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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 1006/2020 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ivan Persiano, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Giovanni Giorgiadi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3763/19 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, depositata e pubblicata in data 5/08/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giu- Parte_1
dizio la , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal motoci-
[...]
1 clo di sua proprietà, modello Piaggio, (tg. CK24935), in conseguenza del sinistro occorso in data 22/01/2018 alle ore 12.22 circa, in Angri (SA). L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre percorreva Via
Monte Taccaro, rallentata la marcia per consentire l'attraversamento della strada ad un pedone, veniva tamponato dal conducente dell'auto modello Citroen C3, (tg.
FA482MW), il quale, in violazione delle norme del codice della strada, non rispet- tava la distanza di sicurezza. In conseguenza del sinistro, il motociclo rovinava al suolo insieme al conducente ed al passeggero, riportando danni materiali quantifi- cati in € 2.137,45, come da perizia di parte.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicurativa
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale sollevava una Controparte_1
serie di eccezioni preliminari mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contu- Controparte_2
mace.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda attorea in quanto infondata e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , propo- Parte_1 neva gravame avverso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.; questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 bis c.d.a.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135, comma 3 bis, c.d.a., ex lege n.
124/17; 3) violazione e/o falsa applicazione degli art. 244 e ss. c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'atto di ap- Controparte_1
pello in quanto infondato e non provato.
benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contu- Controparte_2
mace.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27 gennaio 2021 il
G.U. rinviava la causa per le conclusioni.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, no- Controparte_2 nostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, non provvede- va alla propria costituzione nel presente giudizio.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e risolu- tiva della controversia.
Appare corretta la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore laddove rigettava la domanda attorea perché infondata. Occorre tuttavia fare qualche preci- sazione.
Infatti, dall'analisi della documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta in primo grado deve ritenersi non raggiunta la prova dell'an della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio di primo grado.
Nell'ipotesi di sinistro stradale, l'attore che agisce in giudizio domandando il ri- sarcimento del danno, è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussi- stente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità.
Il Giudice di prime cure affermava nella sentenza: “…la domanda deve essere ri- gettata perché non risulta provato il nesso causale tra la dinamica descritta dall'attore ed i lamentati danni…”.
Occorre evidenziare che, al fine di vagliare la fondatezza della domanda azionata, il Giudice deve valutare l'attendibilità dei testi escussi in base ad elementi di natu- ra oggettiva (la precisione e la completezza delle dichiarazioni, le possibili con- traddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in rela- zione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), avuto riguardo al contenuto delle circostanze ri- ferite dal teste, da rapportare ai fatti indicati dalle parti, al quadro probatorio com- plessivo ed agli elementi acquisiti al processo, idonei a formare il convincimento del Giudice.
3 Come già anticipato, nel giudizio di primo grado, la causa veniva istruita con pro- va testimoniale con l'escussione del teste , il quale, forniva una di- Testimone_1
chiarazione generica, lacunosa e contraddittoria, limitandosi a confermare generi- camente quanto dedotto dall'attore senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro.
Inoltre, nel giudizio di primo grado parte convenuta, ora appellata, depositava Re- port Octo telematico, circa il dispositivo satellitare installato nell'autovettura del convenuto. Dalla lettura della “scatola nera” è emerso che il veicolo tg.
FA482MW il giorno 22/01/2018 alle ore 12.22 circa si trovava nel comune di An- gri, precisamente sulla strada in questione ma il dispositivo installato, regolarmen- te funzionante, non ha registrato alcun evento “crash” né alle 12.22 (orario nel quale risultava essere fermo) e né, per essere precisi, in altro orario della medesima giornata. Ed ancora il veicolo in questione risulta essere stato spento alle ore 12.19
e risulta essere stato acceso nuovamente solo alle ore 12.41.
L'art. 145-bis, D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), così come in- trodotto dall'art. 1, comma 20, L.124/2017, dispone che «le risultanze del disposi- tivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzio- namento o la manomissione del predetto dispositivo».
Una recente sentenza affermava: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche
e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena pro- va, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la mano- missione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti” (I comma)”; circostanza che non è stata provata da parte attrice.
Per le ragioni evidenziate, l'appello non può essere accolto.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
4 Stante il rigetto dell'appello, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. 55/14, applicando i parametri minimi e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presen- te giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
d) nulla per le spese nei confronti di in ragione della con- Controparte_2
tumacia;
e) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 1006/2020 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ivan Persiano, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Giovanni Giorgiadi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3763/19 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, depositata e pubblicata in data 5/08/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giu- Parte_1
dizio la , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal motoci-
[...]
