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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 789/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Tricarico n.74/2024”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NI alla Via Liguria 21 presso lo studio dall'avv. Vito Armando Grieco (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in S. Fele Vico I Kennedy 1 presso lo studio dell'avv. Giustino D'Onofrio (P.I. ) che la rappresenta e difende in virtù di P.IVA_2 procura in atti;
, residente in [...]; Parte_2
– APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 26/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces-
1 so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 17-24/6/2024 ha impugnato la sen- Parte_1 tenza n.74 resa in data 9/4/2024 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti, a seguito del sinistro verificatosi in data
5/12/2028, quando era stata investita, unitamente alla figlia , mentre at- CP_2 traversava le strisce pedonali in NI lungo la via Monreale, dal furgone tg.
CG165HC condotto da e di proprietà dello stesso, garantito per la re- Parte_2 sponsabilità civile dalla Controparte_1
A sostegno del gravame ha dedotto la violazione dell'art.2054 primo comma c.c., aven- do il primo giudice, nell'attribuirle concorso di colpa nella causazione del sinistro, non considerato la presunzione di responsabilità gravante sul proprietario del mezzo, nonché ritenuto generica la domanda e lacunose le risultanze istruttorie, laddove le dichiarazioni testimoniali acquisite e il rapporto redatto da VV.UU. NI intervenuti sul luogo dell'investimento comprovavano l'addebitabilità esclusiva al dell'evento danno- Pt_2 so. Inoltre la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ri- Pt_1 tenuto satisfattiva della sua pretesa risarcitoria la somma di € 4.650,00 corrisposta dalla prima dell'instaurazione del giudizio, così disattendendo le conclu- Controparte_1 sioni del consulente medico legale, sul presupposto che questi avrebbe acquisito docu- mentazione prodotta irritualmente (peraltro nella disponibilità del consulente di parte della compagnia assicuratrice), mentre le stesse nella parte in cui quantificavano mag- giore invalidità permanente ed inabilità temporanea erano rispondenti agli accertamenti compiuti per le lesioni subite. Pertanto l'appellante, anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, ha concluso per la condanna dei convenuti in solido al paga- mento in suo favore della residua somma di € 12.112,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il pregiudizio subito con rifusione degli oneri processuali.
nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, a mente dell'art.342 c.p.c. per omessa soluzione alternativa rispetto alla decisione impugnata;
nel merito, ha evidenziato che il pedone è comunque tenuto a non costituire ostacolo e ad attraversare la strada lungo le strisce pedonali, dovendo condivi- dersi la tesi sulla lacunosità e contraddittorietà delle emergenze processuali in ordine al- le modalità del sinistro e ben potendo il giudice disattendere le conclusioni del consu-
2 lente tecnico, anche per i vizi nella raccolta della documentazione esaminata, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese legali.
Deve essere anzitutto dichiarata la contumacia di che, nonostante la Parte_2 regolare vocatio in ius, non si è costituito in giudizio.
Inoltre va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, atteso che l'impugnazione deve contenere soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.
18/1/2024 n.1932): nella specie la ha debitamente censurato la motivazione ad- Pt_1 dotta dal Giudice di Pace sulla presunta corresponsabilità nella causazione del sinistro e sull'entità del danno da lei sofferto, reiterando la sua pretesa risarcitoria con argomenta- zioni che impongono di ritenere superato il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre evidenziare in tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circola- zione stradale, che l'art. 2054 primo comma c.c. stabilisce presunzione di colpa a carico del proprietario del veicolo, obbligato a risarcire i danni prodotti ed eziologicamente ri- conducibili al sinistro, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In particolare, in caso di investimento di pedone, la giurisprudenza di legitti- mità ha chiarito che, anche al solo fine di ritenere la corresponsabilità di quest'ultimo per una riduzione della pretesa creditoria, ai sensi degli artt.1227-2056 c.c., occorre che il proprietario del mezzo fornisca prova dell'anormale, imprevedibile ed eccezionale condotta tenuta dal soggetto investito (cfr. Cass. Civ. Sez.III sent.29/1/2025 n.21761).
Fatta questa doverosa premessa in tema di onere probatorio per effetto della presunzione normativa, va sottolineato come la circostanza dell'investimento della -oltre che Pt_1 essere documentata dagli accertamenti eseguiti a breve distanza di tempo dai VV.UU.
NI ( alla guida del furgone tg. CG165HC transitava in via Parte_2
Monreale con direzione di marcia verso via Anzio, giunto nei pressi della scuola ele- mentare, ometteva di fermarsi in prossimità dell'attraversamento pedonale ed investiva
i pedoni e la figlia che stavano attraversando la strada CP_3 CP_2 sulle strisce pedonali per recarsi alla citata scuola…la dinamica dell'incidente sopra descritta scaturisce dalle dichiarazioni rese dal conducente, di quelle della sig. Tes_1
3 che, in qualità di LSU in servizio presso l'Ufficio di Polizia Municipale prestava CP_4 servizio di vigilanza antistante la scuola e dalle dichiarazioni rilasciate da persone pre- senti sul posto”) e confermata dalle deposizioni di e Testimone_2 Tes_3
presente al momento dell'investimento- non é stata contestata dai convenuti,
[...] non avendo risposto all'interrogatorio formale deferitogli ed avendo la compa- Pt_2 gnia assicuratrice soltanto dedotto il preteso concorso di colpa della vittima, per non avere la stessa attraversato la sede stradale lungo le strisce pedonali.
In altri termini, le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine al concorso di col- pa della , rappresentate dalla lacunosità delle emergenze istruttorie, oltre che non Pt_1 condivisibili (non potendo richiedersi l'acquisizione di ulteriori dettagli a sostegno della dinamica di un investimento), appaiono conseguenti alla carenza di elementi irrilevanti che non inficiano la veridicità dell'incidente e che finiscono per far ricadere erronea- mente sul pedone e non sul proprietario del mezzo l'onere probatorio
A tal fine si ribadisce che l'accertamento del comportamento colposo del pedone inve- stito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua corresponsabilità, essendo necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054 comma primo c.c., dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, occorrendo provare che questa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. Sez. III, ord. 28/3/2022 n.9856, sent. 04/04/2017 n. 8663).
In proposito, le allegazioni dell'appellata sulla condotta colpevole della vittima risultano sfornite del benché minimo supporto probatorio e si basano solo sull'asserito (ed indi- mostrato) attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, tale da violare il precetto dell'art. 190 C.d.S., ciò che non può rappresentare concausa nel verificarsi dell'evento, specie ove si abbia riguardo al rilievo incontestato delle circostanze di luo- go e di tempo dell'investimento, avvenuto in pieno giorno, nel cento abitato di Pt_3
[...
ed in prossimità di una scuola, sicché grave appare la condotta negligente del Pt_2 nel non essersi accorto della presenza della donna con la bambina sulla sede stradale, condotta tale da ritenere responsabile in via esclusiva il conducente nella causazione del sinistro.
4 E' altresì fondato il motivo di appello, relativo al quantum della pretesa risarcitoria e al- le motivazioni addotte dal primo giudice per negare la validità delle conclusioni del consulente tecnico: in particolare non si comprende l'incidenza della documentazione irritualmente sottoposta all'esame dell'ausiliare del giudice nella valutazione del medico legale, sicché risulta apodittica la quantificazione operata in sentenza del minor nocu- mento per la ,solo in base alla lamentata violazione del contraddittorio. All'uopo Pt_1 va rimarcato che la stesa compagnia assicuratrice, a fronte dell'allegazione dell'attrice della pregressa consegna di tale documentazione sanitaria al consulente di parte, il cui elaborato era stato debitamente prodotto in atti, non ha negato tale assunto e non ha neanche chiarito l'influenza della stessa ai fini della verifica dei postumi invalidanti, nonché dell'invalidità temporanea dall'appellante, essendosi limitata a dedurre che rien- tra tra le facoltà del giudice quella di discostarsi dalle valutazioni del CTU e che la Ca- ruso sarebbe decaduta dall'istanza di rinnovazione della consulenza, peraltro mai richie- sta dall'attrice nel giudizio di appello.
