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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/07/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 2323/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stafano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2323/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia, alla via Parte_1 C.F._1
XXIV Maggio n. 5, presso lo studio dell'avv. COLUCCI MARILU', che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia alla via Controparte_1 C.F._2
XXIV Maggio n. 5, presso lo studio dell'avv. COLUCCI MARILU', che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 03/07/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/04/2024, e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 15/02/2003 a Gorizia, nel corso del quale sono nati i figli (il 24/6/2003) Per_1
e (il 7/10/2006), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di Per_2
seguito riportate:
1. coniugi vivranno separati: la signora resterà a vivere presso l'abitazione Parte_1
familiare di Gorizia (GO), via Monte Sabotino n. 8; il sig. ha già lasciato la Controparte_1 casa familiare trasferendosi in Cormons (GO), Via Zorzut 4 presso l'immobile di un amico in attesa di formalizzare un contratto di locazione per un'abitazione autonoma. Il sig.
[...]
trasferirà la residenza in sede di stipulazione del nuovo contratto di locazione e, in CP_1 ogni caso, entro tre mesi dall'udienza cartolare;
2. disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Persona_3
madre; anche il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, resterà a vivere Persona_4
presso la casa familiare di Gorizia (GO), Via Monte Sabotino n. 8, ove entrambi continueranno a mantenere la loro residenza;
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
4. la signora continuerà a pagare integralmente la rata del mutuo gravante sulla Parte_1 casa familiare sita in Gorizia (GO), Via Monte Sabotino n. 8, pari ad € 337,50, e ciò fino a decisioni in merito alle eventuali sorti dell'immobile, oltre alle bollette per le utenze ed ai tributi;
5. la signora continuerà a pagare integralmente la rata del finanziamento Parte_1
Findomestic, pari ad € 168,63, contratto per l'acquisto della cucina in uso presso la casa familiare;
6. la signora continuerà altresì a pagare integralmente la rata del piccolo Parte_1 prestito INPDAP, pari ad €177,60, contratto per far fronte alle competenze professionali del commercialista;
7. il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 30 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul di lei conto corrente, l'importo di €250,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore importo da Persona_3
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale – Sezione Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione Territoriale di Gorizia;
8. il signor corrisponderà al figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, Controparte_1 [...]
entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo versamento sulla carta prepagata intestata Per_4 al ragazzo, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il di lui mantenimento ordinario, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale – Sezione
Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione Territoriale di Gorizia;
9. il sig. vedrà la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà e, stante la Controparte_1 Persona_3
di lei età (17 anni), previo diretto accordo con la stessa;
in ogni caso, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche della ragazza;
il figlio , già maggiorenne, Persona_4
vedrà il padre quando lo vorrà;
10. l'assegno unico e universale in favore dei figli e pari a circa €110,00 verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
11. con il presente atto la signora trasferisce la propria quota di ½ della proprietà Parte_1
della vettura Ford CMax, targata FD438YM, al sig. ; Controparte_1
12. con il presente atto il signor trasferisce la propria quota di ½ della proprietà Controparte_1
della vettura Hyundai FDH, targata EA313ZZ, alla sig.ra ; Parte_1
13. gli odierni ricorrenti dichiarano che i trasferimenti di proprietà delle autovetture di cui ai punti
11 e 12 del presente atto sono funzionali e strumentali alla risoluzione della crisi familiare con conseguente esenzione di oneri e imposte sui relativi passaggi presso il competente Ufficio
PRA.
Ciò posto, sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse della figlia minore, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (atto n. 3, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/7/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stafano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2323/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia, alla via Parte_1 C.F._1
XXIV Maggio n. 5, presso lo studio dell'avv. COLUCCI MARILU', che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia alla via Controparte_1 C.F._2
XXIV Maggio n. 5, presso lo studio dell'avv. COLUCCI MARILU', che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 03/07/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/04/2024, e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 15/02/2003 a Gorizia, nel corso del quale sono nati i figli (il 24/6/2003) Per_1
e (il 7/10/2006), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di Per_2
seguito riportate:
1. coniugi vivranno separati: la signora resterà a vivere presso l'abitazione Parte_1
familiare di Gorizia (GO), via Monte Sabotino n. 8; il sig. ha già lasciato la Controparte_1 casa familiare trasferendosi in Cormons (GO), Via Zorzut 4 presso l'immobile di un amico in attesa di formalizzare un contratto di locazione per un'abitazione autonoma. Il sig.
[...]
trasferirà la residenza in sede di stipulazione del nuovo contratto di locazione e, in CP_1 ogni caso, entro tre mesi dall'udienza cartolare;
2. disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Persona_3
madre; anche il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, resterà a vivere Persona_4
presso la casa familiare di Gorizia (GO), Via Monte Sabotino n. 8, ove entrambi continueranno a mantenere la loro residenza;
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
4. la signora continuerà a pagare integralmente la rata del mutuo gravante sulla Parte_1 casa familiare sita in Gorizia (GO), Via Monte Sabotino n. 8, pari ad € 337,50, e ciò fino a decisioni in merito alle eventuali sorti dell'immobile, oltre alle bollette per le utenze ed ai tributi;
5. la signora continuerà a pagare integralmente la rata del finanziamento Parte_1
Findomestic, pari ad € 168,63, contratto per l'acquisto della cucina in uso presso la casa familiare;
6. la signora continuerà altresì a pagare integralmente la rata del piccolo Parte_1 prestito INPDAP, pari ad €177,60, contratto per far fronte alle competenze professionali del commercialista;
7. il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 30 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul di lei conto corrente, l'importo di €250,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore importo da Persona_3
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale – Sezione Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione Territoriale di Gorizia;
8. il signor corrisponderà al figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, Controparte_1 [...]
entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo versamento sulla carta prepagata intestata Per_4 al ragazzo, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il di lui mantenimento ordinario, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale – Sezione
Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione Territoriale di Gorizia;
9. il sig. vedrà la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà e, stante la Controparte_1 Persona_3
di lei età (17 anni), previo diretto accordo con la stessa;
in ogni caso, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche della ragazza;
il figlio , già maggiorenne, Persona_4
vedrà il padre quando lo vorrà;
10. l'assegno unico e universale in favore dei figli e pari a circa €110,00 verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
11. con il presente atto la signora trasferisce la propria quota di ½ della proprietà Parte_1
della vettura Ford CMax, targata FD438YM, al sig. ; Controparte_1
12. con il presente atto il signor trasferisce la propria quota di ½ della proprietà Controparte_1
della vettura Hyundai FDH, targata EA313ZZ, alla sig.ra ; Parte_1
13. gli odierni ricorrenti dichiarano che i trasferimenti di proprietà delle autovetture di cui ai punti
11 e 12 del presente atto sono funzionali e strumentali alla risoluzione della crisi familiare con conseguente esenzione di oneri e imposte sui relativi passaggi presso il competente Ufficio
PRA.
Ciò posto, sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse della figlia minore, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (atto n. 3, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/7/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi