documentazione depositata dalle parti. Con istanza congiunta depositata in data 27.09.2024 le parti domandavano, a parziale modifica delle statuizioni adottate con ordinanza presidenziale del 03.03.2021 resa nel presente giudizio, regolamentarsi il diritto di visita del padre secondo le modalità concordate dalle parti;
con ordinanza del 20.10.2024, il giudice istruttore, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, modificava le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 03.03.2021 in ordine alla regolamentazione degli incontri padre-figli. Contestualmente, era richiesta relazione dei Servizi Sociali del nuovo Comune di residenza dei minori (Comune di Toritto) al fine di verificare il rapporto padre-figli. All'udienza del 12.02.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa era riservata per la decisione sulla base delle conclusioni declinate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 13.02.2025. Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Pronunciata sentenza sullo status, il Collegio devono esaminare le questioni ancora pendenti. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE MI. Quanto all'affidamento e collocamento dei figli minori, e Persona_1 Per_2
, le parti hanno richiesto, con gli scritti introduttivi di causa, di disporre
[...]
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della prole, con collocamento privilegiato presso la madre, in conformità a quanto disposto sin dall'epoca della separazione, mediante convenzione sottoscritta in data 07.07.2017 ed omologata con decreto del Tribunale di Bari depositato l'01.12.2017. In corso di causa, la in ragione di un asserito disinteresse Pt_1 dell' rispetto alle esigenze economiche e personali dei figli, ha avanzato CP_1 richiesta di affido esclusivo dei minori in suo favore, richiesta che appare allo stato rinunciata. Ad ogni modo, ritiene il Collegio di dover confermare, l'affido dei figli Per_1
[...
e ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede presidenziale Persona_2 con ordinanza del 03.03.2021, non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni per le quali ritenere che il regime di affido condiviso sia di pregiudizio per i minori. Va, invero, preliminarmente osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. Tale regime appare rispondente non solo al diritto/dovere del genitore di partecipare fattivamente alla crescita dei figli ma, altresì, al corrispondente diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Nella specie è emersa senza dubbia una conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità dei figli. Per tale motivo si invitano le parti ad intraprendere un percorso di mediazione del conflitto familiare (le parti hanno, invero, già tentato di intraprendere tale percorso nel 2021, il quale non ha avuto seguito per mancanza di risorse presso l'ente deputato). Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico dei figli, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.). A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022). Oltretutto, nella specie deve osservarsi che i genitori hanno concordato il trasferimento della prole da Bitonto a Toritto regolamentando, altresì, il diritto di visita, così dimostrando che la conflittualità tra gli stessi non è di ostacolo all'assunzione delle decisioni concernenti i figli minori. Anche l'astio manifestato da non appare tale da giustificare una deroga Persona_1 all'affido condiviso risultando questo dettato dalla fase adolescenziale del minore e dal maggiore coinvolgimento nel conflitto tra i genitori. Ne consegue che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Va altresì confermato il collocamento dei minori presso la madre, con la quale i figli coabitano a far tempo dalla separazione. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno entrambe le parti domandano confermarsi quanto disposto, in corso di giudizio, dal giudice istruttore con ordinanza n. cronol. 25082/2024 depositata il 20.10.2024 nel procedimento cautelare n. 13185-2/2020 R.G. instaurato su domanda congiunta delle stesse. Le parti, infatti, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.03.2021, chiedevano, mediante istanza congiunta ex art. 710 c.p.c., che il resistente CP_1 tenesse con sé i figli: il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane
[...] alterne, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica e che i figli trascorressero i periodi feriali alternativamente con entrambi i genitori come meglio indicato nella richiamata istanza. La regolamentazione del diritto di visita del padre con i figli minori concordata tra le parti può dunque trovare accoglimento. Deve, tuttavia, precisarsi, anche al fine di rendere effettivo il diritto/dovere di visita in questione, che dall'istruttoria svolta in corso di causa è emerso un rapporto tra l e il figlio minore che è divenuto negli ultimi anni CP_1 Persona_1 conflittuale: come è dato leggere nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Toritto,
riferisce di non riconoscere nell' una figura paterna,
Persona_1 Controparte_1 essendo stato cresciuto soltanto dalla madre, tanto da volerlo completamente escludere dalla propria vita. Pertanto, il Collegio, al fine di assicurare un più equilibrato sviluppo psico-fisico del minore mediante il contenimento del conflitto nei confronti della figura
Persona_1 paterna e tenuto conto delle conclusioni dei Servizi Sociali interpellati, ritiene opportuno disporre l'avvio – previa acquisizione del consenso del minore – di un
Persona_1 percorso di sostegno psicologico presso il Centro Servizi per le Famiglie di Ambito, con la predisposizione, altresì, di incontri in spazio neutro, volti a recuperare un normale rapporto genitore-figlio. SULL'ASSEGNO DI CONTRIBUZIONE PATERNA AL MANTENIMENTO DELLA PROLE. Venendo alla determinazione del mantenimento dei figli minori e
Persona_1
deve evidenziarsi che parte ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno Persona_2 posto a carico di parte resistente a titolo di contribuzione paterna al mantenimento della prole pari ad €250,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spesse straordinarie relative ai figli, in ragione delle migliorate condizioni economiche dell'Abbondanza e delle accresciute esigenze dei figli minori. Tale richiesta è stata contestata dall' il quale assume di essere privo CP_1 di un lavoro stabile, svolgendo soltanto lavori saltuari, e il miglioramento della situazione reddituale della ricorrente, beneficiaria altresì del sussidio di . Persona_1
Ebbene, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche e reddituali delle parti occorre una complessiva valutazione del materiale istruttorio in atti. In sede di udienza presidenziale del 03.03.2021 la ricorrente Parte_1 riferiva di percepire un reddito di cittadinanza pari a €750,00 mensili, di essere disoccupata e di aver svolto soltanto lavori come collaboratrice domestica;
tali circostanze sono state dalla stessa confermate in sede di interrogatorio formale all'udienza del 23.11.2022. La certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 22.01.2024, relativa agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, comprova l'assenza di redditi. Quanto all le dichiarazioni testimoniali rese dai testi CP_1 Tes_1
e , rispettivamente sorella e madre del resistente, hanno
[...] Testimone_2 confermato che questi lavora a chiamata presso l'attività del fratello nel campo dell'edilizia e per far fronte regolarmente al mantenimento dei figli ricorre a prestiti che le stesse elargiscono in suo favore. La certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attesta la percezione da parte del resistente di un reddito complessivo nullo per gli anni di imposta 2020, 2021 e pari a soli €841,00 per l'anno 2022. Va tuttavia evidenziato che l' all'attualità di anni 39, ha comprovate CP_1 capacità di lavoro, le quali non possono ritenersi incise dai problemi di salute allegati in atti. Conseguentemente, considerate le accresciute esigenze della prole in ragione dell'aumentare della loro età, essendo decorsi ben otto anni dalla omologazione della separazione personale delle parti (all'esito della quale era stabilito un contributo paterno al mantenimento della prole di complessivi €350,00 mensili), dell'adeguamento del contributo stabilito in sede separativa in ragione degli indici annuali ISTAT e del fatto che la ricorrente, genitore collocatario, fa fronte al pagamento dell'intero canone di locazione della casa familiare ove coabita con la prole, il Collegio ritiene congruo porre a carico di parte resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e corrispondendo un assegno, a decorrere dalla presente Persona_1 Persona_2 pronuncia, di €460,00 mensili (pari a €230,00 per ciascun figlio), oltre ad adeguamento annuale secondo gli indici di rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie relative ai figli si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle statuizioni del vigente Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari sottoscritto dal Tribunale di Bari e dal COA. L'assegno unico universale relativo ai figli della coppia, ove previsto, si attribuisce interamente in favore della madre in qualità di genitore collocatario, così come già statuito con ordinanza del Tribunale di Bari del 14.10.2023 resa nel giudizio cautelare n. 13185-1/2020 R.G. SULL'ATTRIBUZIONE DELLA MISURA PREVIDENZIALE RICONOSCIUTA IN FAVORE DEL FIGLIO MI . Persona_1
Quanto all'attribuzione dell'assegno previdenziale intestato al figlio minore
, affetto da disturbo del neurosviluppo ADHD, si osserva che entrambe le Persona_1 parti domandano disporne l'attribuzione del relativo assegno in favore di parte ricorrente, in qualità di genitore collocatario. Al proposito, occorre precisare che parte resistente ha documentato, in sede di note conclusionali, il ripristino della misura previdenziale pensionistica in favore del figlio a decorrere dal mese di dicembre 2020, allegando, al riguardo, il Persona_1 certificato di pensione INPS del figlio , aggiornato al 29.10.2024, attestante Persona_1 la titolarità di quest'ultimo di pensione di categoria INVCIV - chiave pensione 044090007271337- ammontante ad €343,65 netti mensili. Pertanto, preso atto della concorde domanda delle parti di attribuzione della misura previdenziale riconosciuta in favore del figlio , il Collegio dispone Persona_1
l'attribuzione dell'assegno della pensione di invalidità riconosciuta al figlio minore della coppia in favore della ricorrente in qualità di genitore collocatario. Parte_1
SULLA DOMANDA DI COMUNICAZIONE UTENZA TELEFONICA DA PARTE DELLA RICORRENTE AL RESISTENTE. In ordine alla domanda di comunicazione di un'utenza telefonica attiva della ricorrente ad ai fini della gestione della Parte_1 Controparte_1 bigenitorialità in forma condivisa, formulata da parte resistente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il Collegio osserva, infatti, che già con ricorso congiunto depositato dalle parti il 12.09.2024, iscritto a ruolo al n. 13185-2/2020 R.G., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del presente giudizio resa in data 03.03.2021, le parti rappresentavano che la ricorrente aveva attivato un'utenza telefonica attraverso cui interfacciarsi con il resistente per le comunicazioni concernenti la gestione e la cura dei figli. SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ivi compreso l'esito dei procedimenti di modifica instaurati in corso di causa, possono essere interamente compensate tra le parti in ragione del principio della reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. (parte resistente è soccombente in ordine alla determinazione del quantum del contributo da egli dovuto per il mantenimento dei figli mentre parte ricorrente è soccombente, nell'ambito del sub-procedimento, in ordine alla domanda di affido esclusivo).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 13185/2020 R.G. pendente tra e Parte_1 Controparte_1 fermo restando quanto statuito con sentenza non definitiva n. 569/2022 pubblicata l'11.02.2022, con l'intervento del P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− affida i figli minori (n. il 27.02.2009) e (n. il Persona_1 Persona_2
04.07.2015) in via congiunta ad entrambi i genitori, provvedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
− il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori in conformità alle condizioni concordate dalle parti con ricorso congiunto del 12.9.2024 di modifica dell'ordinanza presidenziale;
− pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli minori, versando a entro il dieci di ciascun mese a decorrere Parte_1 dalla presente pronuncia, la somma di €460,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
− dispone che l'assegno di invalidità civile erogato in favore del figlio minore
, ove previsto, sia percepito della ricorrente quale Persona_1 Parte_1 genitore collocatario;
− dispone che l'assegno unico universale, ove previsto, sia percepito dalla Pt_1 in qualità di genitore collocatario;
− dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di comunicazione di utenza telefonica intestata alla ricorrente;
− dispone l'avvio, a cura del Centro Servizi per le Famiglie di Ambito, di un percorso di sostegno psicologico in favore del minore nonché di Persona_3 incontri padre-figlio in spazio neutro, previa acquisizione del consenso del minore;
− invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione famigliare;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite, ivi comprese quelle dei sub- procedimenti di modifica dell'ordinanza presidenziale;
− dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali presso il Comune di Toritto con onere a carico di questi ultimi di comunicazione al Centro Servizi per le Famiglie di Ambito competente per territorio. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 01.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Disabato