Di contro, vanno condivise le conclusioni del consulente tecnico -corrette sotto il profilo e medico-legale, oltreché non contestate con riferimento alle lesioni subite dalla , Pt_1 costituite dalla frattura composta a due rime del malleolo peritoniero, lesioni eziologi- camente riconducibili all'investimento, tali da determinare un danno biologico perma- nente pari al 5%, nonché con un'invalidità temporanea parziale nella misura del 75%, del 50% e del 25%, ciascuna per 30 giorni, conseguente all'instabilità posturale laterale della caviglia e del legamento sottoastralgico con limitazione dei movimenti di promo- supinazione della stessa.
L'entità del danno va dunque calcolata alla stregua di quanto disposto dall' art. 5 Legge
5 marzo 2001 n. 57, come da ultimo aggiornato con D.M. 18/7/2025, in € 8.655,65, rin- venienti dalla somma di:
- € 6.105,55 per danno biologico permanente al 5%;
- € 1.264,95 per invalidità temporanea al 75% per giorni 30;
- € 842,70 per invalidità temporanea al 50% per giorni 30;
- € 421,35 per invalidità temporanea al 25% per giorni 30
- € 22,00 per spese mediche documentate.
Dal totale di € 8.655,65 va poi detratto l'importo di € 4.650,00 già corrisposto in via stragiudiziale, residuando un credito risarcitorio di € 4.000,00, previo arrotondamento in
5 considerazione dell'epoca di versamento della somma riconosciuta dalla Groupama As- sicurazioni S.p.A., importo a cui le parti appellate vanno condannate in solido in favore della , oltre interessi legali moratori, dal sinistro sino al soddisfo, trattandosi di Pt_1 liquidazione equitativa del danno biologico riferita all'attualità.
Viceversa sfornita di prova è la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante, genitore esercente la responsabilità genitoriale, nell'interesse di non essendo CP_2 neanche stato evidenziato quale pregiudizio abbia sofferto la minore in conseguenza del sinistro in oggetto.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, e , attesa la soccombenza, a Parte_2 Controparte_1 norma dell'art. 91 c.p.c., vanno condannati in solido alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di consu- lenza tecnica. Le legali si liquidano, in base ai parametri minimi dettati dal D.M.
55/2014, stante la semplicità della controversia, rideterminati nei soli limiti della fonda- tezza della domanda, in € 264,00 per esborsi e € 650,00 (€ 120,00 studio, € 130,00 fase introduttiva, € 180,00 trattazione, € 220,00 decisione) per onorari per il primo grado, nonché in € 382,50 per esborsi ed € 1.300,00 (€ 220,00 studio, € 230,00 fase introdutti- va, € 430,0 trattazione, € 420,00 decisione) per onorari per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente provvedimento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 17/24/6/2024 a e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 74 resa il 6/4/2024 dal Giudice di Pace di Pisticci, così Pt_2 provvede:
- dichiara la contumacia di Parte_2
- in accoglimento dell'appello, condanna e Controparte_1 CP_5 in solido al pagamento in favore di di € 4.000,00, oltre interessi
[...] Parte_1 dal sinistro sino al soddisfo;
6 - rigetta l'appello in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 nell'interesse della figlia minore;
CP_2
- condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di delle spese Parte_1 giudiziali, ivi comprese quelle di consulenza medico legale, liquidandosi le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi e € 650,00 per compensi e per il presente giudizio in € 382,50 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 23/12/2025.
