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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4213/2024 R.G. e vertente tra
,nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 elettivamente Parte 1
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trischitta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. وP.IVA 1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell' CP 1 in Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele
Bellomo del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno di invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa. Parte 1 chiedeva al Giudice del LavoroCon ricorso depositato in data 30/07/2024, presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 3524/2022, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di invalidità civile.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta dalla domanda amministrativa o da altra data accertanda, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' Controparte_2 deducendo l'infondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di invalidità civile, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata. Per 1Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
[...] che ha accertato come il ricorrente fosse invalido nella misura del 58% e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Il dott. Persona 2 ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione
,
prodotta, accertando che il paziente è portatore di numerose patologie - Riferiti sbalzi pressori non trattati farmacologicamente. Esiti di protesizzazione bilaterale dell'anca per displasia congenita. Piede piatto bilaterale. Artrosi del rachide lombare con discopatie multiple- concludendo come, in attuazione del calcolo riduzionistico, fosse accertato un grado di inabilità pari al 90% a decorrere dalla domanda amministrativa.
3. Decisione e spese. Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'CP_3 come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese di consulenza si pongono a carico dell'CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce Parte 1 invalido al 74%, i presupposti sanitari per il conseguimento dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa
(02.11.2021);
- condanna l'CP_3 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2695,50 per la fase di merito ed € 1168,50 per la fase sommaria, per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell'CP_3 le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. Persona 2
Messina, 14 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4213/2024 R.G. e vertente tra
,nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 elettivamente Parte 1
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trischitta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. وP.IVA 1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell' CP 1 in Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele
Bellomo del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno di invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa. Parte 1 chiedeva al Giudice del LavoroCon ricorso depositato in data 30/07/2024, presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 3524/2022, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di invalidità civile.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta dalla domanda amministrativa o da altra data accertanda, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' Controparte_2 deducendo l'infondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di invalidità civile, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata. Per 1Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
[...] che ha accertato come il ricorrente fosse invalido nella misura del 58% e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Il dott. Persona 2 ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione
,
prodotta, accertando che il paziente è portatore di numerose patologie - Riferiti sbalzi pressori non trattati farmacologicamente. Esiti di protesizzazione bilaterale dell'anca per displasia congenita. Piede piatto bilaterale. Artrosi del rachide lombare con discopatie multiple- concludendo come, in attuazione del calcolo riduzionistico, fosse accertato un grado di inabilità pari al 90% a decorrere dalla domanda amministrativa.
3. Decisione e spese. Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'CP_3 come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese di consulenza si pongono a carico dell'CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce Parte 1 invalido al 74%, i presupposti sanitari per il conseguimento dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa
(02.11.2021);
- condanna l'CP_3 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2695,50 per la fase di merito ed € 1168,50 per la fase sommaria, per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell'CP_3 le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. Persona 2
Messina, 14 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando