Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1962, n. 2501
CASS
Sentenza 9 agosto 1962

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L'art 948 cod civ va interpretato nel senso che l'Esercizio dell'Azione di rivendicazione e subordinato ai seguenti presupposti: a) sussistenza del titolo di proprieta dell'attore sulla cosa rivendicata; b) attualita del possesso da parte del convenuto; C) spossessamento del proprietario senza sua volonta. ( V 590/62, 2634/57, 3839/56, 511/55 sub proprieta 14).*

Mentre l'Azione di rivendicazione ha carattere reale ed e esperibile erga omnes, cioe contro chiunque possieda o detenga la cosa rivendicata, della quale l'attore ha l'Onere di provare di essere il proprietario, l'Azione di restituzione ha, invece, carattere personale ed e diretta ad attuare il diritto dell'attore di ricevere dal convenuto la cosa, che fu oggetto di precedente consegna, prescindendo dalla prova, da parte dell'attore, della titolarita di un suo diritto reale sulla cosa medesima. ( V 590/62, 1377/61).*

Il principio generale, secondo cui l'Onere della prova incombe a chi allega i fatti posti a base della domanda, non e operante, ai fini della decisione di merito, allorquando il giudice, in base agli elementi probatori, gia acquisiti al processo e da qualunque parte forniti, possa formare il proprio convincimento sulla verita dei fatti stessi. ( V 97/61 sub prove 11).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1962, n. 2501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2501
    Data del deposito : 9 agosto 1962

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