Il Giudice
NO Catalani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 789/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Tricarico n.74/2024”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NI alla Via Liguria 21 presso lo studio dall'avv. Vito Armando Grieco (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in S. Fele Vico I Kennedy 1 presso lo studio dell'avv. Giustino D'Onofrio (P.I. ) che la rappresenta e difende in virtù di P.IVA_2 procura in atti;
, residente in [...]; Parte_2
– APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 26/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces-
1 so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 17-24/6/2024 ha impugnato la sen- Parte_1 tenza n.74 resa in data 9/4/2024 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti, a seguito del sinistro verificatosi in data
5/12/2028, quando era stata investita, unitamente alla figlia , mentre at- CP_2 traversava le strisce pedonali in NI lungo la via Monreale, dal furgone tg.
CG165HC condotto da e di proprietà dello stesso, garantito per la re- Parte_2 sponsabilità civile dalla Controparte_1
A sostegno del gravame ha dedotto la violazione dell'art.2054 primo comma c.c., aven- do il primo giudice, nell'attribuirle concorso di colpa nella causazione del sinistro, non considerato la presunzione di responsabilità gravante sul proprietario del mezzo, nonché ritenuto generica la domanda e lacunose le risultanze istruttorie, laddove le dichiarazioni testimoniali acquisite e il rapporto redatto da VV.UU. NI intervenuti sul luogo dell'investimento comprovavano l'addebitabilità esclusiva al dell'evento danno- Pt_2 so. Inoltre la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ri- Pt_1 tenuto satisfattiva della sua pretesa risarcitoria la somma di € 4.650,00 corrisposta dalla prima dell'instaurazione del giudizio, così disattendendo le conclu- Controparte_1 sioni del consulente medico legale, sul presupposto che questi avrebbe acquisito docu- mentazione prodotta irritualmente (peraltro nella disponibilità del consulente di parte della compagnia assicuratrice), mentre le stesse nella parte in cui quantificavano mag- giore invalidità permanente ed inabilità temporanea erano rispondenti agli accertamenti compiuti per le lesioni subite. Pertanto l'appellante, anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, ha concluso per la condanna dei convenuti in solido al paga- mento in suo favore della residua somma di € 12.112,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il pregiudizio subito con rifusione degli oneri processuali.
nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, a mente dell'art.342 c.p.c. per omessa soluzione alternativa rispetto alla decisione impugnata;
nel merito, ha evidenziato che il pedone è comunque tenuto a non costituire ostacolo e ad attraversare la strada lungo le strisce pedonali, dovendo condivi- dersi la tesi sulla lacunosità e contraddittorietà delle emergenze processuali in ordine al- le modalità del sinistro e ben potendo il giudice disattendere le conclusioni del consu-
2 lente tecnico, anche per i vizi nella raccolta della documentazione esaminata, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese legali.
Deve essere anzitutto dichiarata la contumacia di che, nonostante la Parte_2 regolare vocatio in ius, non si è costituito in giudizio.
Inoltre va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, atteso che l'impugnazione deve contenere soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.
18/1/2024 n.1932): nella specie la ha debitamente censurato la motivazione ad- Pt_1 dotta dal Giudice di Pace sulla presunta corresponsabilità nella causazione del sinistro e sull'entità del danno da lei sofferto, reiterando la sua pretesa risarcitoria con argomenta- zioni che impongono di ritenere superato il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre evidenziare in tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circola- zione stradale, che l'art. 2054 primo comma c.c. stabilisce presunzione di colpa a carico del proprietario del veicolo, obbligato a risarcire i danni prodotti ed eziologicamente ri- conducibili al sinistro, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In particolare, in caso di investimento di pedone, la giurisprudenza di legitti- mità ha chiarito che, anche al solo fine di ritenere la corresponsabilità di quest'ultimo per una riduzione della pretesa creditoria, ai sensi degli artt.1227-2056 c.c., occorre che il proprietario del mezzo fornisca prova dell'anormale, imprevedibile ed eccezionale condotta tenuta dal soggetto investito (cfr. Cass. Civ. Sez.III sent.29/1/2025 n.21761).
