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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/07/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 209/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 209/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. D. M. Teresa Tedesco (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Arcangelo (Pz) alla via Cerabona
n. 4, comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
n. fax 0973619302 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Giovanni Corleto (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Polla (Sa) alla via Loreto I n. 1, comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
n. fax 0975/564160) Email_2
pagina 1 di 4 RICORRENTE
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025 depositate in data 19.06.2025; per il P.M. in data
28.03.2025: “il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni e alla decisione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.02.2025, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio, in data 25.08.2002, in
Sant'Arcangelo (PZ), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte 2, serie A, in regime di comunione legale;
che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che nel patrimonio coniugale non vi erano beni immobili di proprietà comune;
che a seguito di introduzione di giudizio contenzioso per la pronuncia della separazione personale, con ricorso datato 04.03.2014,
i coniugi, previo raggiungimento di accordo in ordine alle condizioni della separazione, all'udienza del 28.10.2014, depositavano verbale di mutamento del rito e chiedevano l'omologa delle condizioni di separazione, di cui al verbale predetto;
che con decreto n.
Cron. 5385/2014, reso e depositato in data 02.12.2014, il Tribunale di Lagonegro omologava la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni indicate nel verbale di mutamento depositato all'udienza presidenziale del 28.10.2014; che sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio in quanto, trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970, la convivenza tra i coniugi non era più ripresa e non vi era stata riconciliazione;
che non vi erano altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Tanto premesso chiedevano, congiuntamente, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del
pagina 2 di 4 matrimonio contratto i signori e , in data 25.08.2002, Parte_1 CP_1
in Sant'Arcangelo (PZ), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato civile al n. 29, parte 2, Serie A, I Signori e Parte_1 CP_1
CONDIZIONI 1. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente;
segnatamente la signora svolge al momento, l'attività di Pt_1
O.S.S., con contratto a tempo determinato dal 01/08/2023 e via via rinnovati presso
SIMBA SOCIETA” COOPERATIVA –Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
dal 2021 il sig. presta l'attività di agente di commercio alle CP_1
condizioni e percependo i redditi di cui alla documentazione reddituale allegata al presente ricorso.
2. I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
3. In particolare,
i Sigg.ri e provvederanno, ognuno ciascuno secondo le proprie Pt_1 CP_1
sostanze, al proprio personale sostentamento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di alimenti.
4. Spese legali compensate.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza, optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. il quale in data 28.03.2025 rendeva il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni
e alla decisione del Giudice.”
I coniugi depositavano note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 23.06.2025, con le quali confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
pagina 3 di 4 Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti alle condizioni concordate.
Orbene, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Arcangelo (PZ) in data 25.08.2002 tra
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto agli atti di matrimonio del
Comune di Sant'Arcangelo (PZ), Anno 2002, N. 29, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 209/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. D. M. Teresa Tedesco (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Arcangelo (Pz) alla via Cerabona
n. 4, comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
n. fax 0973619302 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Giovanni Corleto (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Polla (Sa) alla via Loreto I n. 1, comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
n. fax 0975/564160) Email_2
pagina 1 di 4 RICORRENTE
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025 depositate in data 19.06.2025; per il P.M. in data
28.03.2025: “il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni e alla decisione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.02.2025, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio, in data 25.08.2002, in
Sant'Arcangelo (PZ), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte 2, serie A, in regime di comunione legale;
che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che nel patrimonio coniugale non vi erano beni immobili di proprietà comune;
che a seguito di introduzione di giudizio contenzioso per la pronuncia della separazione personale, con ricorso datato 04.03.2014,
i coniugi, previo raggiungimento di accordo in ordine alle condizioni della separazione, all'udienza del 28.10.2014, depositavano verbale di mutamento del rito e chiedevano l'omologa delle condizioni di separazione, di cui al verbale predetto;
che con decreto n.
Cron. 5385/2014, reso e depositato in data 02.12.2014, il Tribunale di Lagonegro omologava la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni indicate nel verbale di mutamento depositato all'udienza presidenziale del 28.10.2014; che sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio in quanto, trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970, la convivenza tra i coniugi non era più ripresa e non vi era stata riconciliazione;
che non vi erano altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Tanto premesso chiedevano, congiuntamente, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del
pagina 2 di 4 matrimonio contratto i signori e , in data 25.08.2002, Parte_1 CP_1
in Sant'Arcangelo (PZ), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato civile al n. 29, parte 2, Serie A, I Signori e Parte_1 CP_1
CONDIZIONI 1. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente;
segnatamente la signora svolge al momento, l'attività di Pt_1
O.S.S., con contratto a tempo determinato dal 01/08/2023 e via via rinnovati presso
SIMBA SOCIETA” COOPERATIVA –Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
dal 2021 il sig. presta l'attività di agente di commercio alle CP_1
condizioni e percependo i redditi di cui alla documentazione reddituale allegata al presente ricorso.
2. I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
3. In particolare,
i Sigg.ri e provvederanno, ognuno ciascuno secondo le proprie Pt_1 CP_1
sostanze, al proprio personale sostentamento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di alimenti.
4. Spese legali compensate.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza, optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. il quale in data 28.03.2025 rendeva il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni
e alla decisione del Giudice.”
I coniugi depositavano note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 23.06.2025, con le quali confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
pagina 3 di 4 Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti alle condizioni concordate.
Orbene, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Arcangelo (PZ) in data 25.08.2002 tra
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto agli atti di matrimonio del
Comune di Sant'Arcangelo (PZ), Anno 2002, N. 29, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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