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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 23/08/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELINO ANTIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Parte ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 15.06.2022 l' la informava CP_1 formalmente che la domanda di disoccupazione agricola n. 2000005856840, relativa all'anno 2000, presentata il 30.03.2001 e riesaminata il 14.06.2022 è stata respinta per i seguenti motivi: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, quantificando nel medesimo provvedimento le somme indebite di cui al ricorso. CP_ Ha dedotto l'illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' eccependo la prescrizione del diritto al recupero delle somme.
Ha concluso chiedendo “Dichiarare non ripetibili le somme indicate dall' nella CP_1 comunicazione del 15.06.2022, indicate dettagliatamente al capo a) della premessa in fatto, pari complessivamente ad Euro 6.028,06, il tutto per i motivi indicati in ricorso;
II. Per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle some indebitamente trattenute CP_1
1 sinora, pari ad Euro 273,49, oltre a quelle eventualmente trattenute nelle more del giudizio, o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali come per legge;”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. CP_ Si è costituito l' il quale ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. 7/70, conseguente all'intervenuta cancellazione del nominativo della parte ricorrente dagli CP_ elenchi agricoli per gli anni in contestazione;
ha eccepito, altresì, la sede di
Castellammare, in data 25/09/2014, ha provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2000, secondo quanto disposto dal verbale ispettivo del
28/06/2007 n.0037542 (doc.1); di aver comunicato tale cancellazione alla ricorrente tramite pubblicazione on line della variazione pubblicata nell'elenco relativo (valevole ai CP_ fini della notifica, come previsto, altresì, dalla circolare n. 82 del 2012, cfr. memoria di costituzione pag. 3).
Ha, pertanto, dedotto la fondatezza della pretesa restitutoria, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del
2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve in via preliminare procedersi all'esame della fondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dall' e quindi la tempestività del ricorso giudiziario proposto. CP_1
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno
(cfr. Corte di Cassazione n. 9622 del 2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. N. 83 del 1970, dispone che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente
2 decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11, D. lgs. n. 375 del 1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale , come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: CP_1
“
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n.
510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell che decide CP_1 entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione
(totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza
(vd. Corte di Cassazione n. 813 del 2007 e n. 20086 del 2013).
La Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione n. 5942 del 2001) ha avuto modo di precisare al riguardo che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970,
3 convertito con modifiche nella legge n. 83/1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4
D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina, che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti, si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi - come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione - oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo, il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado, che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo si colloca l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970.
Ebbene, il riferimento che tale ultima norma contiene ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
4 Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
e ciò senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L.
n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Corte di Cassazione n. 813 del 2007).
Nel secondo caso, invece, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del
D.Lgs. n. 375 del 1993.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n.
7 del 1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (vd. Corte di Cassazione n. 12809 del
2011), ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del
2005), tutte le volte in cui l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, quindi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del
5 silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione
Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio- rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni di cui al ricorso, tramite pubblicazione nel terzo elenco nominativo trimestrale 2015 di variazione degli operai agricoli, avvenuta telematicamente dal 16 giugno al 4 luglio 2014 (cfr. elenco allegato alla memoria dell' . CP_1
Ciò posto, deve rilevarsi che, avendo la mancata iscrizione negli elenchi agricoli acquisito carattere di definitività, la domanda volta a ottenere l'accertamento della prestazione lavorativa è inammissibile, così come quella volta all'accertamento della irripetibilità delle CP_ somme richieste in restituzione da perchè conseguenti a quel provvedimento.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della prestazione dedotta in giudizio, nei valori minimi, considerata la natura della controversia e il tenore delle difese delle parti.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda
6 introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che si CP_2 liquidano in complessivi €. 2.500,00, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario al 15 %.
Si comunichi.
Aversa, 30/10/2025 il Giudice del Lavoro
FA SO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 23/08/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELINO ANTIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Parte ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 15.06.2022 l' la informava CP_1 formalmente che la domanda di disoccupazione agricola n. 2000005856840, relativa all'anno 2000, presentata il 30.03.2001 e riesaminata il 14.06.2022 è stata respinta per i seguenti motivi: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, quantificando nel medesimo provvedimento le somme indebite di cui al ricorso. CP_ Ha dedotto l'illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' eccependo la prescrizione del diritto al recupero delle somme.
Ha concluso chiedendo “Dichiarare non ripetibili le somme indicate dall' nella CP_1 comunicazione del 15.06.2022, indicate dettagliatamente al capo a) della premessa in fatto, pari complessivamente ad Euro 6.028,06, il tutto per i motivi indicati in ricorso;
II. Per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle some indebitamente trattenute CP_1
1 sinora, pari ad Euro 273,49, oltre a quelle eventualmente trattenute nelle more del giudizio, o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali come per legge;”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. CP_ Si è costituito l' il quale ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. 7/70, conseguente all'intervenuta cancellazione del nominativo della parte ricorrente dagli CP_ elenchi agricoli per gli anni in contestazione;
ha eccepito, altresì, la sede di
Castellammare, in data 25/09/2014, ha provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2000, secondo quanto disposto dal verbale ispettivo del
28/06/2007 n.0037542 (doc.1); di aver comunicato tale cancellazione alla ricorrente tramite pubblicazione on line della variazione pubblicata nell'elenco relativo (valevole ai CP_ fini della notifica, come previsto, altresì, dalla circolare n. 82 del 2012, cfr. memoria di costituzione pag. 3).
Ha, pertanto, dedotto la fondatezza della pretesa restitutoria, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del
2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve in via preliminare procedersi all'esame della fondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dall' e quindi la tempestività del ricorso giudiziario proposto. CP_1
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno
(cfr. Corte di Cassazione n. 9622 del 2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. N. 83 del 1970, dispone che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente
2 decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11, D. lgs. n. 375 del 1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale , come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: CP_1
“
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n.
510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell che decide CP_1 entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione
(totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza
(vd. Corte di Cassazione n. 813 del 2007 e n. 20086 del 2013).
La Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione n. 5942 del 2001) ha avuto modo di precisare al riguardo che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970,
3 convertito con modifiche nella legge n. 83/1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4
D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina, che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti, si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi - come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione - oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo, il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado, che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo si colloca l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970.
Ebbene, il riferimento che tale ultima norma contiene ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
4 Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
e ciò senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L.
n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Corte di Cassazione n. 813 del 2007).
Nel secondo caso, invece, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del
D.Lgs. n. 375 del 1993.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n.
7 del 1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (vd. Corte di Cassazione n. 12809 del
2011), ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del
2005), tutte le volte in cui l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, quindi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del
5 silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione
Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio- rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni di cui al ricorso, tramite pubblicazione nel terzo elenco nominativo trimestrale 2015 di variazione degli operai agricoli, avvenuta telematicamente dal 16 giugno al 4 luglio 2014 (cfr. elenco allegato alla memoria dell' . CP_1
Ciò posto, deve rilevarsi che, avendo la mancata iscrizione negli elenchi agricoli acquisito carattere di definitività, la domanda volta a ottenere l'accertamento della prestazione lavorativa è inammissibile, così come quella volta all'accertamento della irripetibilità delle CP_ somme richieste in restituzione da perchè conseguenti a quel provvedimento.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della prestazione dedotta in giudizio, nei valori minimi, considerata la natura della controversia e il tenore delle difese delle parti.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda
6 introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che si CP_2 liquidano in complessivi €. 2.500,00, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario al 15 %.
Si comunichi.
Aversa, 30/10/2025 il Giudice del Lavoro
FA SO
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