Fatta questa doverosa premessa in tema di onere probatorio per effetto della presunzione normativa, va sottolineato come la circostanza dell'investimento della -oltre che Pt_1 essere documentata dagli accertamenti eseguiti a breve distanza di tempo dai VV.UU.
NI ( alla guida del furgone tg. CG165HC transitava in via Parte_2
Monreale con direzione di marcia verso via Anzio, giunto nei pressi della scuola ele- mentare, ometteva di fermarsi in prossimità dell'attraversamento pedonale ed investiva
i pedoni e la figlia che stavano attraversando la strada CP_3 CP_2 sulle strisce pedonali per recarsi alla citata scuola…la dinamica dell'incidente sopra descritta scaturisce dalle dichiarazioni rese dal conducente, di quelle della sig. Tes_1
3 che, in qualità di LSU in servizio presso l'Ufficio di Polizia Municipale prestava CP_4 servizio di vigilanza antistante la scuola e dalle dichiarazioni rilasciate da persone pre- senti sul posto”) e confermata dalle deposizioni di e Testimone_2 Tes_3
presente al momento dell'investimento- non é stata contestata dai convenuti,
[...] non avendo risposto all'interrogatorio formale deferitogli ed avendo la compa- Pt_2 gnia assicuratrice soltanto dedotto il preteso concorso di colpa della vittima, per non avere la stessa attraversato la sede stradale lungo le strisce pedonali.
In altri termini, le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine al concorso di col- pa della , rappresentate dalla lacunosità delle emergenze istruttorie, oltre che non Pt_1 condivisibili (non potendo richiedersi l'acquisizione di ulteriori dettagli a sostegno della dinamica di un investimento), appaiono conseguenti alla carenza di elementi irrilevanti che non inficiano la veridicità dell'incidente e che finiscono per far ricadere erronea- mente sul pedone e non sul proprietario del mezzo l'onere probatorio
A tal fine si ribadisce che l'accertamento del comportamento colposo del pedone inve- stito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua corresponsabilità, essendo necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054 comma primo c.c., dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, occorrendo provare che questa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. Sez. III, ord. 28/3/2022 n.9856, sent. 04/04/2017 n. 8663).
In proposito, le allegazioni dell'appellata sulla condotta colpevole della vittima risultano sfornite del benché minimo supporto probatorio e si basano solo sull'asserito (ed indi- mostrato) attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, tale da violare il precetto dell'art. 190 C.d.S., ciò che non può rappresentare concausa nel verificarsi dell'evento, specie ove si abbia riguardo al rilievo incontestato delle circostanze di luo- go e di tempo dell'investimento, avvenuto in pieno giorno, nel cento abitato di Pt_3
[...
ed in prossimità di una scuola, sicché grave appare la condotta negligente del Pt_2 nel non essersi accorto della presenza della donna con la bambina sulla sede stradale, condotta tale da ritenere responsabile in via esclusiva il conducente nella causazione del sinistro.
4 E' altresì fondato il motivo di appello, relativo al quantum della pretesa risarcitoria e al- le motivazioni addotte dal primo giudice per negare la validità delle conclusioni del consulente tecnico: in particolare non si comprende l'incidenza della documentazione irritualmente sottoposta all'esame dell'ausiliare del giudice nella valutazione del medico legale, sicché risulta apodittica la quantificazione operata in sentenza del minor nocu- mento per la ,solo in base alla lamentata violazione del contraddittorio. All'uopo Pt_1 va rimarcato che la stesa compagnia assicuratrice, a fronte dell'allegazione dell'attrice della pregressa consegna di tale documentazione sanitaria al consulente di parte, il cui elaborato era stato debitamente prodotto in atti, non ha negato tale assunto e non ha neanche chiarito l'influenza della stessa ai fini della verifica dei postumi invalidanti, nonché dell'invalidità temporanea dall'appellante, essendosi limitata a dedurre che rien- tra tra le facoltà del giudice quella di discostarsi dalle valutazioni del CTU e che la Ca- ruso sarebbe decaduta dall'istanza di rinnovazione della consulenza, peraltro mai richie- sta dall'attrice nel giudizio di appello.