1 clo di sua proprietà, modello Piaggio, (tg. CK24935), in conseguenza del sinistro occorso in data 22/01/2018 alle ore 12.22 circa, in Angri (SA). L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre percorreva Via
Monte Taccaro, rallentata la marcia per consentire l'attraversamento della strada ad un pedone, veniva tamponato dal conducente dell'auto modello Citroen C3, (tg.
FA482MW), il quale, in violazione delle norme del codice della strada, non rispet- tava la distanza di sicurezza. In conseguenza del sinistro, il motociclo rovinava al suolo insieme al conducente ed al passeggero, riportando danni materiali quantifi- cati in € 2.137,45, come da perizia di parte.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicurativa
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale sollevava una Controparte_1
serie di eccezioni preliminari mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contu- Controparte_2
mace.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda attorea in quanto infondata e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , propo- Parte_1 neva gravame avverso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.; questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 bis c.d.a.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135, comma 3 bis, c.d.a., ex lege n.
124/17; 3) violazione e/o falsa applicazione degli art. 244 e ss. c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'atto di ap- Controparte_1
pello in quanto infondato e non provato.
benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contu- Controparte_2
mace.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27 gennaio 2021 il
G.U. rinviava la causa per le conclusioni.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, no- Controparte_2 nostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, non provvede- va alla propria costituzione nel presente giudizio.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e risolu- tiva della controversia.
Appare corretta la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore laddove rigettava la domanda attorea perché infondata. Occorre tuttavia fare qualche preci- sazione.
Infatti, dall'analisi della documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta in primo grado deve ritenersi non raggiunta la prova dell'an della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio di primo grado.
Nell'ipotesi di sinistro stradale, l'attore che agisce in giudizio domandando il ri- sarcimento del danno, è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussi- stente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità.
Il Giudice di prime cure affermava nella sentenza: “…la domanda deve essere ri- gettata perché non risulta provato il nesso causale tra la dinamica descritta dall'attore ed i lamentati danni…”.
Occorre evidenziare che, al fine di vagliare la fondatezza della domanda azionata, il Giudice deve valutare l'attendibilità dei testi escussi in base ad elementi di natu- ra oggettiva (la precisione e la completezza delle dichiarazioni, le possibili con- traddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in rela- zione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), avuto riguardo al contenuto delle circostanze ri- ferite dal teste, da rapportare ai fatti indicati dalle parti, al quadro probatorio com- plessivo ed agli elementi acquisiti al processo, idonei a formare il convincimento del Giudice.
3 Come già anticipato, nel giudizio di primo grado, la causa veniva istruita con pro- va testimoniale con l'escussione del teste , il quale, forniva una di- Testimone_1
chiarazione generica, lacunosa e contraddittoria, limitandosi a confermare generi- camente quanto dedotto dall'attore senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro.
Inoltre, nel giudizio di primo grado parte convenuta, ora appellata, depositava Re- port Octo telematico, circa il dispositivo satellitare installato nell'autovettura del convenuto. Dalla lettura della “scatola nera” è emerso che il veicolo tg.
FA482MW il giorno 22/01/2018 alle ore 12.22 circa si trovava nel comune di An- gri, precisamente sulla strada in questione ma il dispositivo installato, regolarmen- te funzionante, non ha registrato alcun evento “crash” né alle 12.22 (orario nel quale risultava essere fermo) e né, per essere precisi, in altro orario della medesima giornata. Ed ancora il veicolo in questione risulta essere stato spento alle ore 12.19
e risulta essere stato acceso nuovamente solo alle ore 12.41.
L'art. 145-bis, D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), così come in- trodotto dall'art. 1, comma 20, L.124/2017, dispone che «le risultanze del disposi- tivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzio- namento o la manomissione del predetto dispositivo».
Una recente sentenza affermava: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche
e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena pro- va, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la mano- missione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti” (I comma)”; circostanza che non è stata provata da parte attrice.
Per le ragioni evidenziate, l'appello non può essere accolto.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
4 Stante il rigetto dell'appello, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. 55/14, applicando i parametri minimi e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presen- te giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
d) nulla per le spese nei confronti di in ragione della con- Controparte_2
tumacia;
e) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/01/2025
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