Di contro, vanno condivise le conclusioni del consulente tecnico -corrette sotto il profilo e medico-legale, oltreché non contestate con riferimento alle lesioni subite dalla , Pt_1 costituite dalla frattura composta a due rime del malleolo peritoniero, lesioni eziologi- camente riconducibili all'investimento, tali da determinare un danno biologico perma- nente pari al 5%, nonché con un'invalidità temporanea parziale nella misura del 75%, del 50% e del 25%, ciascuna per 30 giorni, conseguente all'instabilità posturale laterale della caviglia e del legamento sottoastralgico con limitazione dei movimenti di promo- supinazione della stessa.
L'entità del danno va dunque calcolata alla stregua di quanto disposto dall' art. 5 Legge
5 marzo 2001 n. 57, come da ultimo aggiornato con D.M. 18/7/2025, in € 8.655,65, rin- venienti dalla somma di:
- € 6.105,55 per danno biologico permanente al 5%;
- € 1.264,95 per invalidità temporanea al 75% per giorni 30;
- € 842,70 per invalidità temporanea al 50% per giorni 30;
- € 421,35 per invalidità temporanea al 25% per giorni 30
- € 22,00 per spese mediche documentate.
Dal totale di € 8.655,65 va poi detratto l'importo di € 4.650,00 già corrisposto in via stragiudiziale, residuando un credito risarcitorio di € 4.000,00, previo arrotondamento in
5 considerazione dell'epoca di versamento della somma riconosciuta dalla Groupama As- sicurazioni S.p.A., importo a cui le parti appellate vanno condannate in solido in favore della , oltre interessi legali moratori, dal sinistro sino al soddisfo, trattandosi di Pt_1 liquidazione equitativa del danno biologico riferita all'attualità.
Viceversa sfornita di prova è la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante, genitore esercente la responsabilità genitoriale, nell'interesse di non essendo CP_2 neanche stato evidenziato quale pregiudizio abbia sofferto la minore in conseguenza del sinistro in oggetto.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, e , attesa la soccombenza, a Parte_2 Controparte_1 norma dell'art. 91 c.p.c., vanno condannati in solido alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di consu- lenza tecnica. Le legali si liquidano, in base ai parametri minimi dettati dal D.M.
55/2014, stante la semplicità della controversia, rideterminati nei soli limiti della fonda- tezza della domanda, in € 264,00 per esborsi e € 650,00 (€ 120,00 studio, € 130,00 fase introduttiva, € 180,00 trattazione, € 220,00 decisione) per onorari per il primo grado, nonché in € 382,50 per esborsi ed € 1.300,00 (€ 220,00 studio, € 230,00 fase introdutti- va, € 430,0 trattazione, € 420,00 decisione) per onorari per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente provvedimento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 17/24/6/2024 a e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 74 resa il 6/4/2024 dal Giudice di Pace di Pisticci, così Pt_2 provvede:
- dichiara la contumacia di Parte_2
- in accoglimento dell'appello, condanna e Controparte_1 CP_5 in solido al pagamento in favore di di € 4.000,00, oltre interessi
[...] Parte_1 dal sinistro sino al soddisfo;
6 - rigetta l'appello in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 nell'interesse della figlia minore;
CP_2
- condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di delle spese Parte_1 giudiziali, ivi comprese quelle di consulenza medico legale, liquidandosi le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi e € 650,00 per compensi e per il presente giudizio in € 382,50 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 23/12/2025.
Il Giudice
NO Catalani
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